PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 marzo 2009, n. 43.
(Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2009)
Regolamento recante istituzione e funzionamento del nuovo Osservatorio nazionale sulla famiglia (09G0052).
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
...omissis...
ADOTTA
il seguente regolamento
Art. 1.
Osservatorio nazionale sulla famiglia
1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, l'Osservatorio nazionale sulla famiglia, d'ora in poi denominato Osservatorio, quale organismo di supporto tecnico-scientifico per l'elaborazione delle politiche nazionali per la famiglia.
Art. 2.
Funzioni
1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, l'Osservatorio svolge funzioni di studio, ricerca, documentazione, promozione e consulenza sulle politiche in favore della famiglia.
2. L'Osservatorio svolge altresì funzioni di supporto al Dipartimento per le politiche della famiglia ai fini della predisposizione del Piano nazionale per la famiglia di cui all'articolo 1, comma 1251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Nello svolgimento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 l'Osservatorio:
a) assicura lo sviluppo delle funzioni di analisi e studio della condizione e delle problematiche familiari, anche attraverso la realizzazione di un rapporto biennale sulla condizione familiare in Italia finalizzato ad aggiornare le conoscenze sulle principali dinamiche demografiche, sociologiche, economiche e di politica familiare;
b) promuove iniziative ed incontri seminariali per favorire la conoscenza dei risultati delle ricerche e indagini e la diffusione delle buone pratiche attraverso lo scambio di esperienze;
c) coordina le proprie attività di ricerca e documentazione con quelle dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza per quanto concerne il Piano di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva;
d) coordina le proprie attività di ricerca e documentazione con quelle degli Osservatori regionali e locali; a tal fine, alle riunioni del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 5 partecipano 2 esperti designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.
Art. 3.
Organi dell'Osservatorio
1. L'Osservatorio è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro o Sottosegretario delegato alle politiche per la famiglia.
2. Sono organi dell'Osservatorio:
a) il Presidente;
b) l'Assemblea;
c) il Comitato tecnico-scientifico.
2. L'Assemblea e il Comitato tecnico-scientifico sono costituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e durano in carica 3 anni.
Art. 4.
Composizione e funzioni dell'Assemblea
1. L'Assemblea è composta:
a) dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro o Sottosegretario delegato alle politiche per la famiglia che la presiede e ne nomina i componenti;
b) da 12 componenti, dei quali 2 designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro o Sottosegretario delegato alle politiche per la famiglia, e uno rispettivamente dai Ministri dell'Interno, della Giustizia, dell'Economia e delle Finanze, dello Sviluppo Economico, del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, delle Infrastrutture e dei Trasporti, delle Pari Opportunità, della Gioventù, dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare;
c) da 12 componenti designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dei quali 7 indicati dalle regioni e 5 dalle autonomie locali;
d) da 3 componenti designati dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative;
e) da 3 componenti designati dalle associazioni dei datori di lavoro dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura maggiormente rappresentative;
f) da 3 componenti designati dalle associazioni familiari a carattere nazionale;
g) da 3 componenti designati dalle associazioni del terzo settore aventi carattere nazionale.
2. L'Assemblea stabilisce gli orientamenti generali del Piano delle attività dell'Osservatorio, la cui attuazione è demandata al Comitato tecnico scientifico.
3. L'Assemblea, per esigenze di semplificazione, organizza la propria attività affidando la fase istruttoria ad un gruppo di lavoro interno rappresentativo delle diverse sue componenti.
Art. 5.
Comitato tecnico-scientifico
1. Il Comitato tecnico-scientifico è presieduto dal Direttore tecnico-scientifico dell'Osservatorio, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro o Sottosegretario delegato alle politiche per la famiglia, ed è composto dal Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia o da un suo delegato e da 5 esperti nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro o Sottosegretario delegato alle politiche per la famiglia tra soggetti di elevata e comprovata professionalità nel campo delle politiche sociali e familiari.
2. Il Comitato tecnico-scientifico ha funzioni di organizzazione ed attuazione del programma di attività dell'Osservatorio, sulla base degli indirizzi formulati dall'Assemblea.
Art. 6.
Convenzioni
1. Il Dipartimento per le politiche della famiglia può stipulare convenzioni con Enti pubblici di comprovata esperienza e qualificazione nel campo delle politiche per la famiglia, per lo svolgimento in collaborazione delle attività di comune interesse intese al perseguimento delle finalità e degli scopi dell'Osservatorio.
Art. 7.
Organizzazione e funzionamento dell'Osservatorio
1. Ai componenti dell'Assemblea spetta esclusivamente il rimborso delle eventuali spese di viaggio e di soggiorno.
2. Con determinazione del capo del Dipartimento per le politiche della famiglia sono definiti, nel limite delle risorse disponibili, i compensi spettanti ai componenti del Comitato tecnico-scientifico.
3. Le funzioni di segreteria dell'Osservatorio sono assicurate dal Dipartimento per le politiche della famiglia.
Art. 8.
Finanziamento
1. Agli oneri derivanti dal presente regolamento si provvede mediante assegnazione dal Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai sensi dell'articolo 1, comma 1252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Art. 9.
Disposizione finale
1. Dalla data di entrata in vigore dei presente regolamento è abrogato il decreto ministeriale 30 ottobre 2007, n. 242.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 10 marzo 2009
Registrato alla Corte dei conti il 28-4-2009
Ministeri istituzionali, registro n. 4, foglio n. 207