PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 marzo 2017.

(Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2017)

 

Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 1, comma 439, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. (Legge di bilancio 2017).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Dotazione fondo da ripartire per il finanziamento

di interventi a favore degli Enti territoriali

solo in termini di saldo netto da finanziare

1. Il Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali solo in termini di saldo netto da finanziare di cui al comma 433 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (3), è pari a € 2.006.603.614,38 ed è composto:

a) dalle risorse in conto residui di cui al comma 13 dell'art. 11 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, non erogate alla data del 21 dicembre 2016, pari ad € 623.728.816,77;

b) dalle risorse in conto residui di cui all'art. 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi modificazioni e rifinanziamenti, ivi comprese le somme di cui al comma 2 dell'art. 8 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, non erogate alla data del 21 dicembre 2016, pari ad € 207.603.481,97;

c) dalle risorse in conto residui di cui all'art. 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e rifinanziamenti, ivi comprese le quote funzionali all'attuazione dell'art. 35 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non erogate alla data del 21 dicembre 2016, pari ad € 471.732.926;

d) dalle somme disponibili sulla contabilità speciale di cui all'art. 45, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non utilizzate per le finalità di cui al medesimo articolo nonchè di cui al comma 2 dell'art. 11 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, alla data del 31 dicembre 2016, pari ad € 703.538.389,64.

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(3) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2017, pag. 195; I.L.P. 2017, pag. 68.

Art. 2.

Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi

a favore degli Enti territoriali solo in termini di saldo

netto da finanziare di spettanza regionale

1. Una quota del Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali solo in termini di saldo netto da finanziare di cui al comma 433 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, pari a € 1.706.603.614,38, è attribuita, per l'anno 2017, alle regioni a statuto ordinario, quale contributo destinato alla riduzione del debito. Il contributo spettante a ciascuna regione a statuto ordinario, come riportato nella tabella A allegata al presente decreto, è determinato in proporzione al contributo di cui alla Tabella 1 allegata all'intesa sancita in Conferenza Stato - regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016.

2. Ciascuna regione a statuto ordinario consegue un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 in misura pari al contributo di cui alla Tabella A allegata al presente decreto.

Art. 3.

Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi

a favore degli Enti territoriali solo in termini di saldo

netto da finanziare e Fondo da ripartire

per il finanziamento di interventi a favore

degli Enti territoriali di spettanza comunale

1. Una quota del Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali solo in termini di saldo netto da finanziare di cui al comma 433 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, pari a 300 milioni di euro, è attribuita, per l'anno 2017, ai comuni in proporzione alle quote indicate nell'allegato A al decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 26 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 133 del 9 giugno 2016, nella misura indicata nella Tabella B allegata al presente decreto.

2. Ciascun comune consegue un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 in misura pari al contributo di cui alla Tabella B allegata al presente decreto.

3. Una quota del Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali di cui al comma 438 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, pari a 28,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2026, è attribuita ai comuni sulla base della differenza, ove positiva, tra la quantificazione del gettito dell'imposta comunale sugli immobili iscritto nei rendiconti 2009 e 2010 e la stima del gettito dell'imposta comunale sugli immobili presa a riferimento per le riduzioni di cui al citato comma 17 dell'art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, fermo restando l'importo complessivo su base nazionale pari a 9.193 milioni di euro, nonchè i dati finanziari posti a base della determinazione del fondo di solidarietà comunale degli anni dal 2013 al 2016. Il contributo di cui al presente comma spetta ai comuni che alla data del 31 maggio 2013 hanno presentato i certificati di conto consuntivo relativi agli anni 2009 e 2010, ed è riportato nella Tabella C allegata al presente decreto.

4. Una quota del Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali di cui al comma 438 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2046, è attribuita ai comuni tenendo conto delle spese di cui al comma 1 dell'art. 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, sostenute dai comuni sedi di Uffici giudiziari e dei contributi erogati, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 392 del 1941, dal Ministero della Giustizia a favore dei medesimi enti. Il contributo spettante a ciascun comune è riportato nella Tabella D allegata al presente decreto ed è erogato a titolo di definitivo concorso dello Stato alle spese sostenute dai comuni fino al 31 agosto 2015 e a condizione che i medesimi comuni rinuncino ad azioni, anche in corso, per la condanna al pagamento del contributo a carico dello Stato, ovvero a porre in esecuzione titoli per il diritto al pagamento del medesimo contributo. A tal fine i comuni interessati depositeranno presso il Ministero della Giustizia dichiarazione di rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa per il medesimo titolo, unitamente al provvedimento di estinzione del giudizio o della procedura esecutiva, ovvero dichiarazione di inesistenza di giudizi o procedure esecutive pendenti.

5. Una quota del Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali di cui al comma 438 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, pari a 5,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2026, è attribuita, ai comuni che hanno registrato minori entrate per l'anno 2015 derivanti dall'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, numero 34, riguardanti la tassazione IMU dei terreni agricoli, in proporzione agli scostamenti che si registrano tra il gettito, ad aliquota di base, ascrivibile all'IMU sui terreni agricoli e le variazioni compensative di risorse disposte dall'articolo 1 del decreto-legge numero 4 del 2015. Il contributo spettante a ciascun comune è riportato nella Tabella E allegata al presente decreto.

6. Una quota del Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali di cui al comma 438 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, è destinata ad incremento del contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione, di cui all'articolo 15, comma 3, del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, e successive modificazioni, o alla fusione per incorporazione di cui all'art. 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, numero 56.

7. Una quota del Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali di cui al comma 438 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel limite massimo di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, in considerazione delle particolari condizioni geo-politiche del comune di Campione d'Italia, exclave italiana in Svizzera, è destinata ad alimentare un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'Interno. A valere sul fondo di cui al periodo precedente, qualora il tasso di cambio medio del franco svizzero rispetto all'euro dell'anno precedente sia inferiore al valore di 1,31 franchi svizzeri per euro, entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento, è attribuito al comune di Campione d'Italia un contributo, fino all'importo massimo di 10 milioni di euro annui in caso di parità fra le due valute, in misura direttamente proporzionale allo scostamento del tasso di cambio medio dell'anno precedente dal predetto valore soglia di 1,31.

8. Nel caso in cui il tasso di cambio medio del franco svizzero rispetto all'euro dell'anno precedente superi il valore soglia di 1,31 indicato nel comma 7, il comune, entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento, versa all'entrata del bilancio dello Stato una somma, fino all'importo massimo di 10 milioni di euro annui in caso di tasso di cambio medio dell'anno precedente di 1,62 franchi svizzeri per euro, in misura direttamente proporzionale allo scostamento del tasso di cambio medio dell'anno precedente dal predetto valore soglia di 1,31. In caso di mancato o parziale versamento della somma dovuta dal comune di Campione d'Italia entro il predetto termine del 28 febbraio, il Ministero dell'Economia e delle Finanze comunica le somme da recuperare nei confronti del medesimo comune all'Agenzia delle entrate, la quale provvede a trattenere le predette somme dall'imposta municipale propria riscossa tramite il sistema del versamento unitario, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, numero 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 4.

Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi

a favore degli Enti territoriali di spettanza delle province delle regioni a statuto ordinario

1. Una quota del Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali di cui al comma 438 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, pari a 650 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, è attribuita alle province delle regioni a statuto ordinario in proporzione all'ammontare della riduzione della spesa corrente per l'anno 2016 di cui alla Tabella 1 allegata al decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160. Il contributo spettante a ciascuna provincia è riportato nella Tabella F allegata al presente decreto.

Art. 5.

Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi

a favore degli Enti territoriali di spettanza

delle Città metropolitane delle regioni a statuto ordinario

1. Una quota del Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali di cui al comma 438 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, pari a 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, è attribuita alle Città metropolitane delle regioni a statuto ordinario in proporzione all'ammontare della riduzione della spesa corrente per l'anno 2016 di cui alla Tabella 1 allegata al decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160. Il contributo spettante a ciascuna Città metropolitana è riportato nella Tabella G allegata al presente decreto.

Art. 6.

Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi

a favore degli Enti territoriali di spettanza delle province

e della Città metropolitana della regione Sardegna

1. Una quota del Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali di cui al comma 438 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, è attribuita alle province della regione Sardegna e alla Città metropolitana di Cagliari. Il contributo spettante a ciascun ente è comunicato dalla regione Sardegna al Ministero dell'Interno - Direzione centrale della finanza locale e agli enti interessati, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 7.

Versamento all'entrata del bilancio statale del Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore

degli Enti territoriali di spettanza delle province e delle Città metropolitane delle regioni a statuto ordinario

e della regione Sardegna

1. Il contributo spettante a ciascuna provincia e Città metropolitana, di cui, rispettivamente, alle tabelle F e G allegate al presente decreto, nonchè quello comunicato dalla regione Sardegna ai sensi del comma 1 dell'art. 6 del presente decreto, è annualmente versato dal Ministero dell'Interno all'entrata del bilancio statale a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte delle medesime province e Città metropolitane, di cui al comma 418 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. In considerazione di quanto disposto dal comma 1, ciascuna provincia e Città metropolitana non iscrive in entrata le somme relative al contributo di cui alle Tabelle F e G allegate al presente decreto, nonchè quello comunicato dalla regione Sardegna ai sensi del comma 1 dell'art. 6 del presente decreto, ed iscrive in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui al comma 418 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014 per gli anni 2017 e successivi al netto di un importo corrispondente al contributo stesso.

Art. 8.

Contributi a favore dei comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta,

nonchè delle province autonome di Trento e Bolzano

1. Gli importi spettanti ai comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonchè delle province autonome di Trento e Bolzano, nella misura eventualmente indicata nelle tabelle allegate al presente decreto, sono devoluti alle predette Autonomie speciali che provvedono alla successiva attribuzione ai comuni beneficiari, nel rispetto delle disposizioni dello statuto speciale, delle relative norme di attuazione e delle eventuali specifiche disposizioni legislative di settore.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2017

Registrato alla Corte dei conti l'11-5-2017

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri Giustizia e Affari Esteri, reg.ne prev. n. 1058

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