PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 aprile 2020, n. 51.

(Gazzetta Ufficiale n. 150 del 15 giugno 2020)

 

Regolamento in materia di anticipo del TFS/TFR, in attuazione dell'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

 

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

...omissis...

 

ADOTTA

 

il seguente regolamento:

Art. 1.

 

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (7), le modalità di attuazione delle disposizioni del citato articolo 23 e gli ulteriori criteri, condizioni e adempimenti, anche in termini di trasparenza ai sensi del Titolo VI del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, per l'accesso al finanziamento, nonchè i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia di cui al comma 3 del medesimo articolo 23 e della garanzia di ultima istanza dello Stato.

---------

 

(7) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2019, pag. 1597; I.L.P. 2019, pag. 817.

Art. 2.

 

Definizioni

1. Ai fini delle disposizioni contenute nel presente decreto si intendono per:

a) decreto-legge: decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

b) TFS/TFR: l'indennità di fine servizio, il trattamento di fine rapporto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999, l'indennità di premio di servizio, l'indennità di buonuscita, l'indennità di anzianità e le altre indennità di fine servizio o indennità equipollente corrisposta una-tantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego;

c) Accordo quadro: l'Accordo quadro per l'anticipo TFS/TFR di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge;

d) banca: banche o intermediari finanziari che aderiscono all'Accordo quadro;

e) anticipo TFS/TFR: l'anticipo della liquidazione del TFS/TFR di cui all'articolo 23 del decreto-legge, mediante apposito finanziamento da parte della banca;

f) ente erogatore: l'INPS o altro Ente pubblico responsabile per l'erogazione del TFS/TFR;

g) Fondo di garanzia: il fondo per l'accesso ai finanziamenti istituito ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del decreto-legge;

h) gestore: INPS, quando opera quale gestore del Fondo di garanzia, ai sensi dell'articolo 23, comma 8 del decreto-legge;

i) richiedente: il soggetto, cessato dal servizio alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonchè il personale degli Enti pubblici di ricerca, cui è liquidata la pensione in quota 100 o ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che presenta richiesta di certificazione del diritto all'anticipo TFS/TFR e richiesta di finanziamento per l'anticipo TFS/TFR ove accettata la prima;

l) soggetto finanziato: il soggetto percettore dell'importo erogato;

m) importo dell'anticipo TFS/TFR: l'importo che l'ente erogatore detrae dal TFS/TFR, spettante al richiedente a seguito della cessazione dal servizio, ai fini del rimborso alla banca, costituito dalla somma dell'importo erogato e dei relativi interessi;

n) importo erogato: l'importo corrisposto dalla banca al soggetto finanziato, pari o inferiore alla misura massima stabilita dall'articolo 23, comma 5 del decreto-legge, al netto degli interessi;

o) proposta di contratto di anticipo TFS/TFR: la proposta di contratto di finanziamento per anticipo TFS/TFR che deve essere sottoscritta dal richiedente e consegnata alla banca;

p) TUB: decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

 

Art. 3.

 

Ambito soggettivo

1. Possono chiedere, secondo le disposizioni di cui al presente decreto, l'anticipo TFS/TFR, non ancora liquidato dall'ente erogatore, i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonchè il personale degli Enti pubblici di ricerca, cui è liquidata la pensione in quota 100, ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26; i soggetti che accedono, o che hanno avuto accesso, prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al trattamento di pensione, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

 

Art. 4.

 

Caratteristiche dell'anticipo TFS/TFR

1. L'anticipo TFS/TFR rientra tra i contratti di credito previsto dall'articolo 122, comma 1, lettera n), del TUB. Esso pertanto non si configura come un'operazione di credito ai consumatori ai sensi del Capo II del Titolo VI del TUB.

2. All'anticipo TFS/TFR si applicano obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, anche attraverso una riduzione dell'estensione e della frequenza degli adempimenti previsti dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 231 del 2007.

3. L'importo massimo dell'anticipo TFS/TFR è definito dall'articolo 23, comma 5, del decreto-legge.

4. In relazione alla richiesta di finanziamento la banca rende disponibile al richiedente l'informativa precontrattuale e contrattuale, redatta in termini semplici ed accessibili, anche ai fini della normativa in tema di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 e successive modifiche e integrazioni. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di comunicazioni periodiche, la banca mette gratuitamente a disposizione del soggetto finanziato la sola documentazione relativa alle modifiche eventualmente intervenute sull'andamento del finanziamento rispetto a quanto originariamente pattuito.

5. Entro 3 mesi dalla maturazione del diritto al pagamento della 1ª rata o dell'importo in unica soluzione del TFS/TFR, l'ente erogatore rimborsa alla banca il relativo ammontare dell'importo dell'anticipo TFS/TFR, comunicato dalla stessa banca in sede di perfezionamento dell'operazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14. Entro 30 giorni dalla data di maturazione delle rate di TFS/TFR successive alla 1ª, l'ente erogatore provvede a rimborsare il cessionario.

6. Gli interessi dell'operazione di anticipo TFS/TFR sono calcolati in base al regime di capitalizzazione semplice nella misura definita dall'Accordo quadro e sono liquidati alla banca contestualmente al rimborso delle singole tranche di TFS/TFR in relazione al capitale residuo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14.

7. In caso di ritardo nel rimborso dell'anticipo TFS/TFR oltre il termine previsto al precedente comma 5, l'ente erogatore riconosce alla banca un interesse pari al tasso legale, per ciascun giorno di ritardo, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e dell'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.

Art. 5.

 

Certificazione del diritto all'anticipo TFS/TFR

1. La domanda di certificazione del diritto all'anticipo TFS/TFR è presentata dal richiedente all'ente erogatore. Per gli iscritti alle Casse previdenziali gestite dall'INPS la domanda è presentata secondo le modalità indicate nell'apposita sezione del sito INPS. La domanda on line può essere presentata direttamente dall'utente munito di PIN dispositivo rilasciato dall'Istituto oppure di altre credenziali o dispositivi di autenticazione previsti dall'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero attraverso Enti di patronato o intermediari dell'Istituto stesso. Gli Enti di patronato e gli altri intermediari dell'INPS saranno espressamente delegati dal richiedente alla presentazione della domanda di certificazione. L'INPS è tenuto a verificare la validità della predetta delega, in conformità alle disposizioni vigenti. Le Amministrazioni che erogano direttamente il TFS/TFR comunicheranno ai propri dipendenti, anche con modalità telematiche, la procedura di presentazione della domanda di certificazione del diritto all'anticipo TFS/TFR.

2. L'ente erogatore, a seguito della registrazione al portale lavoropubblico.gov e della compilazione dell'apposita rilevazione, entro 90 giorni dalla ricezione della domanda di certificazione del diritto all'anticipo TFS/TFR comunica al richiedente, anche con modalità telematiche:

a) la certificazione del diritto al TFS/TFR e del relativo ammontare complessivo, con indicazione:

(i) delle date di riconoscimento dei singoli importi annuali di prestazione o dell'importo in unica soluzione e del relativo ammontare;

(ii) delle eventuali precedenti operazioni di cessione relative alla stessa indennità, con specifica delle cessioni effettuate ai sensi dell'articolo 23 del decreto-legge;

b) il rigetto della domanda di certificazione, qualora non sia accertato il possesso dei requisiti di accesso all'anticipo TFS/TFR ai sensi del decreto-legge e del presente decreto;

c) l'indicazione dell'indirizzo PEC dell'ente erogatore al quale indirizzare le comunicazioni di cui ai successivi articoli. In aggiunta alla PEC, gli enti erogatori potranno condividere con la banca un sistema di comunicazione alternativo, fermo restando che questo deve comunque garantire la tracciabilità delle comunicazioni.

3. Il richiedente che accede alla pensione con il requisito quota 100 acquisisce dall'INPS, ovvero dalla propria Amministrazione in qualità di ente erogatore, la certificazione della data di riconoscimento del TFS/TFR tenuto conto del momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

 

Art. 6.

 

Procedure per la domanda

e erogazione dell'anticipo TFS/TFR

1. Il richiedente in possesso della certificazione di cui all'articolo 5 presenta la domanda di anticipo TFS/TFR alla banca con le modalità definite nell'Accordo quadro.

2. La domanda è corredata dai seguenti documenti:

a) certificazione di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a) e certificazione di cui al medesimo articolo 5, comma 3;

b) la proposta di contratto di anticipo TFS/TFR di cui al successivo articolo 7 debitamente sottoscritta dallo stesso richiedente;

c) la dichiarazione sullo stato di famiglia e, in caso di separazione o divorzio, l'indicazione dell'eventuale importo dell'assegno previsto per l'ex coniuge.

3. Nella domanda, il richiedente indica il conto corrente a lui intestato o cointestato sul quale accreditare l'importo finanziato.

4. La banca, acquisita la documentazione anzidetta e verificata l'insussistenza dei casi di cui al successivo articolo 8, comunica, all'ente erogatore e al richiedente:

a) la presentazione della domanda di anticipo TFS/TFR da parte del richiedente;

b) l'accettazione della proposta di contratto di anticipo TFS/TFR condizionata alla comunicazione dell'ente erogatore di cui al successivo comma 5.

5. L'ente erogatore entro il termine perentorio di 30 giorni, effettuate le necessarie verifiche e acquisita la garanzia del fondo, comunica alla banca la presa d'atto dell'avvenuta conclusione del contratto di anticipo TFS/TFR e rende indisponibile l'importo dell'anticipo del TFS/TFR, come definito nell'articolo 1, per successive operazioni sullo stesso TFS/TFR. Qualora, in esito alle proprie verifiche, l'ente erogatore comunichi alla banca un diverso importo cedibile o l'impossibilità di perfezionare l'operazione di anticipo TFS/TFR, la proposta di contratto di anticipo TFS/TFR decade e il richiedente potrà eventualmente presentare una successiva proposta di contratto di anticipo TFS/TFR a fronte di una nuova certificazione da parte dell'ente erogatore.

6. Dalla data di comunicazione o notifica dell'accettazione della proposta di contratto di anticipo TFS/TFR da parte della banca, secondo quanto previsto al comma 4, l'ente erogatore non accetta ulteriori cessioni del TFS/TFR da parte del richiedente fino a concorrenza dell'ammontare del TFS/TFR oggetto di cessione.

7. La banca, entro 15 giorni dalla data di efficacia del contratto di cui all'articolo 7, provvede all'accredito dell'importo erogato sul conto corrente indicato dal richiedente nella domanda di anticipo TFS/TFR.

Art. 7.

 

Contratto di anticipo TFS/TFR

1. La proposta di contratto di anticipo TFS/TFR è predisposta dalla banca sulla base dello schema di proposta di contratto di anticipo TFS/TFR allegato all'Accordo quadro.

2. Il contratto di anticipo TFS/TFR si perfeziona con l'accettazione della proposta di cui al comma 1 da parte della banca.

L'efficacia di tale contratto resta comunque condizionata alla comunicazione dell'ente erogatore di cui al precedente articolo 6, comma 5.

Art. 8.

 

Casi di mancata accettazione

della domanda di anticipo TFS/TFR

1. La proposta di contratto di anticipo TFS/TFR non può essere accettata dalla banca nei seguenti casi:

a. l'impossibilità per la banca di ottenere la cessione del TFS/TFR nella misura richiesta nella proposta di contratto di anticipo TFS/TFR presentata dal richiedente, sulla base delle informazioni comunicate dall'ente erogatore ai sensi dell'articolo 6, comma 5;

b. il richiedente è registrato in relazione a debiti scaduti o sconfinanti negli archivi della Centrale rischi della Banca d'Italia o in altri sistemi di informazione creditizia privati abitualmente utilizzati dalla stessa banca per analoghe tipologie di finanziamento;

c. il TFS/TFR offerto in garanzia, o parte di esso, è di spettanza del coniuge separato o divorziato;

d. l'impossibilità per la banca di perfezionare l'operazione creditizia in favore del richiedente secondo la normativa vigente.

Art. 9.

 

Costituzione e modalità di funzionamento

del Fondo di garanzia

1. Il Fondo di garanzia per l'accesso ai finanziamenti di cui all'articolo 23, comma 3, del decreto-legge, affidato in gestione all'INPS, interviene a copertura del rischio di credito dei finanziamenti concessi ed erogati dalla banca.

2. Il fondo costituisce patrimonio autonomo e separato, rispetto a quello del gestore, e opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse.

3. La garanzia del fondo è a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile.

4. La garanzia del fondo copre l'80% dell'importo dell'anticipo TFS/TFR.

5. Le modalità di comunicazione ai fini dell'ammissione alla garanzia del fondo sono definite dal gestore nelle istruzioni operative di cui all'articolo 17. La concessione della garanzia è comunque subordinata all'avvenuto pagamento della commissione di accesso al fondo, orientata a criteri di mercato, pari allo 0,01% dell'importo dell'anticipo TFS/TFR. Ai fini del rispetto dell'orientamento a criteri di mercato, tale percentuale può essere aggiornata, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta del gestore.

6. Ai fini di una sana e prudente gestione delle risorse finanziarie assegnate, a valere sulle risorse del fondo, il gestore effettua un accantonamento a copertura del rischio di importo non inferiore a quello della commissione di accesso di cui al comma 5.

Tale percentuale può essere incrementata dal gestore in base all'andamento delle escussioni del fondo, dandone informativa al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Art. 10.

 

Attivazione della garanzia del fondo

1. La garanzia del fondo può essere attivata in caso di impossibilità per l'ente erogatore di rimborsare alla banca l'importo dell'anticipo TFS/TFR.

2. Nel caso di cui al comma 1, la banca, accertato il mancato rimborso, ancorchè parziale, trascorsi 30 giorni dalla data dell'inadempimento, notifica al gestore, entro il termine di 9 mesi dalla data dell'inadempimento, a pena di inefficacia della garanzia, la richiesta di intervento del fondo, secondo l'apposita modulistica predisposta dal gestore, corredata della documentazione ivi prevista.

3. Entro 60 giorni dalla notifica della richiesta di cui al comma 2, il gestore, verificati i presupposti, provvede al pagamento alla banca di quanto dovuto.

4. Nel caso non risulti completa la documentazione di cui al comma 2, il termine di cui al comma 3 è sospeso fino alla data di ricezione della documentazione mancante. La garanzia del fondo decade qualora la documentazione non pervenga al gestore entro il termine di 180 giorni dalla data della richiesta della documentazione mancante.

Art. 11.

 

Surroga del Fondo di garanzia

1. In relazione agli interventi effettuati, il fondo è surrogato di diritto alla banca per l'importo pagato, nonchè nel privilegio di cui all'articolo 2751-bis, comma 1, numero 1), del Codice civile.

Per la riscossione dei crediti rivenienti dall'intervento, il gestore si avvale di tutti gli strumenti derivanti dalla surroga nei diritti della banca, nonchè dell'avviso di addebito con titolo esecutivo di cui all'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, numero 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, numero 122 (8), e di ogni altro strumento di riscossione previsto dalle disposizioni di legge. Le somme recuperate confluiscono nel Fondo di garanzia.

---------

 

(8) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2010, pag. 2172; I.L.P. 2010, pag. 1477.

Art. 12.

 

Inefficacia della garanzia

 

1. La garanzia del fondo è inefficace qualora risulti che sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti, se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini dell'ammissibilità all'intervento del fondo, ove risulti che tale non veridicità di dati, notizie o dichiarazioni era nota alla banca.

2. Il gestore, rilevata la circostanza che potrebbe dar luogo alla inefficacia della garanzia o alla decadenza ai sensi del presente decreto, comunica alla banca, entro il termine di 30 giorni, l'avvio del relativo procedimento.

Art. 13.

 

Operatività della garanzia dello Stato

1. Ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del decreto-legge, gli interventi del fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.

2. La garanzia dello Stato opera in caso di inadempimento da parte del fondo in relazione agli impegni assunti a titolo di garante.

3. In caso di inadempimento parziale da parte del fondo, la garanzia dello Stato opera limitatamente a quanto dovuto dal Fondo per la garanzia concessa, quantificato sulla base della normativa che regola il funzionamento della garanzia medesima, ridotto di eventuali pagamenti già effettuati dal fondo.

4. Trascorsi 60 giorni dall'inadempimento, parziale o totale, del Fondo di garanzia, la banca può trasmettere la richiesta di escussione della garanzia dello Stato al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione VI, e al gestore.

5. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla base delle risultanze istruttorie e del parere motivato del gestore, provvede al pagamento di quanto dovuto, dopo aver verificato che siano stati rispettati i criteri, le modalità e le procedure che regolano gli interventi del fondo e l'escussione della garanzia dello Stato.

6. Le modalità di escussione della garanzia e di pagamento dello Stato assicurano la tempestività di realizzo dei diritti del creditore, con esclusione della facoltà per lo Stato di opporre il beneficio della preventiva escussione.

Art. 14.

 

Estinzione anticipata

1. Il soggetto finanziato può presentare domanda di estinzione totale o parziale dell'anticipo TFS/TFR alla banca, con oneri a proprio carico.

2. Entro 15 giorni lavorativi, la banca comunica al soggetto finanziato l'importo, comprensivo di capitale e interessi da restituire.

3. Contestualmente al perfezionamento dell'operazione di estinzione dell'anticipo TFS/TFR con il pagamento dell'importo dovuto da parte del soggetto finanziato, la banca comunica all'ente erogatore l'avvenuta estinzione totale o parziale dell'anticipo TFS/TFR e, conseguentemente, sono automaticamente adeguate le garanzie.

4. Ai fini del perfezionamento dell'operazione è riconosciuto alla banca un indennizzo, a carico del soggetto finanziato, parametrato all'importo rimborsato in anticipo, in caso di estinzione anche parziale, nella misura massima stabilita nell'Accordo quadro.

Art. 15.

 

Accordo quadro

1. L'Accordo quadro definisce il tasso di interesse da corrispondere sull'anticipo TFS/TFR, i termini e le modalità di adesione da parte della banca e le modalità di adeguamento del contratto in relazione all'adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita ai sensi dell'articolo 23, comma 1 del decreto-legge, i cui oneri in ogni caso rimangono a carico del richiedente, nonchè le specifiche tecniche e di sicurezza dei flussi informativi, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e l'Autorità della concorrenza e del mercato per i profili di competenza. L'Accordo quadro prevede la revisione delle condizioni economiche nei casi di modifica del quadro normativo-regolamentare e del mercato.

2. Resta salva la facoltà per le banche aderenti all'Accordo quadro di applicare condizioni migliorative a favore del richiedente.

Art. 16.

 

Trattamento e sicurezza dei dati

1. La banca, gli enti erogatori e l'INPS, in qualità di gestore, sono titolari, ciascuno per il proprio ambito di competenza, dei trattamenti di dati personali necessari all'attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e del presente decreto.

2. I trattamenti di dati personali di cui al presente decreto sono svolti e conservati esclusivamente per le finalità indicate dall'articolo 23 del decreto-legge 28 gennaio 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

3. I flussi informativi previsti dall'Accordo quadro di cui all'articolo 15 ed i dati trattati dalle banche, dagli enti erogatori e dall'INPS, in qualità di gestore, devono attuarsi nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riguardo alle misure di sicurezza, alla modalità di trasmissione e di accesso selettivo e ai termini e modalità di conservazione dei dati, oltre alla registrazione delle operazioni effettuate.

Art. 17.

 

Disposizioni finali

1. Il gestore provvede alla predisposizione di istruzioni operative volte a definire gli aspetti tecnici e procedurali per l'accesso agli interventi del fondo, nell'ambito e nel rispetto di quanto previsto dal presente decreto, dall'Accordo quadro e dalla convenzione di cui all'articolo 23, comma 8, del decreto-legge.

2. L'INPS e gli altri enti erogatori si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro 30 giorni dall'entrata in vigore dello stesso, provvedendo alle attività indicate con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

3. Le disposizioni contenute nel presente decreto entrano in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per gli adempimenti di competenza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 22 aprile 2020

 

Registrato alla Corte dei conti il 18-5-2020

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della Giustizia e degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, reg. succ. n. 1062

_______________________________________

 

Stampa l'Articolo   Aggiungi l'Articolo all'elenco dei tuoi Preferiti   Aggiungi/Visualizza i commenti sull'Articolo   Chiudi Scheda