PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 dicembre 2003.

(Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2004)

 

Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori stagionali extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2004.

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

...omissis...

Decreta:

1. Come anticipazione delle quote massime di ingresso di lavoratori non comunitari per l'anno 2004 sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, entro una quota massima di 50.000 unità, da ripartire tra le regioni e province autonome a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

2. La quota di cui al comma 1 riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Paesi di cui è stata accettata l'adesione all'Unione europea (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia), di Serbia-Montenegro, Croazia, Bulgaria e Romania, nonchè di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia, ed Egitto e altresì i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale nell'anno 2002 o 2003.

3. Dopo il 30 giugno 2004 sarà verificata la necessità di adottare un successivo provvedimento diretto a soddisfare eventuali ulteriori fabbisogni di manodopera stagionale.

Roma, 19 dicembre 2003

Registrato alla Corte dei conti il 15-1-2004

Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 83

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