PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 ottobre 2002.
(Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 2002)
Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2002.
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
1. Per l'anno 2002 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro autonomo entro una quota massima di 2.000 persone, i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, con l'esclusione di quelli provenienti dai Paesi previsti dagli articoli 3 e 4 del presente decreto, appartenenti alle categorie di seguito elencate:
ricercatori;
imprenditori che svolgono attività di interesse per l'economia nazionale;
liberi professionisti;
collaboratori coordinati e continuativi;
soci e amministratori di società non cooperative;
artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati.
2. All'interno di tale quota non sono ammesse le conversioni di permessi di soggiorno per motivi di studio in permessi di soggiorno per lavoro autonomo.
Art. 2.
1. Per l'anno 2002 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato altamente qualificato, i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, con l'esclusione di quelli provenienti dai Paesi previsti dagli articoli 3 e 4 del presente decreto, appartenenti alla categoria dei "dirigenti", entro una quota massima di 500 persone, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27 comma 1 del decreto legislativo n. 286/1998 (17).
---------
(17) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1998, pag. 2634.
Art. 3.
1. Per l'anno 2002 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e di lavoro autonomo, lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti in Argentina, che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane in Argentina, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi, entro una quota massima di 4.000 persone.
Art. 4.
1. Per l'anno 2002 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, cittadini di Paesi che hanno sottoscritto specifici accordi di cooperazione in materia migratoria, entro una quota massima di 10.000 persone, come di seguito ripartite:
3.000 cittadini albanesi;
2.000 cittadini tunisini;
2.000 cittadini marocchini;
1.000 cittadini egiziani;
500 cittadini nigeriani;
500 cittadini moldavi;
1.000 cittadini srilankesi.
Art. 5.
1. Per l'anno 2002 sono ammessi in Italia per motivi di lavoro stagionale i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero entro una quota massima di 4.000 persone.
Roma, 15 ottobre 2002
Registrato alla Corte dei conti il 4-11-2002
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 12, foglio n. 149