PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 giugno 2007.

(Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2007)

 

Differimento, per l'anno 2007, dei termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai soggetti cui si applicano gli studi di settore in vigore per l'anno 2006.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

...omissis...

Decreta:

Articolo 1.

Termini per l'effettuazione dei versamenti per l'anno 2007

1. I contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalla dichiarazione unificata annuale entro il 18 giugno 2007, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (6), e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze, effettuano i predetti versamenti:

a) entro il 9 luglio 2007, senza alcuna maggiorazione;

b) dal 10 luglio 2007 all'8 agosto 2007, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai soggetti che partecipano, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a società, associazioni e imprese con i requisiti indicati nel predetto comma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 2007

Registrato alla Corte dei conti il 25-6-2007

Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 76

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(6) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1993, pag. 3338; I.L.P. 1993, pag. 1942.

 

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