PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 novembre 2009, n. 212.

(Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2010)

 

Regolamento recante disciplina attuativa della verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, numero 246.

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

...omissis...

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246 (8), contiene la disciplina attuativa della verifica dell'impatto della regolamentazione, di seguito VIR, la quale consiste nella valutazione del raggiungimento delle finalità e nella stima dei costi e degli effetti prodotti da atti normativi sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle Pubbliche amministrazioni.

---------

(8) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2005, pag. 3572.

Art. 2

Ambito di applicazione della VIR

1. La VIR è effettuata sugli atti normativi in merito ai quali è stata svolta l'analisi d'impatto della regolamentazione, di seguito AIR, dopo un biennio dalla data della loro entrata in vigore, nonchè, anche in mancanza di una precedente AIR, sui decreti legislativi e sulle leggi di conversione dei decreti-legge. Successivamente alla prima effettuazione, la VIR viene svolta a cadenze biennali.

2. Si procede comunque all'effettuazione della VIR con riferimento agli atti normativi in merito ai quali non è stata svolta l'AIR ove sia richiesto dalle Commissioni parlamentari, dal Consiglio dei Ministri o dal Comitato interministeriale di indirizzo e guida strategica per le politiche di semplificazione e la qualità della regolazione.

3. Competente a svolgere la VIR è l'amministrazione che ha effettuato l'AIR sull'atto normativo oggetto di verifica ovvero, in mancanza di una precedente AIR, l'amministrazione cui compete l'iniziativa in ordine all'atto normativo oggetto di verifica. In particolare, è competente all'effettuazione l'ufficio individuato per il coordinamento delle attività AIR e VIR ai sensi dell'articolo 14, comma 9, della legge n. 246 del 2005.

4. Il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di seguito DAGL, su motivata richiesta dell'amministrazione interessata, può consentire l'esenzione dalla VIR, in particolare, nelle ipotesi di peculiare complessità e ampiezza dell'intervento normativo e dei suoi effetti, ovvero nei casi in cui l'attività di verifica non appare giustificata dalla natura o dai contenuti dell'atto normativo in oggetto. Delle esenzioni concesse è data comunicazione al Consiglio dei Ministri.

5. L'esenzione dalla VIR può essere sempre deliberata e motivata dal Consiglio dei Ministri.

Art. 3

Contenuti della VIR

1. La VIR viene effettuata con particolare riferimento ai seguenti profili:

a) raggiungimento delle finalità poste alla base dell'atto normativo e specificate nella rispettiva relazione AIR;

b) stima dei costi prodotti sui cittadini, sulle imprese, sull'organizzazione e il funzionamento delle Organizzazioni pubbliche;

c) stima degli effetti prodotti sui cittadini, sulle imprese, sull'organizzazione e il funzionamento delle Organizzazioni pubbliche;

d) verifica del livello e delle circostanze relative all'osservanza, da parte dei destinatari, delle prescrizioni contenute nell'atto normativo;

e) individuazione di eventuali criticità e loro riconducibilità a lacune insite nell'atto normativo, ovvero a problemi relativi alla fase di attuazione dell'atto stesso;

f) effetti, positivi o negativi, sulla semplificazione normativa e amministrativa;

g) congruenza con il programma di Governo delle effettive conseguenze delle innovazioni normative;

h) valutazione dell'incidenza del provvedimento sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato, sui processi di liberalizzazione e sull'ampliamento delle libertà dei soggetti dell'ordinamento giuridico.

2. La VIR include una conclusione di sintesi sulla valutazione dell'impatto effettuata che riassume:

a) il grado di raggiungimento delle finalità poste a base dell'adozione dell'intervento;

b) l'eventuale insorgenza di costi o effetti non previsti;

c) le principali criticità emerse;

d) l'eventuale necessità di misure integrative o correttive con riferimento all'atto o alle circostanze di attuazione.

3. La verifica relativa ai succitati contenuti va operata con la puntuale esplicitazione degli indicatori presi a riferimento e delle fonti a supporto, incluse le risultanze di eventuali consultazioni svolte con le principali categorie interessate dall'intervento.

Art. 4

Relazione VIR

1. La verifica è documentata in apposita relazione (di seguito relazione VIR), inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ne cura la trasmissione al Parlamento.

2. Il DAGL verifica l'adeguatezza della VIR e può richiedere integrazioni e chiarimenti, ovvero predisporre dei commenti tecnici da allegare alla relazione VIR da trasmettere al Parlamento.

3. L'amministrazione che ha effettuato la VIR assicura un'adeguata pubblicità alla relazione VIR, anche mediante gli strumenti informatici e la pubblicazione in una apposita sezione del sito internet dell'amministrazione.

Art. 5

Metodi di analisi e modelli di VIR

1. Con Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 14, comma 6, della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono stabiliti i metodi di analisi e i modelli di VIR.

2. Le amministrazioni possono effettuare relazioni VIR successive alla prima in forma semplificata, concentrando l'attività di verifica sui profili di cui all'articolo 3, comma 2.

3. In sede di prima applicazione, la relazione VIR è redatta in conformità al modello di cui all'allegato A.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 19 novembre 2009

Registrato alla Corte dei conti il 19-1-2010

Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 128

Stampa l'Articolo   Aggiungi l'Articolo all'elenco dei tuoi Preferiti   Aggiungi/Visualizza i commenti sull'Articolo   Chiudi Scheda