PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 dicembre 2003.
(Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2003)
Rideterminazione dell'indennità di posizione e dell'indennità perequativa del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, ai sensi dell'art. 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
1. Per i tenenti generali e i maggiori generali e gradi corrispondenti delle Forze armate e per i gradi e le qualifiche corrispondenti delle Forze di polizia, le misure della indennità di posizione, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 maggio 2001, sono rideterminate, a decorrere dall'1 gennaio 2003, rispettivamente, in € 28.821 e in € 22.673 comprensive dell'adeguamento annuale stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 giugno 2003.
2. Le misure della indennità perequativa, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 maggio 2001, sono rideterminate, a decorrere dall'1 gennaio 2003, nei seguenti importi, comprensivi dell'adeguamento annuale stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 giugno 2003:
a) € 16.330 per i brigadieri generali e gradi corrispondenti delle Forze armate e per i gradi e le qualifiche corrispondenti delle Forze di polizia;
b) € 9.707 per i colonnelli e gradi corrispondenti delle Forze armate e per i gradi e le qualifiche corrispondenti delle Forze di polizia.
3. Le indennità di posizione e perequativa, da erogare, per quanto concerne la rideterminazione delle misure di cui ai commi 1 e 2, utilizzando l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono pensionabili ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e non producono effetti ai fini della determinazione dell'indennità di ausiliaria e dell'attribuzione di qualsiasi altro beneficio economico per promozione e scatti conferibili il giorno antecedente alla cessazione dal servizio.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 dicembre 2003
Registrato alla Corte dei conti il 17-12-2003
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 15, foglio n. 295