PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 febbraio 2014.

(Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2014)

 

Modalità di attuazione delle misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro nel periodo 1 gennaio-31 dicembre 2014.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Decreta:

...omissis...

Art. 1.

Misura dell'agevolazione

1. Nel periodo compreso tra l'1 gennaio e il 31 dicembre 2014 l'agevolazione di cui all'art. 1, comma 481, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (21), trova applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2013, ad € 40.000, al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno 2013 all'imposta sostitutiva di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2013.

2. La retribuzione di produttività individualmente riconosciuta che può beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1, non può comunque essere complessivamente superiore, nel corso dell'anno 2014, ad € 3.000 lordi.

3. Entro il 30 giugno 2014 il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero dello Sviluppo Economico effettuano un monitoraggio sull'andamento della speciale agevolazione di cui ai commi 1 e 2, anche al fine dell'eventuale adozione di specifiche proposte e iniziative di revisione.

4. Continuano ad essere applicate, in quanto compatibili, le disposizioni recate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2014

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(21) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2013, pag. 212; I.L.P. 2013, pag. 68.

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