PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 luglio 2011.

(Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2011)

 

Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e Amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dall'1 luglio 2013, la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le Amministrazioni pubbliche avvengono esclusivamente in via telematica.

Art. 2.

1. Le Amministrazioni centrali provvedono alla completa informatizzazione delle comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 1, entro il 30 giugno 2013.

2. Ferme restando le procedure informatizzate già attive alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto, fino alla data di cui al comma 1, le comunicazioni di cui all'articolo 1 possono essere effettuate tramite la posta elettronica certificata di cui all'articolo 65, comma 1, lettera c-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, di seguito Codice dell'amministrazione digitale.

3. Al fine di quanto previsto dal comma 1, le Pubbliche amministrazioni centrali definiscono un programma di informatizzazione delle comunicazioni con le imprese fissando obiettivi intermedi quantitativamente omogenei a cadenza almeno semestrale.

4. A ogni scadenza di cui al comma 3, è pubblicato sui siti istituzionali di ciascuna Amministrazione l'elenco dei procedimenti amministrativi relativamente ai quali le comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 1, sono svolte esclusivamente in via telematica, con l'indicazione della data di decorrenza, comunque non superiore a 60 giorni.

5. I programmi di cui al comma 3 e gli elenchi di cui al comma 4 e quelli delle procedure già informatizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono comunicati a DigitPA per la verifica dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 5-bis, comma 3, del Codice dell'amministrazione digitale e dal presente decreto. DigitPa può in ogni caso richiedere ulteriori informazioni e gli atti necessari alle verifiche di cui al presente comma.

Art. 3.

1. A decorrere dall'1 luglio 2013, le Pubbliche amministrazioni non possono accettare o effettuare in forma cartacea le comunicazioni di cui all'articolo 5-bis, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale.

2. A decorrere dalla stessa data, in tutti i casi in cui non è prevista una diversa modalità di comunicazione telematica, le comunicazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, secondo le disposizioni di cui agli articoli 48 e 65, comma 1, lettera c-bis), del Codice dell'amministrazione digitale.

Art. 4.

1. Le Amministrazioni centrali gestiscono le comunicazioni di cui al presente decreto secondo quanto previsto dal Capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e dagli articoli 40-bis, 41 e 57 del Codice dell'amministrazione digitale.

2. I casi in cui le istanze e le dichiarazioni presentate alle Pubbliche amministrazioni per via telematica devono essere sottoscritte con firma digitale sono individuati dal decreto di cui all'articolo 65, comma 1-bis), del Codice dell'amministrazione digitale.

3. L'obbligo di utilizzare esclusivamente le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale e delle disposizioni attuative di cui al presente decreto, si applica anche alla documentazione allegata alle medesime istanze e dichiarazioni.

Art. 5.

1. L'inosservanza di quanto previsto dall'articolo 2, commi 4 e 5, costituisce ipotesi di responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (16). In ogni caso, l'attuazione e l'osservanza delle disposizioni del presente decreto sono rilevanti, ai sensi dell'articolo 12, comma 1-ter), del Codice dell'amministrazione digitale, ai fini della misurazione e valutazione della performance organizzativa e di quella individuale dei dirigenti.

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(16) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2001, pagg. 2282, 3268; I.L.P. 2001, pagg. 2266, 2576.

Il presente decreto è inviato ai competenti Organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2011

Registrato alla Corte dei conti il 27-10-2011

Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 19, foglio n. 308

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