PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 aprile 2010.

(Gazzetta Ufficiale n. 136 del 14 giugno 2010)

 

Riduzioni di imposta previste dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2008, n. 185, relativo al periodo compreso tra l'1 gennaio e il 31 dicembre 2010.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Misura della riduzione di imposta

1. Nel periodo compreso tra l'1 gennaio e il 31 dicembre 2010, la misura della riduzione dell'imposta lorda di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2009 (7), determinata sul trattamento economico accessorio corrisposto al personale di cui all'art. 1 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il cui reddito complessivo di lavoro dipendente nell'anno 2009 sia stato non superiore ad € 35.000, è rideterminata per ciascun beneficiario nell'importo massimo di € 149,5.

2. Continuano ad essere applicate le disposizioni recate dagli articoli 1 e 2, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2009.

3. Fermo restando il limite massimo di 60 milioni di euro, qualora la detrazione d'imposta non trovi capienza sull'imposta lorda relativa alle retribuzioni di cui all'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2009, la parte eccedente può essere fruita in riduzione dell'imposta dovuta sulle medesime retribuzioni corrisposte nell'anno 2010 e assoggettate all'aliquota a tassazione separata, quali emolumenti arretrati di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Roma, 23 aprile 2010

Registrato alla Corte dei conti il 4-6-2010

Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 270

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(7) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2009, pag. 1107.

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ALLEGATO

RELAZIONE TECNICA

Il numero dei beneficiari della riduzione di imposta, di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per l'anno 2010, è pari a 400.557 unità. Tale dato complessivo, discende dai seguenti dati, forniti da ciascuna delle amministrazioni interessate, distinti per categoria di personale:

a) Forze armate: 103.000 unità;

b) Arma dei carabinieri: 84.277 unità;

c) Polizia di Stato: 83.578 unità;

d) Vigili del fuoco: 37.534 unità;

e) Guardia di finanza: 48.336 unità;

f) Corpo della polizia penitenziaria: 36.696 unità;

g) Corpo forestale dello Stato: 7.136 unità.

Totale: 400.557 unità.

Limite di spesa fissato dalla norma 60 milioni di euro.

400.557 unità totali € 149,5 (limite benefico per ciascun soggetto) = € 59.883.271.

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