PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 marzo 2019.

(Gazzetta Ufficiale n. 84 del 9 aprile 2019)

 

Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2019.

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

...omissis...

 

Decreta:

Art. 1.

1. A titolo di programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per l'anno 2019, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota complessiva massima di 30.850 unità.

 

Art. 2.

1. Nell'ambito della quota massima indicata all'art. 1, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota di 12.850 unità.

2. Nell'ambito della quota indicata al comma 1, sono ammessi in Italia 500 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d'origine ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

3. E' inoltre consentito l'ingresso in Italia, nell'ambito della quota indicata al comma 1, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, di 100 lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile.

4. Nell'ambito della quota prevista al comma 1, è autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:

a) 4.750 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;

b) 3.500 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;

c) 800 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.

5. E' inoltre autorizzata, nell'ambito della quota indicata al comma 1, la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di:

a) 700 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;

b) 100 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.

 

Art. 3.

1. E' consentito l'ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo, nell'ambito della quota prevista all'art. 2, comma 1, di 2.400 cittadini non comunitari residenti all'estero, appartenenti alle seguenti categorie:

a) imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l'economia italiana, che preveda l'impiego di risorse proprie non inferiori a € 500.000 e provenienti da fonti lecite, nonchè la creazione almeno di 3 nuovi posti di lavoro;

b) liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da Pubbliche amministrazioni;

c) titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;

d) artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da Enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;

e) cittadini stranieri che intendono costituire imprese start-up innovative ai sensi della legge 17 dicembre 2012, n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e che sono titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa.

 

Art. 4.

1. Nell'ambito della quota massima indicata all'art. 1, sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero, i cittadini non comunitari residenti all'estero entro una quota di 18.000 unità.

2. La quota indicata al comma 1 del presente articolo riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari cittadini di Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.

3. Nell'ambito della quota indicata al comma 1 del presente articolo, è riservata una quota di 2.000 unità per i lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi indicati al comma 2, che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei 5 anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.

 

Art. 5.

I termini per la presentazione delle domande ai sensi del presente decreto decorrono:

a) per le categorie dei lavoratori non comunitari indicate agli articoli 2 e 3, dalle ore 9,00 del 7° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;

b) per i lavoratori non comunitari stagionali previsti all'art. 4, dalle ore 9,00 del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Art. 6.

1. Le quote per lavoro subordinato, stagionale e non stagionale, previste dal presente decreto, sono ripartite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali tra gli Ispettorati territoriali del lavoro, le regioni e le province autonome.

2. Trascorsi 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, qualora il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali rilevi quote significative non utilizzate tra quelle previste dal presente decreto, può effettuarne una diversa suddivisione sulla base delle effettive necessità riscontrate nel mercato del lavoro, fermo restando il limite massimo complessivo indicato all'art. 1.

3. Resta fermo quanto previsto dall'art. 34, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 con riferimento alla redistribuzione della quota di lavoratori non comunitari formati all'estero prevista dall'art. 2, comma 2.

 

Art. 7.

 

Le disposizioni attuative relative all'applicazione del presente decreto saranno definite, in un'ottica di semplificazione, con apposita circolare congiunta del Ministero dell'Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

 

Roma, 12 marzo 2019

 

Registrato alla Corte dei conti il 2-4-2019

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della Giustizia e degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, reg.ne succ. n. 684

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