PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 dicembre 2006.
(Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2007)
Determinazione per il triennio 2005-2007 del contributo di solidarietà, di cui all'articolo 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
...omissis...
Decreta:
1. Per gli anni 2005, 2006 e 2007 il contributo di cui all'art. 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (42), è determinato, in relazione al rapporto tra i lavoratori iscritti attivi e pensionati risultante per ciascuna gestione dalla media dei valori mensili nell'anno di competenza, secondo le conseguenti misure:
- 0,50% per un rapporto inferiore a 3 unità attive per ogni pensionato;
- 0,75% per un rapporto pari o superiore a 3 ma inferiore a 5 unità attive per ogni pensionato;
- 1,00% per un rapporto pari o superiore a 5 ma inferiore a 7 unità attive per ogni pensionato;
- 1,50% per un rapporto pari o superiore a 7 ma inferiore a 10 unità attive per ogni pensionato;
- 2,00% per un rapporto pari o superiore a 10 unità attive per ogni pensionato.
2. Le misure percentuali di cui al comma 1 sono ridotte del 50% per le gestioni per le quali nell'esercizio relativo all'anno di competenza si verificano disavanzi economici.
3. Il contributo è corrisposto sulla base di dati previsionali, con l'obbligo di provvedere ai definitivi conguagli entro il secondo trimestre dell'anno successivo a quello di competenza.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 dicembre 2006
Registrato alla Corte dei conti il 31-1-2007
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 248
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(42) Ved. Boll. Lav. 1986, pagg. 666, 872; I.L.P. 1986, pag. 444.