PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU'
DECRETO 29 ottobre 2008.
(Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2008)
Riparto delle risorse finanziarie del Fondo per le politiche giovanili, per l'anno 2008.
IL MINISTRO DELLA GIOVENTU'
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Decreta:
Art. 1.
Ripartizione del Fondo
1. Il Fondo per le politiche giovanili, istituito al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonchè a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, è destinato a finanziare le azioni ed i progetti di rilevante interesse nazionale, specificamente indicati all'art. 2, nonchè le azioni ed i progetti destinati al territorio, individuati di intesa con le regioni e gli Enti locali.
2. Al finanziamento delle azioni e dei progetti indicati all'art. 2 è destinata, per l'anno 2008, la somma di 55 milioni di euro.
3. Al finanziamento delle azioni e dei progetti individuati in base all'art. 3 è destinata la somma di 75 milioni di euro per l'anno 2008.
4. Eventuali variazioni delle quote del fondo indicate ai precedenti commi 2 e 3 potranno essere effettuate con successivo decreto ministeriale.
Art. 2.
Azioni e progetti di interesse nazionale
1. Costituiscono azioni e progetti di interesse nazionale, ammessi al finanziamento nei limiti dell'importo complessivo di cui all'art. 1, comma 2, quelle di seguito indicate:
a) "Diritto al futuro" finalizzata a sostenere le iniziative rivolte ad agevolare l'accesso al lavoro delle giovani generazioni, allo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile, alla promozione di cultura d'impresa, al sostegno alle giovani coppie e alla natalità, alla facilitazione dell'accesso al credito con particolare attenzione ai giovani lavoratori atipici;
b) "Protagonismo generazionale", finalizzata a valorizzare le forme di rappresentanza giovanile nei diversi ambiti e la partecipazione giovanile al mondo politico imprenditoriale e sociale in particolare promuovendo iniziative che facciano dei giovani dei soggetti attivi nel mondo del volontariato e dell'impegno civico;
c) "La Meglio gioventù", finalizzata a dare risalto e visibilità alle storie positive delle giovani generazioni e a dare esempi positivi di comportamento da contrapporre alle diverse forme di devianza comportamentale dei giovani anche attraverso il sostegno alla progettualità e la creatività dei giovani;
d) "La rivoluzione del merito", finalizzata a garantire a tutti i giovani pari condizioni di partenza in ambito formativo e lavorativo e a rimuovere gli ostacoli che impediscono l'emergere delle qualità e delle eccellenze;
e) "Expo della gioventù" realizzazione di una grande vetrina della gioventù nelle quale dare risalto ai migliori talenti.
2. Costituiscono altresì azioni e progetti di rilevante interesse nazionale, ai sensi del comma 1, le attività di comunicazione istituzionale, in qualsiasi forma realizzate, l'attività dell'Agenzia nazionale per i giovani, l'organizzazione di eventi, convegni, tavole rotonde, incontri di studio ed altre iniziative istituzionali di discussione o approfondimento, da realizzarsi anche in collaborazione con Enti locali, università, Enti pubblici e privati di ricerca, organizzazioni ed associazioni rappresentative di istanze della società civile ed associazioni di categoria e professionali, nonchè tutte le altre iniziative finalizzate alla verifica, sul territorio, dei fabbisogni in materia di politiche della gioventù ed alle conseguenti definizione, implementazione e divulgazione di efficaci azioni e modelli di intervento. Con separato successivo decreto possono inoltre individuarsi ulteriori azioni afferenti le materie ed attività delegate al Ministro della Gioventù.
3. Per la realizzazione delle azioni e dei progetti di cui al comma 1, il Dipartimento della gioventù può stipulare con l'Agenzia nazionale per i giovani di cui agli articoli 5 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 2007, n. 15 (3), ed 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, specifici Accordi di programma che definiscono analiticamente gli obiettivi da perseguire ed i tempi e le modalità di attuazione, a tal fine trasferendo, in tutto o in parte, le risorse finanziarie necessarie all'attuazione degli interventi concordati.
4. Alla quota di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 2, come integrata dalla dotazione aggiuntiva di cui all'art. 5, comma 1, per la parte destinata alle azioni ed ai progetti di rilevante interesse nazionale, afferiscono altresì gli impegni finanziari, contabilmente già assunti o da assumersi a valere sul capitolo n. 853 denominato "Fondo per le politiche giovanili" del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Esercizio finanziario 2008, necessari al fine di dare attuazione ai provvedimenti, alle convenzioni, agli atti negoziali e ad altri atti amministrativi comunque denominati adottati nelle more dell'emanazione del presente decreto, salvo in ogni caso quanto previsto dall'art. 3, comma 4, in materia di convenzioni sottoscritte dall'A.N.C.I.
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(3) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2007, pag. 1004.
Art. 3.
Azioni e progetti destinati al territorio
1. Nell'ambito della quota di 75 milioni di euro di cui all'art. 1, comma 3, finalizzata al finanziamento delle azioni e dei progetti destinati al territorio, una quota di 60 milioni di euro è ripartita fra le regioni, secondo i criteri indicati nell'Intesa sottoscritta nella Conferenza unificata del 14 giugno 2007, nell'Intesa sottoscritta nella Conferenza unificata del 29 gennaio 2008, nonchè nell'Intesa sottoscritta nella Conferenza unificata del 31 luglio 2008.
2. L'Accordo di programma quadro (APQ) è lo strumento per l'individuazione, l'attuazione ed il monitoraggio delle iniziative regionali e delle province autonome da attuare con il cofinanziamento del fondo. L'APQ assicura la condivisione dei programmi di investimento da finanziare con risorse derivanti dalle fonti finanziarie nazionali e comunitarie, nonchè con i documenti di programmazione regionale.
3. Il Quadro strategico costituisce l'atto propedeutico alla stipula dell'APQ e reca gli obiettivi generali e specifici dell'accordo, le linee di intervento prioritarie, le modalità di cofinanziamento e di attuazione degli interventi individuati, nonchè la data per la stipulata in 15 milioni di euro. Alla suddetta quota di risorse finanziarie, come integrata dalla dotazione aggiuntiva destinata agli Enti locali di cui all'art. 5, comma 1, afferiscono gli impegni finanziari, contabilmente già assunti o da assumersi nell'esercizio finanziario 2008, necessari al fine di dare attuazione alle Convenzioni sottoscritte dall'ANCI individuate nell'Accordo in data 16 ottobre 2008, intercorso tra il Ministro della Gioventù, il Presidente dell'U.P.I., ed il Presidente dell'ANCI.
Art. 4.
Attività strumentali
1. Una quota non superiore al 5% dell'importo di cui all'art. 1, comma 2, è destinata alle attività strumentali necessarie per l'efficace realizzazione delle iniziative previste dal presente decreto e, in particolare, alle attività di studio e ricerca ed a quelle di supporto specialistico e di valutazione tecnica dei progetti, quando non siano disponibili presso il Dipartimento della gioventù adeguate professionalità.
Art. 5.
Avanzo di gestione dell'esercizio finanziario 2007
1. Le risorse finanziarie assegnate dal bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Esercizio finanziario 2008 - al capitolo n. 853 denominato "Fondo per le politiche giovanili", per la parte eccedente lo stanziamento legislativo annuale di € 130.000.000 costituendo risultato di economie di gestione verificatesi nel precedente esercizio finanziario 2007, sono destinate, in conformità a quanto sancito con l'Accordo in data 16 ottobre, intercorso tra il Ministro della Gioventù, il Presidente dell'U.P.I., ed il Presidente dell'ANCI, nella misura di € 5.150.000 alle azioni ed ai progetti di cui all'art. 3, comma 4, e, per la restante parte, alle azioni ed ai progetti di rilevante interesse nazionale, di cui all'art. 2.
Roma, 29 ottobre 2008
Registrato alla Corte dei conti il 12-12-2008
Registro n. 12, foglio n. 259