PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

 

DECRETO 27 novembre 2013.

(Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2014)

 

Modalità di pagamento dei contributi versati all'ARAN dagli Enti locali.

IL MINISTRO PER

LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

E LA SEMPLIFICAZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DELL'INTERNO

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

1. La riscossione delle somme a titolo di contributo a favore dell'ARAN, ai sensi dell'art. 46, comma 8, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (20), a carico degli Enti locali è attuata con le modalità stabilite dai seguenti articoli.

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(20) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2001, pagg. 2282, 3268; I.L.P. 2001, pagg. 2266, 2576.

Art. 2.

1. Entro il 30 novembre di ciascun anno, l'ARAN, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, quantifica e comunica al Ministero dell'Interno il contributo dovuto per l'anno successivo da ciascun ente locale, con esclusione degli Enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta, sulla base dei dati sul personale in servizio presso i medesimi enti desunti dall'ultimo conto annuale del personale pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e tenuto conto della quota vigente del contributo individuale pari ad € 3,1 per dipendente.

2. Il Ministero dell'Interno decurta le somme dovute all'ARAN dagli Enti locali come quantificate e comunicate ai sensi del comma 1, rispettivamente, dalle risorse assegnate ai comuni a titolo di Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380 dell'articolo unico della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (21), ed alle province a valere sul fondo di cui all'art. 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (22). Le decurtazioni possono essere effettuate altresì sulle risorse relative a trasferimenti erariali agli Enti locali ad altro titolo.

Lo stesso Ministero dell'Interno provvede, inoltre, a versare gli importi così decurtati direttamente all'ARAN, entro il 30 aprile di ciascun anno, mediante accreditamento sulla contabilità speciale n. 149726 ad essa intestata presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, dandone alla stessa agenzia contestuale comunicazione.

3. Gli Enti locali che non beneficiano di assegnazioni ai sensi del comma precedente ovvero di trasferimenti erariali ad altro titolo, sono tenuti a versare direttamente all'ARAN il contributo annuale dovuto, con le modalità da quest'ultima comunicate entro il 30 settembre di ciascun anno. A tal fine il Ministero dell'Interno comunica all'ARAN entro il 31 maggio di ogni anno, l'elenco degli enti per i quali non è stato possibile operare la decurtazione ed il versamento all'ARAN, a carico dei fondi gestiti.

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(21) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2013, pag. 212; I.L.P. 2013, pag. 68.

(22) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2011, pag. 1437.

Art. 3.

1. In fase di 1ª applicazione del presente decreto e con le stesse modalità e condizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 2, il Ministero dell'Interno provvede entro il 30 novembre 2013 a trasferire all'ARAN, a valere sulla corresponsione della 3ª rata del fondo di riequilibrio del 2012 e degli altri trasferimenti erariali da corrispondere ad altro titolo, le quote dei contributi dovuti da comuni e province per l'anno 2011 e 2012.

Roma, 27 novembre 2013

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