PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 dicembre 2004.
(Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2005)
Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2005.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
1. Come anticipazione delle quote massime di ingresso di lavoratori non comunitari per l'anno 2005 sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale, non stagionale e di lavoro autonomo i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, entro una quota massima di n. 79.500 unità da ripartire, per quanto riguarda il lavoro subordinato stagionale e non stagionale, tra le regioni e province autonome a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Art. 2.
1. Nell'ambito della quota massima di cui all'art. 1 sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, entro una quota massima di 30.000 unità, di cui 15.000 unità sono riservate agli ingressi per motivi di lavoro domestico o di assistenza alla persona.
Art. 3.
1. Nell'ambito della quota massima di cui all'art. 1 è consentito l'ingresso di 2.500 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, per motivi di lavoro autonomo, appartenenti alle categorie di seguito elencate: ricercatori; imprenditori che svolgono attività di interesse per l'economia nazionale; liberi professionisti; soci e amministratori di società non cooperative; artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati.
2. All'interno di tale quota, sono ammesse, sino ad un massimo di 1.250 unità unicamente le conversioni di permessi di soggiorno per motivi di studio e formazione professionale in permessi di soggiorno per lavoro autonomo.
Art. 4.
1. Per l'anno 2005 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay e Venezuela, che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane in Argentina, Uruguay e Venezuela, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi, entro una quota massima di 200 unità.
Art. 5.
1. Nell'ambito della quota massima di cui all'art. 1 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale 21.800 cittadini extracomunitari residenti all'estero, di cui 1.000 dirigenti o personale altamente qualificato e 20.800 cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria, come di seguito ripartiti:
3.000 cittadini albanesi;
3.000 cittadini tunisini;
2.500 cittadini marocchini;
2.000 cittadini egiziani;
2.000 cittadini nigeriani;
2.000 cittadini moldavi;
1.500 cittadini dello Sri Lanka;
1.500 cittadini del Bangladesh;
1.500 cittadini filippini;
1.000 cittadini pakistani;
1.00 cittadini somali;
700 cittadini di altri Paesi non appartenenti all'Unione europea che concludano accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi di ingresso e delle procedure di riammissione.
Art. 6.
1. Nell'ambito della quota massima di cui all'art. 1 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, entro una quota massima di 25.000 unità, da ripartire tra le regioni e province autonome a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2. La quota di cui al comma 1 riguarda i lavoratori subordinati stagionali di Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia e Herzegovina, Ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, Bulgaria e Romania, nonchè di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto e altresì i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale nell'anno 2003 o 2004.
Art. 7.
1. Qualora, trascorsi almeno 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, vengano rilevate delle quote significative non utilizzate, e ferma restando la quota massima di cui all'art. 1, si potranno ripartire le diverse quote stabilite nel presente decreto sulla base delle necessità reali riscontrate sul mercato del lavoro.
Roma, 17 dicembre 2004
Registrato alla Corte dei conti il 24-1-2005
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 233