PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 febbraio 2006.
(Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2006)
Programmazione dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato, per l'anno 2006.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
1. Sono ammessi in Italia nel 2006 per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, entro una quota massima di n. 170.000 unità da ripartire, per quanto riguarda il lavoro subordinato stagionale e non stagionale, tra le regioni e province autonome a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Art. 2.
1. Nell'ambito della quota massima di cui all'art. 1 sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero provenienti dai Paesi non elencati all'art. 5, entro una quota massima di 78.500 unità, di cui 45.000 unità sono riservate agli ingressi per motivi di lavoro domestico o di assistenza alla persona, 2.500 per il settore della pesca marittima, 1.000 dirigenti o personale altamente qualificato, 2.000 per la conversione di permessi di soggiorno per studio in permessi per lavoro e 2.000 per la conversione di permessi di soggiorno per tirocinio in permessi di soggiorno per lavoro.
2. Nell'ambito della quota massima di cui all'art. 2, comma 1, sono ammessi 2.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero che abbiano completato dei programmi di formazione e di istruzione nel Paese di origine ai sensi dell'art. 23 del Testo unico sull'immigrazione.
3. In caso di esaurimento della quota riservata prevista all'art. 2, comma 2, sono ammessi ulteriori ingressi, sulla base di effettive richieste di lavoratori formati ai sensi dell'art. 23 del Testo unico sull'immigrazione, in base all'art. 34, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (64), modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 (65).
4. I cittadini moldavi possono inoltre concorrere nell'ambito della quota per motivi di lavoro domestico o di assistenza alla persona di cui al comma 1.
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(64) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1999, pag. 3368.
(65) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2005, pag. 729.
Art. 3.
1. Nell'ambito della quota massima di cui all'art. 1 è consentito l'ingresso di 3.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, per motivi di lavoro autonomo, appartenenti alle categorie di seguito elencate: ricercatori; imprenditori che svolgono attività di interesse per l'economia nazionale; liberi professionisti; soci e amministratori di società non cooperative; artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da Enti pubblici e privati.
2. All'interno di tale quota, sono ammesse, sino ad un massimo di 1.500 unità unicamente le conversioni di permessi di soggiorno per motivi di studio e formazione professionale in permessi di soggiorno per lavoro autonomo.
Art. 4.
1. Per l'anno 2006 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, lavoratori di origine italiana per parte di almeno 1 dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay e Venezuela, che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane in Argentina, Uruguay e Venezuela, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi, entro una quota massima di 500 unità.
Art. 5.
1. Nell'ambito della quota massima di cui all'art. 1 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale 38.000 cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria, come di seguito ripartiti:
- 4.500 cittadini albanesi;
- 3.500 cittadini tunisini;
- 4.000 cittadini marocchini;
- 7.000 cittadini egiziani;
- 1.500 cittadini nigeriani;
- 5.000 cittadini moldavi;
- 3.000 cittadini dello Sri Lanka;
- 3.000 cittadini del Bangladesh;
- 3.000 cittadini filippini;
- 1.000 cittadini pakistani;
- 100 cittadini somali;
- 1.000 cittadini ghanesi;
- 1.400 cittadini di altri Paesi non appartenenti all'Unione europea che concludano accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi di ingresso e delle procedure di riammissione.
Art. 6.
1. Nell'ambito della quota massima di cui all'art. 1 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, entro una quota massima di 50.000 unità, da ripartire tra le regioni e province autonome a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2. La quota di cui al comma 1 riguarda i lavoratori subordinati stagionali di Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia e Herzegovina, ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, Bulgaria e Romania, nonché di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto e altresì i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale nell'anno 2003, 2004 o 2005.
Art. 7.
1. Il termine per la presentazione delle richieste di nullaosta al lavoro decorre dal 7° giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto.
Art. 8.
1. Qualora, trascorsi almeno 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, vengano rilevate delle quote significative non utilizzate, e ferma restando la quota massima di cui all'art. 1, si potranno ripartire le diverse quote stabilite nel presente decreto sulla base delle necessità reali riscontrate sul mercato del lavoro.
Roma, 15 febbraio 2006
Registrato alla Corte dei conti il 27-2-2006
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 151