PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI
E LE ATTIVITÀ SPORTIVE
DECRETO 28 marzo 2007.
(Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2007)
Detrazione per spese di iscrizione a strutture sportive.
IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI
E LE ATTIVITÀ SPORTIVE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
1. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera i-quinquies) del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (1):
a) per associazioni sportive devono intendersi le società ed associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 90, commi 17 e seguenti della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (2), le quali recano nella propria denominazione sociale l'espressa indicazione della finalità sportiva e della ragione o denominazione sociale dilettantistica;
b) per palestre, piscine, altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, devono intendersi tutti gli impianti, comunque organizzati, destinati all'esercizio della pratica sportiva non professionale, agonistica e non agonistica, ivi compresi gli impianti polisportivi, che siano gestiti da soggetti giuridici diversi da quelli di cui alla lettera a), pubblici o privati, anche in forma di impresa, individuale o societaria, secondo le norme del Codice civile.
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(1) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2007, pag. 227; I.L.P. 2007, pagg. 116, 228.
(2) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2003, pag. 247; I.L.P. 2003, pag. 123.
Art. 2.
1. Ai fini della detrazione prevista dall'art. 15, comma 1, lettera i-quinquies) del citato Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, la spesa è certificata da bollettino bancario o postale, ovvero da fattura, ricevuta o quietanza di pagamento rilasciata dai soggetti indicati nell'art. 1, recante l'indicazione:
a) della ditta, denominazione o ragione sociale e della sede legale, ovvero, se persona fisica, del nome cognome e della residenza, nonchè del codice fiscale, dei soggetti di cui all'art. 1;
b) della causale del pagamento;
c) dell'attività sportiva esercitata;
d) dell'importo corrisposto per la prestazione resa;
e) dati anagrafici del praticante l'attività sportiva e codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 marzo 2007