PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 febbraio 2014.

(Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2014)

 

Riduzione delle quote percentuali di fruizione dei crediti d'imposta indicati all'elenco 2 allegato alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per l'anno 2014), ai sensi del comma 577 dell'articolo 1 della medesima legge.

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dall'1 gennaio 2014 sono rideterminate, in modo da ridurre del 15% l'importo agevolato calcolato secondo le disposizioni istitutive e attuative di ciascun incentivo, le agevolazioni di cui:

a) all'art. 20 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60 (16);

b) all'art. 2, comma 12, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (17);

c) all'art. 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (18);

d) al punto 12. della Tabella A allegata al Testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (19) e successive modificazioni;

e) all'art. 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403 (20).

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(16) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1999, pag. 1061; I.L.P. 1999, pag. 902.

(17) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2009, pag. 199; I.L.P. 2009, pag. 115.

(18) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2001, pag. 243; I.L.P. 2001, pag. 116.

(19) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1996, pagg. 26, 254; I.L.P. 1996, pagg. 13, 910.

(20) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1997, pagg. 3187, 3860; I.L.P. 1997, pagg. 2024, 2438.

Art. 2.

1. A decorrere dall'1 gennaio 2015 il credito di imposta derivante dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277 (21), ai rimborsi disposti dall'art. 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 (22), dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75 (23), dall'art. 23, comma 50-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (24), dall'art. 33, comma 30-ter, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dall'art. 15, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (25), dall'art. 61, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (26) è rideterminato in modo da ridurre il medesimo credito del 15%.

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(21) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2000, pag. 3078; I.L.P. 2000, pag. 2135.

(22) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2007, pagg. 1084, 1255, 2560; I.L.P. 2007, pagg. 1132, 1812.

(23) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2011, pag. 1556.

(24) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2011, pagg. 1892, 2116; I.L.P. 2011, pagg. 1379, 1495.

(25) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2011, pag. 3118; 2012, pag. 244; I.L.P. 2011, pag. 2181; 2012, pag. 84.

(26) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2012, pagg. 468, 1156; I.L.P. 2012, pag. 564.

Art. 3.

1. A decorrere dall'1 gennaio 2014 i limiti di spesa previsti per il riconoscimento delle agevolazioni fiscali indicate nella allegata Tabella A, che è parte integrante del presente decreto, sono rideterminati secondo gli importi ivi indicati.

Art. 4.

1. Le disposizioni contenute negli articoli 1 e 3 si applicano con riferimento ai crediti d'imposta i cui presupposti si realizzano a decorrere dall'1 gennaio 2014 e agli utilizzi degli stessi effettuati successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto; quelle contenute nell'art. 2 si applicano con riferimento ai consumi effettuati dall'1 gennaio 2015.

Art. 5.

1. La fruizione delle agevolazioni di cui all'art. 1, commi 271 e 1075, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (27) e all'art. 1 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 è, per l'anno 2014, limitata all'85% di quanto spettante in base a quanto stabilito dalle disposizioni istitutive e attuative di ciascun credito d'imposta. Il residuo 15% è utilizzabile in 3 quote annuali a partire dall'anno 2015.

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(27) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2007, pag. 227; I.L.P. 2007, pagg. 116, 228.

Art. 6.

1. Alle agevolazioni diverse da quelle di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5, del presente decreto, indicate nell'Elenco 2 allegato alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2014

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TABELLA A

Agevolazioni Limite
2014 2015 2016
Art. 1, commi da 285 a 287, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 8.500.000 -- --
Art. 11-bis, c. 1, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221
8.500.000

4.250.000

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Art. 24, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n 134
38.250.000

36.550.000

36.550.000

...omissis...

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