PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 maggio 2011.
(Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2011)
Riduzioni di imposta previste dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, relative al periodo compreso tra l'1 gennaio e il 31 dicembre 2011.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
Misura della riduzione di imposta
1. Nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011, la misura della riduzione dell'imposta lorda di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2009 (2), determinata sul trattamento economico accessorio corrisposto al personale di cui all'articolo 1 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il cui reddito complessivo di lavoro dipendente nell'anno 2010 sia stato non superiore a € 35.000, è rideterminata, per ciascun beneficiario, nell'importo massimo di € 141,90.
2. Continuano ad essere applicate le disposizioni recate dagli articoli 1 e 2, commi 2; 3 e 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2009.
3. Fermo restando il limite massimo di 60 milioni di euro, qualora la detrazione d'imposta non trovi capienza sull'imposta lorda relativa alle retribuzioni di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2009, la parte eccedente può essere fruita in riduzione dell'imposta dovuta sulle medesime retribuzioni corrisposte nell'anno 2011 e assoggettate all'aliquota a tassazione separata di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (3).
Roma, 19 maggio 2011
Registrato alla Corte dei conti il 13-6-2011
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 14, foglio n. 53
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(2) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2009, pag. 1107.
(3) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2010, pag. 2050.