PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 marzo 2007.

(Gazzetta Ufficiale n. 127 del 4 giugno 2007)

 

Determinazione delle modalità di destinazione della quota del 5‰ dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell'articolo 1, commi 1234-1237, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE

E CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Individuazione dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1234,

lettera a), della legge n. 296 del 2006

1. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1234, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (3), che intendono partecipare al riparto della quota del 5‰ dell'imposta individuata dal medesimo comma, si iscrivono in un apposito elenco tenuto dall'Agenzia delle entrate. L'iscrizione si effettua esclusivamente in via telematica, utilizzando il prodotto informatico reso disponibile nel sito web della predetta Agenzia all'indirizzo www.agenziaentrate.gov.it

2. Il modulo della domanda è conforme al fac-simile allegato 1 al presente decreto e prevede una autodichiarazione, resa dal rappresentante legale dell'ente richiedente, relativa al possesso dei requisiti che qualificano il soggetto fra quelli contemplati dalla disposizione di legge di cui al comma 1.

3. Per l'iscrizione nell'elenco sono prese in considerazione unicamente le domande pervenute all'Agenzia delle entrate entro il 30 marzo 2007 dai soggetti interessati, anche per il tramite degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica secondo le vigenti disposizioni di legge.

4. L'elenco dei soggetti iscritti, contenente l'indicazione della denominazione, della sede e del codice fiscale di ciascun nominativo, è pubblicato dall'Agenzia delle entrate entro il 4 aprile 2007 sul sito di cui al comma 1. Eventuali errori di iscrizione nell'elenco possono essere fatti valere, entro il 13 aprile 2007, dal legale rappresentante dell'ente richiedente, ovvero da un suo delegato, presso la Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale del medesimo soggetto. Dopo aver proceduto alla verifica degli eventuali errori di iscrizione segnalati, l'Agenzia delle entrate provvede alla pubblicazione, sul sito di cui al comma 1, entro il 20 aprile 2007, di una nuova versione dell'elenco.

5. Entro il 30 giugno 2007, a pena di decadenza, i legali rappresentanti dei soggetti iscritti nell'elenco aggiornato di cui al comma 4 spediscono, con raccomandata a.r., alla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dei medesimi soggetti, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alla persistenza dei requisiti di cui al comma 2.

6. Alla dichiarazione sostitutiva devono essere allegati, a pena di decadenza dal beneficio, copia della ricevuta telematica dell'avvenuta trasmissione, nei termini, della domanda di iscrizione nell'elenco e copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. Il modulo della dichiarazione sostitutiva è conforme al fac-simile allegato 2 al presente decreto. La presentazione della dichiarazione sostitutiva è condizione necessaria per l'ammissione al riparto della quota di cui al comma 1.

7. Gli intermediari abilitati indicati nel comma 3 hanno l'obbligo di conservazione di cui all'articolo 3, comma 9-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (4).

8. L'Agenzia delle entrate procede entro il 31 dicembre 2007 ai controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al precedente comma 6, ai sensi degli articoli 43 e 71 della legge 28 dicembre 2000, n. 445. I soggetti che non risultano in possesso dei requisiti previsti dalla norma ai fini dell'iscrizione negli elenchi sono esclusi dal riparto delle somme del 5‰ e depennati dall'elenco con provvedimento formale della competente Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate. L'elenco definitivo dei soggetti ammessi al beneficio è pubblicato sul sito dell'Agenzia delle entrate entro 31 marzo 2008.

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(3) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2007, pag. 227; I.L.P. 2007, pagg. 116, 228.

(4) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2002, pag. 966; I.L.P. 2002, pag. 728.

Art. 2.

Individuazione dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1234,

lettere b) e c), della legge n. 296 del 2006

1. Il Ministro dell'Università e della Ricerca ed il Ministro della Salute redigono e comunicano in via telematica all'Agenzia delle entrate, entro il 27 marzo 2007, l'elenco, rispettivamente, degli enti della ricerca scientifica e dell'università, purchè senza fini di lucro, di cui all'art. 1, comma 1234, lettera b), della legge n. 296 del 2006, e degli enti della ricerca sanitaria, di cui all'art. 1, comma 1234, lettera c), della medesima legge, indicandone per ciascun nominativo la denominazione, la sede e il codice fiscale. Gli elenchi sono pubblicati dall'Agenzia delle entrate entro il 4 aprile 2007 sul sito indicato nell'art. 1, comma 1.

Art. 3.

Presenza dei medesimi nominativi in più elenchi

1. E consentita la presenza di un medesimo nominativo in più di uno degli elenchi indicati negli articoli 1 e 2 del presente decreto, purchè risulti in possesso di tutti i requisiti che ne legittimano la presenza in ciascuno di essi.

2. I nominativi presenti in più elenchi partecipano al riparto della quota del 5‰ in ragione delle scelte dirette operate nei rispettivi elenchi.

Art. 4.

Modelli di dichiarazione per la destinazione del 5‰

1. I contribuenti effettuano la scelta di destinazione del 5‰ della loro imposta sul reddito delle persone fisiche, relativa al periodo di imposta 2006, utilizzando il modello CUD 2007, il modello 730/1 redditi 2006, il modello Unico - Persone fisiche 2007, ovvero la scheda per la scelta dell'8 e del 5, inserita nel fascicolo delle istruzioni alla compilazione del modello Unico PF e riservata ai soli soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione.

Art. 5.

Destinazione del 5‰

1. Il contribuente può destinare la quota del 5 della sua imposta sul reddito delle persone fisiche, relativa al periodo di imposta 2006, apponendo la firma in uno dei 3 appositi riquadri che figurano nei modelli di cui all'art. 4, corrispondenti rispettivamente alle 3 finalità individuate dall'art. 1, comma 1234, della legge n. 296 del 2006. Può essere espressa una sola scelta di destinazione. L'apposizione della firma in più riquadri rende nulle le scelte operate.

2. Negli appositi riquadri il contribuente, oltre all'apposizione della firma, può altresì indicare il codice fiscale dello specifico soggetto cui intende destinare direttamente la quota del 5 della sua imposta sul reddito delle persone fisiche. In tal caso, il codice fiscale è tratto dagli elenchi di cui agli articoli 1 e 2.

3. Qualora il contribuente apponga la propria firma in un riquadro, indicando un codice fiscale corrispondente ad un beneficiario compreso in uno o più elenchi afferenti a diversa finalità, assume rilievo, ai fini della destinazione delle somme, l'indicazione del codice fiscale.

4. La scelta di destinazione del 5 di cui al presente decreto e quella dell'8‰ di cui alla legge n. 222 del 1985 non sono in alcun modo alternative fra loro.

Art. 6.

Riparto del 5‰

1. Ai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1234 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, definitivamente individuati ai sensi degli articoli 1, comma 8, e 2, spettano le quote del 5 loro direttamente destinate dai contribuenti che, oltre ad aver apposto la firma ai sensi dell'art. 5, comma 1, hanno altresì indicato il codice fiscale dei soggetti ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1 ed all'art. 5, comma 3, ove il contribuente non abbia indicato alcun codice fiscale ai fini della destinazione diretta del 5 ovvero abbia indicato un codice fiscale che risulti errato o riferibile ad un soggetto non inserito nei citati elenchi, le somme corrispondenti al complesso delle quote del 5 destinate dai contribuenti, con la loro firma, ad una delle finalità di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1234 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006 sono ripartite, nell'ambito delle medesime finalità, in proporzione al numero complessivo delle destinazioni dirette, espresse mediante apposizione del codice fiscale, conseguite da ciascuno dei soggetti presenti negli elenchi.

Art. 7.

Corresponsione del 5‰

1. L'Agenzia delle entrate, sulla base delle scelte operate dai contribuenti per il periodo d'imposta 2006, trasmette in via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i dati occorrenti a stabilire, sulla base degli incassi relativi all'imposta sul reddito per le persone fisiche per il periodo d'imposta 2006 e nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1237 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006:

a) l'importo corrispondente allo 0,5% del totale delle scelte operate dai contribuenti, da destinare a favore dei soggetti indicati nel comma 1235 dell'art. 1 della citata legge. Tale importo non può comunque eccedere la somma di € 1.250.000, corrispondente allo 0,5% del limite massimo di spesa fissato in € 250 milioni per l'anno 2008;

b) gli importi delle somme che spettano a ciascuno dei soggetti a favore dei quali i contribuenti hanno effettuato una valida destinazione della quota del 5 della loro imposta sul reddito per le persone fisiche.

2. Ai fini della determinazione delle somme da assegnare ai sensi del precedente comma 1, lettera b), le quote calcolate sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti dovranno essere proporzionalmente rideterminate mediante applicazione di un coefficiente di abbattimento che tenga conto sia dell'importo dello 0,5% di cui al comma 1235 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, sia dell'obbligo di non superare il limite di spesa normativamente fissato per l'anno 2008.

3. Le somme come sopra determinate sono iscritte in bilancio sull'apposito fondo nell'ambito del centro di responsabilità "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

4. L'importo di cui alla lettera a) del comma 1, sarà ripartito tra gli aventi diritto secondo le modalità che saranno fissate nell'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 1, comma 1236, della legge n. 296 del 2006.

5. Gli importi di cui alla lettera b) del comma 1 saranno ripartiti con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentiti i Ministri dell'Università e della Ricerca, della Salute e della Solidarietà Sociale, tra gli stati di previsione delle amministrazioni di cui al comma 6, sulla base dei dati comunicati dall'Agenzia delle entrate.

6. Il Ministero della Solidarietà Sociale, il Ministero dell'Università e della Ricerca, il Ministero della Salute, per le finalità, rispettivamente, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1234 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, provvedono a corrispondere a ciascun soggetto le somme spettanti, stabilite ai sensi del comma 1.

Art. 8.

Altre disposizioni

1. Le previsioni di cui all'art. 3 e all'art. 5, comma 3, si applicano anche per l'esercizio finanziario 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2007

Registrato alla Corte dei conti il 14-5-2007

Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 275

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