PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 settembre 2016, n. 187.

(Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2016)

 

Regolamento recante i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della carta elettronica, prevista dall'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI BENI

E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

E DEL TURISMO

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

...omissis...

ADOTTA

il seguente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della carta elettronica, di seguito carta, prevista dall'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (1), e successive modificazioni.

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(1) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2016, pag. 193 ; I.L.P. 2016, pag. 65.

Art. 2.

Carta elettronica

1. Il valore nominale di ciascuna carta è pari all'importo di € 500.

2. La carta è realizzata in forma di applicazione informatica, utilizzabile tramite accesso alla rete internet, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, con riferimento, in particolare alle modalità e ai tempi di conservazione dei dati personali.

3. L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della carta secondo le modalità previste dall'articolo 5 e delle strutture e degli esercizi commerciali presso cui è possibile utilizzare la carta secondo le modalità stabilite dall'articolo 7.

4. L'applicazione prevede la generazione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni di spesa elettronici, con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi consentiti dall'articolo 1, comma 979, della legge n. 208 del 2015.

Art. 3.

Beneficiari della Carta

1. La carta è concessa ai residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, i quali compiono 18 anni di età nell'anno 2016.

L'Amministrazione responsabile di cui all'articolo 4, comma 1, anche in accordo con le altre Amministrazioni interessate, può realizzare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, iniziative di informazione destinate ai beneficiari della carta circa le modalità di ottenimento del beneficio.

2. I dati anagrafici dei beneficiari sono accertati attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, di seguito SPID, gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale, o, ove necessario, tramite le credenziali rilasciate dall'Agenzia delle entrate. A tal fine, gli interessati richiedono l'attribuzione della identità digitale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2014.

Art. 4.

Soggetti responsabili per la realizzazione della carta

1. L'Amministrazione responsabile per l'attuazione del presente decreto è il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, di seguito MIBACT. A tal fine, il MIBACT si avvale, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, dell'Agenzia dell'Italia digitale, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, e, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, delle società SOGEI - Società generale d'informatica Spa e CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa.

2. L'attività di comunicazione istituzionale riguardante l'attuazione del presente decreto è curata, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'informazione e l'editoria e può comprendere l'invio ai soggetti che risultano beneficiari della Carta di una comunicazione postale.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, i quali non possono eccedere il limite massimo di € 116.000 per l'anno 2016, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 1.

Capo II

FUNZIONAMENTO DELLA CARTA

Art. 5.

Attivazione della carta

1. I soggetti beneficiari provvedono a registrarsi, usando le credenziali ai sensi dell'articolo 3, comma 2, sulla piattaforma informatica dedicata. La registrazione è consentita fino al 31 gennaio 2017.

2. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 11, a ciascun soggetto beneficiario registrato è attribuita una carta, per un importo pari a € 500, per l'acquisto di:

a) biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo;

b) libri;

c) titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali.

Art. 6.

Uso della carta

1. La carta è utilizzabile, entro e non oltre il 31 dicembre 2017, per acquisti presso le strutture e gli esercizi di cui all'articolo 7.

2. La carta è usata attraverso buoni di spesa, ai sensi dell'articolo 2, comma 4. Ciascun buono di spesa è individuale e nominativo e può essere speso esclusivamente dal beneficiario registrato.

3. I buoni di spesa sono generati dal beneficiario, che inserisce i dati richiesti sulla piattaforma elettronica, e impiegati per gli acquisti. I buoni possono altresì essere stampati.

4. L'accettazione del buono di spesa da parte dei soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 7 determina la riduzione, pari all'importo del buono di spesa medesimo, del credito disponibile in capo al beneficiario.

5. I buoni di spesa generati, ma non spesi, non determinano variazione dell'importo disponibile da parte del beneficiario.

Art. 7.

Registrazione di strutture,

imprese e esercizi commerciali

1. Le imprese e gli esercizi commerciali, le sale cinematografiche, da concerto e teatrali, gli istituti e i luoghi della cultura e i parchi naturali, le altre strutture ove si svolgono eventi culturali o spettacoli dal vivo, presso i quali è possibile utilizzare la carta sono inseriti, a cura del MIBACT, in un apposito elenco, consultabile sulla piattaforma informatica dedicata.

2. Ai fini dell'inserimento nell'elenco di cui al comma 1, i titolari o i legali rappresentanti delle strutture e degli esercizi interessati si registrano, entro e non oltre il 30 giugno 2017, sulla piattaforma informatica dedicata. La registrazione, che avviene tramite l'utilizzo delle credenziali fornite dall'Agenzia delle entrate, prevede l'indicazione della partita IVA, del codice ATECO dell'attività prevalentemente svolta, della denominazione e dei luoghi dove viene svolta l'attività, della tipologia di beni e servizi, nonchè la dichiarazione che i buoni di spesa saranno accettati esclusivamente per gli acquisti consentiti ai sensi dell'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni. L'avvenuta registrazione implica l'obbligo, da parte dei soggetti accreditati, di accettazione dei buoni di spesa secondo le modalità stabilite dal presente decreto.

3. L'elenco dei parchi nazionali, per i quali è previsto un biglietto di ingresso, è redatto e trasmesso al MIBACT dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

4. Per agevolare la registrazione di specifiche categorie di esercenti o di determinate Istituzioni pubbliche, il MIBACT può stipulare apposite convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, con regioni e altri Enti territoriali e locali, nonchè con associazioni di categoria.

Art. 8.

Fatturazione e liquidazione

1. A seguito dell'accettazione del buono di spesa al momento dell'acquisto secondo le modalità di cui all'articolo 2, è riconosciuto un credito di pari importo al soggetto registrato e inserito nell'elenco di cui all'articolo 7, che ha ricevuto il buono di spesa medesimo. Il credito è registrato nell'apposita area disponibile sulla piattaforma dedicata.

2. In seguito ad emissione di fattura elettronica, il soggetto ottiene l'accredito di un importo pari a quello del credito maturato.

A tal fine, CONSAP, mediante acquisizione dei dati dall'apposita area disponibile sulla piattaforma informatica dedicata, nonchè dalla piattaforma di fatturazione elettronica della Pubblica amministrazione, provvede al riscontro delle fatture e alla liquidazione delle stesse.

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9.

Controlli e sanzioni

1. Il MIBACT vigila sul corretto funzionamento della carta e può provvedere, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle norme del presente decreto, alla disattivazione della carta di uno dei beneficiari o alla cancellazione dall'elenco di una struttura, di un'impresa o di un esercizio commerciale ammessi, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.

Art. 10.

Trattamento e riservatezza dei dati personali

1. Il MIBACT assicura il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente, limitandolo alla sola realizzazione dei compiti attinenti all'attribuzione e all'utilizzo della carta elettronica prevista dall'articolo 1, comma 979, della legge n. 208 del 2015. Esso provvede alla designazione del responsabile del trattamento dei dati personali.

Art. 11.

Norme finanziarie

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto si provvede mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 1, comma 980, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, da impegnare entro il 31 dicembre 2016.

2. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, SOGEI provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'uso della carta e trasmette al MIBACT, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e a CONSAP, entro il giorno 10 di ciascun mese, la rendicontazione riferita alla mensilità precedente delle carta attivate ai sensi dell'articolo 5 e dei relativi oneri. In caso di esaurimento delle risorse disponibili SOGEI non procede a ulteriori attribuzioni dell'importo di cui all'articolo 5, comma 2, e dà tempestiva comunicazione alle Amministrazioni interessate anche al fine di adottare le necessarie iniziative per la ripresa dei riconoscimenti del beneficio di cui all'articolo 5, comma 2.

3. Le Amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 15 settembre 2016

Registrato alla Corte dei conti il 10-10-2016

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri Giustizia e Affari Esteri, reg.ne prev. n. 2733

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