PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 marzo 2001.
(Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2001)
Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi dei pubblici dipendenti.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SU PROPOSTA DEL
MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
1. All'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 1999 (19), sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. In fase di prima attuazione, la quota di trattamento di fine rapporto che i dipendenti già occupati alla data del 31 dicembre 1995 e quelli assunti nel periodo dall'1 gennaio 1996 al 31 dicembre 2000 che hanno esercitato l'opzione di cui all'art. 59, comma 56, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (20), possono destinare ai fondi pensione, non può superare il due per cento della retribuzione base di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Successivamente la predetta quota è definita dalle parti istitutive con apposito accordo. La quota del trattamento di fine rapporto destinata in fase di prima attuazione e quella successivamente definita sono trattate come quote figurative e rivalutate secondo il meccanismo di rendimento di cui al comma 5 dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 1999";
b) al comma 2, primo periodo, le parole "di entrata in vigore del presente decreto del Presidente del Consiglio" sono state sostituite dalle seguenti "del 31 dicembre 2000";
c) il comma 3 è sostituito dai seguenti:
"3. L'INPDAP opera il riparto tra i vari fondi delle risorse complessivamente a disposizione tenendo conto di criteri proporzionali. A tale scopo sono presi a riferimento rispettivamente il trattamento retributivo medio dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo (convenzionalmente calcolato in base all'intero stipendio tabellare, all'intera indennità speciale, alla retribuzione individuale di anzianità e alla tredicesima mensilità) e la consistenza del personale in servizio, alla data del 31 dicembre 2000.
3-bis. In relazione ai tassi di crescita degli assicurati le parti istitutive si incontreranno per verificare la congruità delle disponibilità finanziarie e le conseguenti modifiche e assumere le conseguenti determinazioni atte ad assicurare l'equilibrio finanziario.
3-ter. Allo scopo di fronteggiare i costi di costituzione e avvio dei fondi gestori di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, l'INPDAP utilizza, con gli stessi criteri di riparto di cui al comma 1, le somme assegnate per l'anno 2000 in base all'articolo 3 del decreto-legge 24 novembre 2000, numero 346 (21).
3-quater. L'erogazione ai fondi gestori di previdenza complementare delle risorse a ciascuno di essi assegnata in base ai criteri di riparto di cui ai commi 3 e 3-ter del presente decreto è versata dall'INPDAP nei limiti delle disponibilità finanziarie destinate al singolo fondo. In sede di prima attuazione, le spese per le procedure di costituzione dei fondi gestori di previdenza complementare nonchè gli oneri della gestione amministrativa dei primi dodici mesi di esercizio dei fondi stessi sono coperti dall'INPDAP, nell'ambito delle risorse di cui al comma 3-ter.
3-quinquies. Le complessive risorse trasferite all'INPDAP sono successivamente versate ai singoli fondi gestori nel pieno rispetto delle precedenti disposizioni e degli accordi istitutivi dei fondi stessi.
3-sexies. Allo scopo di incentivare l'avvio dei predetti fondi, le risorse disponibili a carico del bilancio dello Stato sono utilizzabili, con i medesimi criteri di riparto sopra definiti, per erogare una quota aggiuntiva del contributo del datore di lavoro calcolato sulla base di quanto previsto dal comma 3. Nel rispetto della dotazione finanziaria complessiva, per coloro che saranno associati nel corso del primo anno di operatività di ciascuno dei fondi di previdenza complementare, tale quota aggiuntiva sarà erogata per soli dodici mesi e stabilita fino alla misura del contributo del datore di lavoro. Per coloro che saranno associati nel corso del secondo anno di operatività di ciascuno dei fondi di previdenza complementare sarà invece attribuita sempre per una durata di soli dodici mesi, sempre nel rispetto della dotazione finanziaria complessiva, una quota che non potrà superare il cinquanta per cento del medesimo contributo. Tali quote aggiuntive del contributo del datore di lavoro, calcolato sulla base di quanto previsto dal comma 3, sono attribuite una tantum e pertanto non potranno avere carattere di periodicità";
d) al comma 5, primo periodo, sono soppresse le parole "di cui al comma 3 non coperte dallo stanziamento di 200 miliardi";
e) al comma 6, sono soppresse le parole "non coperte dallo stanziamento di 200 miliardi".
Roma, 2 marzo 2001
Registrato alla Corte dei conti il 19-4-2001
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 189
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(19) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2000, pag. 1703; I.L.P. 2000, pag. 1207.
(20) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1998, pag. 264; I.L.P. 1998, pag. 118.
(21) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2000, pag. 3540; I.L.P. 2000, pag. 2515.