PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO 27 febbraio 2019.
(Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2019)
Modifica dei termini di trasmissione dei dati relativi a spesometro, esterometro e comunicazioni liquidazioni IVA, nonché proroga dei termini per i versamenti IVA e le comunicazioni dei dati per i soggetti che facilitano le vendite a distanza tramite l'uso di interfacce elettroniche.
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
Proroga di termini
per la comunicazione di dati delle fatture
1. Il termine del 28 febbraio 2019, stabilito per la effettuazione delle comunicazioni dei dati di cui all'art. 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è prorogato al 30 aprile 2019.
2. I dati di cui all'art. 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, relativi alle operazioni dei mesi di gennaio e febbraio 2019 sono trasmessi all'Agenzia delle entrate entro il 30 aprile 2019.
Art. 2.
Proroga del termine di trasmissione dei dati
delle liquidazioni periodiche IVA
relativi al 4° trimestre 2018
1. Le comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto, di cui all'art. 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relative al 4° trimestre 2018 sono trasmesse entro il 10 aprile 2019.
Art. 3.
Proroga dei termini per i versamenti IVA
e le comunicazioni dei dati per i soggetti
che facilitano le vendite a distanza
mediante l'uso di interfacce elettroniche
1. Per i soggetti passivi che facilitano tramite l'uso di un'interfaccia elettronica le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, i termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto, dovuta ai sensi dell'art. 11-bis, commi da 11 a 15, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 (1), da effettuarsi entro il 16 aprile 2019, sono prorogati al 16 maggio 2019, con la maggiorazione dello 0,4% mensile a titolo di interesse corrispettivo.
2. I soggetti di cui al comma 1 trasmettono all'Agenzia delle entrate i dati di cui all'art. 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, relativi alle operazioni dei mesi di marzo e aprile 2019 entro il 31 maggio 2019.
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(1) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2019, pag. 798.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 febbraio 2019
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