PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 maggio 2011.
(Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2011)
Differimento, per l'anno 2011, di termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai contribuenti, nonchè dei termini previsti dagli articoli 16 e 17 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 64, relativi agli adempimenti delle dichiarazioni modello 730/2011.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
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Decreta
Art. 1
Termini per l'effettuazione dei versamenti per l'anno 2011
1. Le persone fisiche tenute, entro il 16 giugno 2011, ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, nonchè al versamento in acconto dell'imposta sostitutiva, operata nella forma della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (50), effettuano i predetti versamenti:
a) entro il 6 luglio 2011, senza alcuna maggiorazione;
b) dal 7 luglio 2011 al 5 agosto 2011, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai soggetti diversi dalle persone fisiche tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive entro il 16 giugno 2011, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (51), e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze. Le medesime disposizioni si applicano anche ai soggetti che partecipano, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (52), a società, associazioni, e imprese con i requisiti indicati nel periodo precedente
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(50) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2011, pag. 933; I.L.P. 2011, pag. 597.
(51) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1993, pag. 3338; I.L.P. 1993, pag. 1942.
(52) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2010, pag. 2050.
Art. 2.
Termini per la presentazione e la trasmissione delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2011
1. I possessori dei redditi indicati all'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentano l'apposita dichiarazione semplificata e le schede ai fini della destinazione del 5‰ e dell'8‰ dell'imposta sul reddito delle persone fisiche:
a) entro il 16 maggio 2011 al proprio sostituto d'imposta, che intende prestare l'assistenza fiscale;
b) entro il 20 giugno 2011 ad un CAF-dipendenti ovvero ad un professionista abilitato, unitamente alla documentazione necessaria all'effettuazione delle operazioni di controllo.
2. I sostituti d'imposta che prestano l'assistenza fiscale provvedono a consegnare al sostituito, entro il 15 giugno 2011, copia della dichiarazione elaborata ed il relativo prospetto di liquidazione.
3. I CAF-dipendenti ovvero, i professionisti abilitati, nell'ambito delle attività di assistenza fiscale di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, provvedono a:
a) consegnare al contribuente, entro il 30 giugno 2011, copia della dichiarazione elaborata ed il relativo prospetto di liquidazione;
b) comunicare, entro il 12 luglio 2011, il risultato finale delle dichiarazioni;
c) effettuare, entro il 12 luglio 2011, la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni presentate ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164.
Art. 3.
Adempimenti fiscali e versamenti che hanno scadenza
nel periodo 1 agosto-20 agosto 2011
1. Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza nel periodo compreso tra il giorno 1 ed il giorno 20 del mese di agosto 2011, possono essere effettuati entro il medesimo giorno 20, senza alcuna maggiorazione.
2. Resta ferma la scadenza del versamento, maggiorato dell'importo nella misura dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, di cui all'articolo 1 del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 maggio 2011