PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO 25 luglio 2005.
(Gazzetta Ufficiale n. 199 del 27 agosto 2005)
Estensione dei benefici del PC ai docenti, al personale dirigente e non docente, ai sensi dell'articolo 1, comma 207, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE
E LE TECNOLOGIE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
E
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
Beneficiari, oggetto e validità temporale
1. Il personale dirigente e il personale A.T.A. delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado e delle università statali, nonché il personale dirigente, docente ed A.T.A. delle scuole paritarie di ogni ordine e grado, delle università non statali e delle università telematiche come individuate dall'art. 1, comma 207 della legge n. 311/2004 (10), può avvalersi nel corso del 2005 di una riduzione di prezzo per l'acquisto di un personal computer portatile (di seguito: PC) nuovo di fabbrica, scelto tra quelli indicati nei listini appositamente riservati e pubblicati dalle ditte produttrici e distributrici (di seguito: fornitori) selezionate previa indagine di mercato affidata alla CONSIP.
2. I PC oggetto dell'offerta dei fornitori presentano caratteristiche tecniche e prestazionali definite e poste a base dell'indagine di mercato esperita dalla CONSIP, ai sensi dell'art. 5, commi 1, 2 e 3 del decreto del 3 giugno 2004.
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(10) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2005, pag. 246; I.L.P. 2005, pag. 117.
Art. 2.
Modalità di conseguimento dell'agevolazione
1. Il personale dirigente, docente ed A.T.A. delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado e delle università statali, per avvalersi dell'agevolazione, compila l'apposito modulo reso disponibile dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca presso il proprio sito www.istruzione.it; il medesimo Ministero, esperite le necessarie verifiche in ordine ai requisiti del richiedente, assegna un numero di identificazione personale (PIN) riservato che consente al beneficiario di accedere all'agevolazione al momento dell'acquisto.
2. Il personale dirigente, docente ed A.T.A. delle scuole paritarie di ogni ordine e grado, delle università non statali e delle università telematiche, di cui all'art. 1, inoltra, tramite uno specifico modulo reso disponibile sul sito www.istruzione.it del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, una richiesta di attribuzione di un numero di identificazione personale (PIN) riservato, che consente di accedere all'agevolazione al momento dell'acquisto. Le richieste del personale dirigente, docente ed A.T.A. delle scuole paritarie, che hanno ottenuto il decreto di parità e i cui dati sono inseriti nel database SIMPI del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e delle università non statali, sono convalidate dal responsabile legale dell'istituto paritario e/o dell'università nel quale presta servizio il richiedente, al fine di garantire l'autenticità dei dati.
3. Il richiedente, scelto il PC tra quelli inseriti nei listini riservati proposti dai fornitori ai sensi dell'art. 5, comma 5, del decreto 3 giugno 2004, individuato il rivenditore accreditato al progetto sulla base della procedura fissata dall'art. 3 del citato decreto, accordatosi sulle modalità dell'eventuale rateizzazione del prezzo, comunicati al rivenditore il PIN, le proprie generalità, attestate da un documento valido di riconoscimento, ed il proprio codice fiscale, procede all'acquisto ad un prezzo in nessun caso superiore a quello indicato sullo stesso listino rilasciato dal fornitore.
Art. 3.
Effettuazione della transazione e controlli
1. Il rivenditore effettua la transazione secondo le modalità di cui all'art. 4 del decreto 3 giugno 2004.
2. Il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, avvalendosi delle procedure di monitoraggio e verifica già predisposte per il progetto "PC ai giovani" esclude dal beneficio quanti abbiano già usufruito dell'agevolazione concessa dal presente progetto o di quella riconosciuta dal progetto "PC alle famiglie" di cui all'art. 4, comma 10, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (11).
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(11) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2004, pag. 245; I.L.P. 2004, pag. 132.
Art. 4.
Attività del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie,
del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
e della CONSIP SPA
1. Il progetto è attuato secondo le procedure già effettuate dalla CONSIP SPA, ai sensi dell'art. 5 del decreto 3 giugno 2004.
2. Il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie provvede al monitoraggio dell'andamento del progetto.
3. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca provvede, con una campagna di comunicazione dedicata, a pubblicizzare il progetto, attraverso il sito www.istruzione.it. Le procedure attuative necessarie ad ottenere le condizioni vantaggiose per l'acquisto del personal computer portatile sono altresì rese note con una specifica circolare diretta a tutte le istituzioni scolastiche pubbliche ed a tutte le università statali, oltre che con una apposita comunicazione diretta a tutto il personale della scuola che abbia un indirizzo di posta elettronica nel dominio istruzione.it
4. Sono messi a disposizione dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca appositi programmi software per i docenti che, dopo aver effettuato l'acquisto del PC secondo le modalità indicate nel presente decreto, ne facciano richiesta. I programmi software sono individuati e resi disponibili con modalità da pubblicarsi sul sito www.istruzione.it
Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.
Roma, 25 luglio 2005
Registrato alla Corte dei conti il 5-8-2005
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 296