PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 febbraio 2014.

(Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2014)

 

Riparto del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20, 29 maggio 2012 per le annualità 2013 e 2014, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

1. Per gli anni 2013 e 2014, le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122 (6), sulla base dei livelli di danneggiamento finora riscontrati nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, al netto delle risorse di copertura degli interventi, di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto-legge n. 74 del 2012, come convertito, all'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (7), all'articolo 11, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 (8), che non sono effettuati dai Presidenti delle regioni mediante le relative contabilità speciali, sono così ripartite:

a) 92,3 % in favore della regione Emilia-Romagna;

b) 6,7 % in favore della regione Lombardia;

c) 1% in favore della regione Veneto.

2. La ripartizione di cui al comma 1, potrà essere rideterminata, entro l'1 luglio 2014, all'esito di una valutazione definitiva dei danni fornita dalle regioni interessate. Contestualmente i Commissari delle regioni si impegnano a fornire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'Economia e delle Finanze i dati relativi al monitoraggio degli interventi effettuati con le risorse annualmente rese disponibili a valere sul Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 74 del 2012, come convertito, secondo modalità convenute tra i soggetti interessati ai fini di una trasmissione informatizzata dei dati.

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(6) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2012, pagg. 1844, 2545.

(7) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2012, pagg. 2171, 2172.

(8) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2012, pagg. 2924, 3533; I.L.P. 2012, pagg. 1460, 1765.

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2014

 

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