PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 dicembre 2003.

(Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2004)

 

Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non stagionali extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2004.

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

1. Come anticipazione delle quote massime di ingresso di lavoratori non comunitari per l'anno 2004 sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, entro una quota massima di 29.500 unità da ripartire, per quanto riguarda il lavoro subordinato non stagionale, tra le regioni e province autonome a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Art. 2.

1. Nell'ambito della quota massima di cui all'art. 1, sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, entro una quota massima di 6.100 unità.

Art. 3.

1. Nell'ambito della quota massima di cui all'art. 1 è consentito l'ingresso di 2.500 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, per motivi di lavoro autonomo, appartenenti alle categorie di seguito elencate:

- ricercatori;

- imprenditori che svolgono attività di interesse per l'economia nazionale;

- liberi professionisti;

- soci e amministratori di società non cooperative;

- artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da Enti pubblici e privati.

2. All'interno di tale quota, sono ammesse, sino ad un massimo di 1.250 unità unicamente le conversioni di permessi di soggiorno per motivi di studio e formazione professionale in permessi di soggiorno per lavoro autonomo.

Art. 4.

1. Per l'anno 2004 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza residenti in Argentina, Uruguay e Venezuela, che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane in Argentina, Uruguay e Venezuela, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi, entro una quota massima di 400 unità.

Art. 5.

1. Nell'ambito della quota massima di cui all'art. 1 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale 20.500 cittadini extracomunitari residenti all'estero, di cui 500 dirigenti o personale altamente qualificato e 20.000 cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria, come di seguito ripartiti:

3.000 cittadini albanesi;

3.000 cittadini tunisini;

2.500 cittadini marocchini;

1.500 cittadini egiziani;

2.000 cittadini nigeriani;

1.500 cittadini moldavi;

1.500 cittadini dello Sri Lanka;

1.500 cittadini del Bangladesh;

1.000 cittadini pakistani;

2.500 cittadini di altri Paesi non appartenenti all'Unione europea che concludano accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi di ingresso e delle procedure di riammissione.

Roma, 19 dicembre 2003

Registrato alla Corte dei conti il 15-1-2004

Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 73

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