PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITA' DEL TURISMO
DECRETO 9 luglio 2010.
(Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2010)
Ridefinizione delle modalità di impiego delle risorse di cui all'articolo 10 della legge 29 marzo 2001, n. 135, come previsto dell'articolo 2, comma 193, lettera b) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'erogazione di buoni vacanze da destinare a interventi di solidarietà in favore delle fasce sociali più deboli e favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici nei settori del turismo balneare, montano e termale.
IL MINISTRO PER IL TURISMO
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
I. Il presente decreto ridefinisce le modalità di impiego delle risorse di cui all'art. 10 della legge 29 marzo 2001, n. 135 (5), come previsto dall'art. 2, comma 193, lettera b) della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (6), per l'erogazione di buoni vacanze da destinare a interventi di solidarietà in favore delle fasce, sociali più deboli e favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici nei settori del turismo balneare, montano e termale.
---------
(5) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2001, pag. 2116.
(6) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2008, pag. 227; I.L.P. 2008, pagg. 130, 229.
Art. 2.
1. Per aventi diritto si intendono i nuclei familiari, i cui componenti siano cittadini italiani e dell'Unione europea residenti in Italia e gli extracomunitari con regolare permesso di soggiorno e residenza, che si trovino nella condizione socio-economica prevista dalla seguente Tabella:
| Numero componenti nucleo familiare | ISEE del nucleo familiare (euro) | Importo massimo del valore dei buoni ai fini del calcolo del contributo (euro) | Percentuale di contributo statale e corrispondente importo della riduzione applicata |
| 1 | da 0 a 10.000 | 520,00 | 45% |
| 1 | da 10.000 a 15.000 | 520,00 | 30% |
| 1 | da 15.000 a 20.000 | 520,00 | 20% |
| 2 | da 0 a 15.000 | 800,00 | 45% |
| 2 | da 15.000 a 20.000 | 800,00 | 30% |
| 2 | da 20.000 a 25.000 | 800,00 | 20% |
| 3 | da 0 a 20.000 | 1.040,00 | 45% |
| 3 | da 20.000 a 25.000 | 1.040,00 | 30% |
| 3 | da 25.000 a 30.000 | 1.040,00 | 20% |
| 4 e oltre | da 0 a 25.000 | 1.240,00 | 45% |
| 4 e oltre | da 25.000 a 30.000 | 1.240,00 | 30% |
| 4 e oltre | da 30.000 a 35.000 | 1.240,00 | 20% |
2. L'agevolazione si applica in percentuale sul valore dei buoni vacanze richiedibili fino all'importo massimo indicato.
3. Il richiedente dovrà dichiarare sotto la sua personale responsabilità, ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, che il proprio nucleo familiare si trova nella condizione socio-economica (riferimento ISEE dell'anno corrente) prevista dalla sopracitata tabella.
4. L'ISEE è l'indicatore dello stato economico equivalente dei componenti il nucleo familiare in corso di validità nell'anno di presentazione della richiesta dei buoni vacanze; per nucleo familiare si intendono i soggetti componenti la famiglia anagrafica, salvo quanto stabilito dall'arti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2001, n. 242, alla data dell'ultima dichiarazione dei redditi regolarmente presentata.
5. Il contributo può essere erogato una sola volta per nucleo familiare per anno solare. fino ad esaurimento dei fondi disponibili, sulla base del criterio di priorità cronologica.
Art. 3.
1. La validità dei buoni vacanze già emessi alla data di entrata in vigore del presente decreto, con scadenza 30 giugno 2010, è prorogata al 20 dicembre 2010; quelli emessi successivamente, nell'anno 2010, avranno scadenza 3 luglio 2011.
2. E' consentita la fruizione dei buoni vacanze fino alla prima domenica del mese di luglio, qualora il mese di giugno si concluda con un giorno infrasettimanale, nonchè dal 23 di agosto. E' confermato il divieto di utilizzo dal 20 dicembre al 6 gennaio.
Art. 4.
1. I buoni vacanze, possono essere utilizzati sul territorio nazionale, per la fruizione di pacchetti vacanza, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge n. 135/2001, da intendersi come acquisizione di soggiorni, servizi turistici e servizi accessori alla vacanza, erogabili sulla base di specifici atti di convenzionamento tra gli operatori turistici con il soggetto gestore, Associazione buoni vacanze Italia.
Art. 5.
Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo è autorizzato a porre in essere i conseguenti atti attuativi del presente decreto, che sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la prescritta registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 6.
I conseguenti oneri graveranno sul pertinente capitolo 890 Somme finalizzate all'erogazione di buoni vacanze del Centro di responsabilità n. 17 della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Roma, 9 luglio 2010