PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 novembre 2011, n. 225.
(Gazzetta Ufficiale n. 16 del 20 gennaio 2012)
Regolamento di individuazione dei termini non superiori ai 90 giorni per la conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
...omissis...
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (30), i termini non superiori ai 90 giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti, di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sia che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte sia che debbano essere promossi d'ufficio, sono individuati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono definitivamente abrogati i seguenti decreti:
- decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 14 febbraio 1994, n. 543;
- decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 30 marzo 1994, n. 765;
- decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 18 aprile 1994, n. 594;
- decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 8 ottobre 1997, n. 524;
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 2000, n. 454.
3. Entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente a cadenza biennale, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti verifica lo stato di attuazione della normativa emanata, ed assume le opportune iniziative, nelle forme previste dalle vigenti disposizioni, per l'adozione delle modificazioni ritenute necessarie.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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(30) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1990, pag. 2677; I.L.P. 1990, pag. 1630.
Roma, addì 11 novembre 2011
Registrato alla Corte dei conti il 23-12-2011
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 16, foglio n. 82
Allegati ...omissis...