PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 giugno 2004.
(Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15 giugno 2004)
Differimento del termine per la comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'esercizio dell'opzione, per avvalersi della disciplina in tema di "consolidato nazionale".
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
1. Per il primo periodo d'imposta che inizia a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 (2), le comunicazioni all'Agenzia delle entrate relative all'esercizio dell'opzione di cui all'art. 117 del Testo unico delle imposte sui redditi, in materia di consolidato nazionale, i cui termini scadono entro il 29 ottobre 2004, sono effettuate entro la medesima data.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 giugno 2004
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(2) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2004, pag. 163; I.L.P. 2004, pag. 266.