PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 dicembre 2005.
(Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2006)
Rideterminazione dell'indennità di posizione e dell'in-dennità perequativa del personale dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, nella misura stabilita dall'articolo 1-quinquies, comma 2, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
...omissis...
Decreta:
Per i generali di corpo d'armata e i generali di divisione e gradi corrispondenti delle Forze armate e per i gradi e le qualifiche corrispondenti delle Forze di polizia, le misure della indennità di posizione, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2003 (2), sono rideterminate, a decorrere dall'1 gennaio 2005, rispettivamente, in € 32.450,00 e in € 25.527,00 comprensive dell'adeguamento annuale stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 aprile 2005 (3).
2. Le misure della indennità perequativa, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2003, sono rideterminate, a decorrere dall'1 gennaio 2005, nei seguenti importi, comprensivi dell'adeguamento annuale stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 aprile 2005:
a) € 18.661,00 per i generali di brigata e gradi corrispondenti delle Forze armate e per i gradi e le qualifiche corrispondenti delle Forze di polizia;
b) € 11.386,00 per i colonnelli e gradi corrispondenti delle Forze armate e per i gradi e le qualifiche corrispondenti delle Forze di polizia.
3. Le indennità di posizione e perequativa, da erogare, per quanto concerne la rideterminazione delle misure di cui ai commi 1 e 2, utilizzando l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1-quinquies, comma 2, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89 (4), sono pensionabili ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (5), e non producono effetti ai fini della determinazione dell'indennità di ausiliaria e dell'attribuzione di qualsiasi altro beneficio economico per promozione e scatti conferibili il giorno antecedente alla cessazione dal servizio.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 dicembre 2005
Registrato alla Corte dei conti il 23-1-2006
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 103
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(2) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2004, pag. 406.
(3) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2005, pag. 2416.
(4) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2005, pag. 1853.
(5) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1993, pag. 390; I.L.P. 1993, pag. 288.