PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO

PER GLI AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI

 

DECRETO 7 marzo 2007.

(Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2007)

 

Modalità applicative dell'articolo 1, comma 11, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di assegni familiari.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA

E

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

...omissis...

Decretano:

A decorrere dall'1 gennaio 2007, l'assegno per il nucleo familiare per i nuclei con entrambi i genitori o con un solo genitore e con almeno un figlio minore, che includono soggetti inabili, non può essere inferiore, a parità di reddito e di composizione numerica, a quello corrisposto agli equivalenti nuclei che non includono soggetti inabili.

Roma, 7 marzo 2007

Registrato alla Corte dei conti il 16-4-2007

Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 4, foglio n. 94

Stampa l'Articolo   Aggiungi l'Articolo all'elenco dei tuoi Preferiti   Aggiungi/Visualizza i commenti sull'Articolo   Chiudi Scheda