PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 febbraio 2015.

(Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2015)

 

Determinazione della misura e delle modalità di ripartizione del compenso dovuto a norma degli articoli 73 e 73-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA'

CULTURALI E DEL TURISMO

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione, criteri e modalità

di determinazione del compenso,

procedure di ripartizione

1. La misura e le modalità di determinazione e corresponsione del compenso per l'utilizzazione del fonogramma, dovuto ai sensi degli articoli 73 e 73-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, sono individuate mediante accordi stipulati fra gli organismi di intermediazione dei diritti connessi che operano a favore dei produttori di fonogrammi, rispondenti ai requisiti minimi stabiliti ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2012, e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative degli utilizzatori. E' fatta salva la facoltà di ciascun titolare dei diritti di stipulare in ogni momento accordi direttamente con gli utilizzatori dei propri fonogrammi.

2. La misura e le modalità del compenso di cui al primo comma sono determinate con equità e ragionevolezza tenendo conto, tra l'altro, del valore economico dell'effettivo utilizzo dei diritti negoziati, della natura e della portata dell'uso delle opere e di altri materiali protetti. Si tiene altresì in considerazione:

a) lo scopo di lucro o non di lucro per il quale è effettuata l'utilizzazione;

b) gli incassi lordi o le quote degli incassi lordi corrispondenti alla parte ed al ruolo che il fonogramma o apparecchio impiegato per lo sfruttamento del fonogramma occupa nella sua pubblica utilizzazione;

c) la misura del compenso dovuto per la medesima utilizzazione dei corrispondenti diritti d'autore di cui al Titolo I della legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

3. La quota di ripartizione dell'ammontare del compenso, di cui al comma 1, spettante agli artisti interpreti o esecutori le cui interpretazioni o esecuzioni siano fissate o riprodotte nei fonogrammi, è pari al 50% dell'ammontare globale del compenso stesso.

4. L'ammontare della quota di ripartizione di cui al comma 3, spettante agli artisti interpreti o esecutori, è versata ai medesimi secondo quanto disposto dagli articoli 73 e 73-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, dall'art. 39 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (4), nonchè dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2012.

5. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, se non diversamente pattuito, gli accordi stipulati ai sensi del comma 1, continuano ad essere in vigore.

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(4) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2012, pag. 1156; I.L.P. 2012, pag. 564.

Art. 2.

Disposizioni finali e clausola di invarianza della spesa

1. Il presente decreto sostituisce il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 settembre 1975, recante "Determinazione della misura e della ripartizione del compenso dovuto a norma dell'art. 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 20 settembre 1975.

2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

3. Il presente decreto è trasmesso, per i relativi adempimenti, ai competenti Organi di controllo ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2015

Registrato alla Corte dei conti il 23-2-2015

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri Giustizia e Affari Esteri, Reg.ne - Prev. n. 409

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