PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 giugno 2004.
(Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno 2004)
Definizione dei criteri di esercizio dei poteri speciali, di cui all'art. 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474 (1).
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
1. I poteri speciali di cui all'art. 2 del D.L. n. 332 del 1994, sono esercitati esclusivamente ove ricorrano rilevanti e imprescindibili motivi di interesse generale, in particolare con riferimento all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica, alla sanità pubblica e alla difesa, in forma e misura idonee e proporzionali alla tutela di detti interessi, anche mediante l'eventuale previsione di opportuni limiti temporali, fermo restando il rispetto dei princìpi dell'ordinamento interno e comunitario, e tra questi in primo luogo del principio di non discriminazione.
2. I poteri speciali di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 332 del 1994, ferme restando le finalità indicate allo stesso comma 1, sono esercitati in relazione al verificarsi delle seguenti circostanze:
a) grave ed effettivo pericolo di una carenza di approvvigionamento nazionale minimo di prodotti petroliferi ed energetici, nonchè di erogazione dei servizi connessi e conseguenti e, in generale, di materie prime e di beni essenziali alla collettività, nonchè di un livello minimo di servizi di telecomunicazione e di trasporto;
b) grave ed effettivo pericolo in merito alla continuità di svolgimento degli obblighi verso la collettività nell'ambito dell'esercizio di un servizio pubblico, nonchè al perseguimento della missione affidata alla società nel campo delle finalità di interesse pubblico;
c) grave ed effettivo pericolo per la sicurezza degli impianti e delle reti nei servizi pubblici essenziali;
d) grave ed effettivo pericolo per la difesa nazionale, la sicurezza militare, l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica;
e) emergenze sanitarie.
3. Al fine di garantire la proporzionalità delle misure adottate, i poteri speciali di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 332 del 1994, potranno essere esercitati anche in forma condizionata. Il potere speciale di cui alla lettera c) potrà essere esercitato sia in relazione alle delibere assunte dall'assemblea degli azionisti che in relazione alle delibere degli organi di amministrazione.
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(1) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1994, pag. 2728.
Art. 2.
1. La facoltà di nomina di un amministratore senza diritto di voto, di cui alla lettera d) dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 332 del l994 è esercitata mediante l'adozione di un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di intesa con il Ministro delle Attività Produttive, secondo quanto previsto dal medesimo art. 2, comma 1, del citato decreto-legge. Resta fermo che, in caso di nomina di un amministratore senza diritto di voto, allo stesso è sempre assicurato il diritto di intervento.
2. Gli amministratori nominati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 332 del 1994, secondo il testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (2), restano in carica, con i poteri attribuiti al momento della nomina, fino alla scadenza del termine del mandato. Non si provvede alla sostituzione di tali amministratori qualora, precedentemente allo scadere del medesimo termine, si verifichi una qualsiasi causa di cessazione dall'incarico.
3. I sindaci nominati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 332 del 1994, secondo il testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2003, n. 350, restano in carica fino alla scadenza del termine del mandato. Qualora, precedentemente allo scadere di tale termine, si verifichi una causa di cessazione dall'incarico di sindaco come sopra conferito, la sostituzione avverrà secondo le norme del Codice civile.
4. Con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro delle Attività Produttive, da adottare, ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 332 del 1994, entro e non oltre il 30 giugno 2004, verrà determinato il contenuto della clausola statutaria che attribuisce la titolarità di uno o più dei poteri speciali di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 332 del 1994, da introdurre negli statuti delle società individuate mediante i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 ottobre 1995, 21 marzo 1997, 17 settembre 1999 e 28 settembre 1999.
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(2) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2004, pag. 245.
Art. 3.
1. Le società provvedono, alla prima occasione utile, ad adeguare, se necessario, le disposizioni dei propri statuti al contenuto del presente decreto.
2. Il presente decreto sostituisce il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 febbraio 2000 (3), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 40 del 18 febbraio 2000.
Roma, 10 giugno 2004
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(3) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2000, pag. 1067.