PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 dicembre 2014.

(Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014)

 

Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato per l'anno 2014.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

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Decreta:

Art. 1.

1. Sono ammessi in Italia, in via di programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nell'anno 2014, i cittadini stranieri non comunitari entro una quota complessiva di 17.850 unità, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, compresa la quota di 2.000 unità già prevista, a titolo di anticipazione, per l'ingresso di cittadini dei Paesi non comunitari partecipanti all'Esposizione universale di Milano 2015, dall'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 2014 che si conferma con il presente decreto.

Art. 2.

1. Nell'ambito della quota di cui all'art. 1, sono ammessi in Italia 1.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d'origine ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (12).

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(12) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1998, pag. 2634.

Art. 3.

Nell'ambito della quota di cui all'art. 1, è consentito l'ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo di 2.400 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero appartenenti alle seguenti categorie: imprenditori di società che svolgono attività di interesse per l'economia italiana che effettuano un investimento significativo in Italia, che sostiene o accresce i livelli di reddito; liberi professionisti esercenti professioni vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentative a livello nazionale e comprese negli elenchi curati dalla Pubblica amministrazione; titolari di cariche di amministrazione o di controllo di società, di società non cooperative, espressamente previste dalla normativa vigente in materia di visti d'ingresso; artisti di chiara fama internazionale, o di alta qualificazione professionale, ingaggiati da Enti pubblici oppure da Enti privati; cittadini stranieri per la costituzione di imprese startup innovative ai sensi della legge 17 dicembre 2012, n. 221 (13), in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa.

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(13) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2013, pag. 372; I.L.P. 2013, pag. 164.

Art. 4.

Nell'ambito della quota di cui all'art. 1, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, entro una quota di 100 unità, lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile.

Art. 5.

1. Nell'ambito della quota di cui all'art. 1, è autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:

a) 4.050 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;

b) 6.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;

c) 1.000 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.

2. Nell'ambito della quota di cui all'art. 1, è inoltre autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di:

a) 1.050 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;

b) 250 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.

Art. 6.

I termini per la presentazione delle domande ai sensi del presente decreto decorrono dalle ore 9,00 del giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le domande possono essere presentate fino al termine di 8 mesi dall'anzidetta data di pubblicazione.

Art. 7.

1. Le quote per lavoro subordinato previste dal presente decreto, saranno ripartite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alle Direzioni territoriali del lavoro, alle regioni e alle province autonome.

2. Trascorsi 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, qualora vengano rilevate quote significative non utilizzate tra quelle indicate nel presente decreto, tali quote, ferma restando la quota massima prevista dall'art. 1, possono essere diversamente ripartite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla base delle effettive necessità riscontrate sul mercato del lavoro.

3. Resta fermo quanto previsto dall'art. 34, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 con riferimento alla redistribuzione della quota di lavoratori non comunitari formati all'estero prevista al precedente art. 2.

Roma, 11 dicembre 2014

Registrato alla Corte dei conti il 18-12-2014

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri Giustizia e Affari Esteri Reg.ne - Prev. n. 3257

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