PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2010 , n. 277.

(Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2011)

 

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

...omissis...

ADOTTA

il seguente regolamento:

CAPO I

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1.

Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intende per:

a) legge: la legge 8 marzo 2000, n. 53 (1);

b) ufficio: il Dipartimento per le politiche della famiglia, competente per la gestione del procedimento di cui all'articolo 9 della legge;

c) pubblici registri: i documenti che assolvono ad una funzione di certezza pubblica o legale, ivi compresi il registro delle imprese, il repertorio economico amministrativo, i registri regionali delle fondazioni e delle associazioni e gli albi professionali;

d) azioni positive: le misure dirette a sostenere i soggetti con responsabilità genitoriali o familiari, attraverso la rimozione degli ostacoli alla realizzazione del principio di uguaglianza sostanziale in ambito familiare e lavorativo e la promozione della qualità delle relazioni familiari grazie ad un maggiore equilibrio tra vita privata e vita professionale;

e) reti: partenariati o altri sistemi di partecipazione integrata di soggetti pubblici e privati alla progettazione, realizzazione o finanziamento di azioni positive per la conciliazione tra vita professionale e vita familiare;

f) sostituzione del titolare di impresa, del libero professionista o del lavoratore autonomo: azione con cui il promotore, instaurando un rapporto di natura autonoma, incarica un soggetto in possesso dei necessari requisiti professionali, di svolgere la totalità delle proprie attività lavorative, in modo da liberare tempo per la cura dei figli minori o figli disabili, senza pregiudicare l'andamento della propria vita professionale;

g) collaborazione con il titolare di impresa, il libero professionista o il lavoratore autonomo: azione con cui il promotore, instaurando un rapporto di natura autonoma o dipendente, incarica un soggetto in possesso dei necessari requisiti professionali, di svolgere parte delle proprie attività lavorative, in modo da liberare tempo per la cura dei figli minori o figli disabili, senza pregiudicare l'andamento della propria vita professionale.

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(1) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2000, pag. 981; I.L.P. 2000, pag. 963.

Art. 2.

Ripartizione delle risorse tra tipologie progettuali

1. Le risorse disponibili sono destinate:

1) per il 90% al finanziamento delle tipologie di progetto previste all'articolo 9, comma 1, della legge;

2) per il 10% al finanziamento dei progetti di cui all'articolo 9, comma 3, della legge.

2. Le quote percentuali da destinare alle diverse tipologie di azione previste dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 9, comma 1, della legge sono stabilite con il decreto di cui al medesimo articolo 9, comma 1, 1° alinea, sulla base dei seguenti criteri:

a) numero medio delle richieste di finanziamento ricevute nell'anno precedente, in relazione a ciascuna tipologia di azione;

b) numero medio di progetti approvati e positivamente conclusi nell'anno precedente, in relazione a ciascuna tipologia di azione;

risultati complessivi della sperimentazione per ciascuna tipologia di azione.

CAPO II

PROGETTI PER LA FLESSIBILITA',

IL REINSERIMENTO E GLI INTERVENTI INNOVATIVI IN FAVORE DI LAVORATORI DIPENDENTI

AI SENSI DELL'ARTICOLO 9, COMMA 1, DELLA LEGGE

Art. 3.

Azioni ammissibili, durata e importo finanziabile

1. I progetti disciplinati dal presente Capo, sono finanziati per un importo massimo di € 500.000, hanno una durata massima di 24 mesi e devono prevedere almeno una delle seguenti tipologie di azioni positive:

a) progetti articolati per consentire alle lavoratrici e ai lavoratori di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, quali, a titolo esemplificativo, part time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, banca delle ore, orario flessibile in entrata o in uscita, su turni e su sedi diverse, orario concentrato, con specifico interesse per i progetti che prevedano di applicare, in aggiunta alle misure di flessibilità, sistemi innovativi per la valutazione della prestazione e dei risultati, in base a quanto previsto dall'articolo 7, comma 2. L'elenco delle predette azioni di flessibilità non è, comunque, tassativo;

b) programmi ed azioni, comprese le attività di formazione e aggiornamento, volti a favorire il reinserimento delle lavoratrici e dei lavoratori dopo un periodo di assenza dal lavoro non inferiore a 60 giorni a titolo di congedo di maternità e paternità o parentale, o per altri motivi legati ad esigenze di conciliazione tra vita professionale e vita familiare. Nel caso di congedo parentale o per altri motivi legati alla conciliazione tra vita professionale e vita familiare, il periodo di assenza non inferiore a 60 giorni deve riferirsi a un periodo continuativo;

c) progetti che, anche attraverso l'attivazione di reti tra Enti territoriali, aziende e Parti sociali, promuovano interventi e servizi innovativi in risposta alle esigenze di conciliazione tra vita professionale e vita familiare delle lavoratrici e dei lavoratori.

Art. 4.

Soggetti finanziabili

1. Possono presentare progetti di cui al presente Capo, sulla base di specifico accordo contrattuale, stipulato con le modalità di cui all'articolo 6:

a) i datori di lavoro privati che esercitano attività di impresa, anche in forma collettiva (società), nonchè i consorzi, i gruppi di imprese e le associazioni di imprese, ivi comprese quelle temporanee, costituite o costituende, anche ove prevedano la partecipazione di Enti locali cofinanziatori;

b) altri datori di lavoro privati non esercenti attività di impresa, a condizione che risultino iscritti in pubblici registri;

c) le Aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e le aziende ospedaliere universitarie, a concorrenza della somma eventualmente residua, una volta soddisfatte, per ciascuna scadenza, le richieste di contributi presentate dai soggetti di cui alle lettere a) e b) e dichiarate ammissibili a finanziamento ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

2. Gli Enti pubblici diversi da quelli elencati al comma 1, lett. c) non rientrano, comunque, tra i soggetti finanziabili, anche nel caso in cui prendano parte a progetti promossi nell'ambito di una rete o di un consorzio, ai sensi del comma 1, lett. a).

3. Parimenti, non sono finanziabili i soggetti che si trovino in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata o concordato preventivo o per i quali siano in corso procedimenti diretti all'apertura di una delle predette procedure.

4. I soggetti che hanno già usufruito di contributi ai sensi dell'articolo 9 della legge possono presentare una nuova domanda di finanziamento alle seguenti condizioni:

a) che il progetto finanziato sia realizzato in ogni sua fase, e siano concluse le procedure di verifica, nonchè sia rilasciata l'autorizzazione al pagamento del saldo;

b) che il nuovo progetto presentato contenga e indichi chiaramente elementi di novità sostanziale rispetto al precedente, sviluppando un'azione riferita ad una diversa tipologia progettuale ovvero, nell'ambito della medesima tipologia progettuale, ad una differente azione positiva di flessibilità, ovvero a diversi destinatari.

5. In caso di progetti presentati da consorzi, gruppi di imprese e associazioni temporanee di imprese finalizzate alla promozione di azioni di conciliazione tra vita professionale e vita familiare per i dipendenti delle aziende consorziate o partecipanti, le singole aziende coinvolte possono presentare anche individualmente altri progetti a valere sull'articolo 9 della legge, solo quando il progetto comune sia stato concluso e sempre che il nuovo progetto sia diverso dal precedente, nei termini di cui al comma 4.

Art. 5.

Destinatari

1. Destinatari dei progetti disciplinati dal presente Capo sono le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti, inclusi i dirigenti, con figli minori ovvero con a carico persone disabili o non autosufficienti, ovvero persone affette da documentata grave infermità.

2. Tra i soggetti di cui al comma 1 sono compresi altresì, alle medesime condizioni, i soci lavoratori e le socie lavoratrici di società cooperative, le lavoratrici ed i lavoratori in somministrazione, nonchè i soggetti titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nella modalità a progetto, purchè la natura del rapporto sia compatibile con la tipologia e con la durata dell'azione proposta con la domanda di finanziamento.

Art. 6.

Accordo contrattuale

1. Per accordo contrattuale si intende, anche in via alternativa:

a) l'accordo con le Organizzazioni di rappresentanza sindacale firmatarie il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato in azienda;

b) l'accordo collettivo di secondo livello stipulato con le rappresentanze sindacali aziendali o con le rappresentanze sindacali unitarie;

c) l'accordo collettivo di secondo livello stipulato con le strutture territoriali di organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

d) l'accordo quadro stipulato a livello territoriale tra le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;

e) le intese definite dagli Enti bilaterali per il comparto di riferimento ovvero dagli Organismi paritetici territoriali costituiti tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni datoriali più rappresentative a livello nazionale;

f) nel caso di datori che occupino alle loro dipendenze meno di 15 prestatori di lavoro, l'accordo tra il datore di lavoro e il lavoratore interessato.

2. L'accordo contrattuale è presupposto indispensabile per l'ammissibilità dei progetti disciplinati dal presente Capo, in funzione di garanzia dell'adattamento del contesto aziendale alle esigenze di conciliazione tra vita professionale e vita familiare espresse dai lavoratori.

3. Il predetto accordo fornisce soluzioni specifiche alle esigenze individuali dei soggetti interessati alle misure di conciliazione tra vita professionale e vita familiare ovvero introduce procedure generali che consentano alle esigenze di conciliazione tra vita professionale e vita familiare dei lavoratori di essere soddisfatte.

4. L'accordo illustra espressamente, in relazione ai singoli interventi proposti, la valenza di azione positiva e l'innovazione apportata dal progetto rispetto a quanto già previsto dalla legislazione vigente, dal contratto collettivo nazionale di riferimento, ovvero, ove più avanzata, dalla prassi già adottata in azienda.

Art. 7.

Requisiti di priorità o preferenza

1. Per tutti i progetti disciplinati dal presente Capo, è assegnato un punteggio addizionale nei casi in cui:

a) le azioni previste siano rivolte in misura prevalente a destinatari che abbiano figli con disabilità ovvero figli minori fino a 12 anni di età, o fino a 15 anni in caso di affidamento o di adozione;

b) il proponente sia un'impresa che realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro e che si avvale dell'apporto complessivo di non più di 50 persone, ivi compreso il titolare che partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.

2. Per i progetti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge, è inoltre attribuito un punteggio aggiuntivo nel caso in cui, contestualmente alle misure di flessibilità, si preveda di applicare sistemi innovativi per la valutazione della prestazione e dei risultati, tali da rimuovere gli ostacoli ad una piena valorizzazione del contributo prestato dai soggetti beneficiari delle misure di flessibilità.

3. Per i progetti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), della legge, fermo restando quanto previsto dall'articolo 56 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (2), è inoltre attribuito un punteggio aggiuntivo ai progetti che prevedano il rientro della lavoratrice o del lavoratore nella medesima unità produttiva e con le funzioni precedentemente svolte, ovvero condizioni di miglior favore.

4. Per i progetti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge, è inoltre attribuito un punteggio aggiuntivo nel caso in cui gli stessi prevedano l'attivazione di reti funzionali agli interventi e ai servizi progettati.

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(2) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2001, pag. 1636; I.L.P. 2001, pag. 1368.

Art. 8.

Criteri per la valutazione dei progetti

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 7, per la valutazione dei progetti di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge, la Commissione tecnica di cui all'articolo 15 utilizza i seguenti criteri:

a) innovatività dell'azione, intesa come introduzione, non sperimentata in precedenza, di pratiche o servizi migliorativi rispetto a quelli già in vigore in base alla legislazione, al contratto collettivo e alle prassi applicate all'interno del luogo di lavoro;

b) concretezza dell'azione, intesa come chiara individuazione e coerenza delle azioni progettate e dei loro presupposti, con particolare riguardo alle esigenze di conciliazione tra vita professionale e vita familiare dei destinatari degli interventi;

c) efficacia dell'azione, intesa come idoneità delle azioni a raggiungere gli specifici obiettivi del progetto, valutata anche alla luce degli strumenti di monitoraggio predisposti e del grado di coinvolgimento dei soggetti interessati;

d) economicità dell'azione, intesa come corretta articolazione e congruità dei costi illustrati nel piano finanziario;

e) sostenibilità dell'azione, intesa come capacità di mantenere i benefici nel tempo, anche in virtù dei contenuti dell'accordo contrattuale e della presenza di reti in grado di sostenere l'intervento ovvero della coerenza del progetto con le politiche di conciliazione tra vita professionale e vita familiare attivate a livello territoriale.

CAPO III

PROGETTI DI SOSTITUZIONE O COLLABORAZIONE

IN FAVORE DI SOGGETTI AUTONOMI

AI SENSI DELL'ARTICOLO 9, COMMA 3, DELLA LEGGE

Art. 9.

Azioni ammissibili, durata e importo finanziabile

1. Per i progetti disciplinati dal presente capo, l'importo massimo finanziabile è di € 35.000; il compenso da corrispondere al sostituto o al collaboratore non può superare il reddito imponibile relativo all'attività svolta dall'interessato nell'anno precedente ovvero, ove più favorevole, la media dei redditi imponibili dichiarati nei 2 anni antecedenti la domanda di agevolazione; tanto nel caso di sostituzione, quanto nel caso di collaborazione, il compenso non può, comunque, essere inferiore al minimo retributivo previsto dal CCNL per il lavoratore subordinato che svolge funzioni comparabili, con specifico riferimento, per i professionisti ed eventuali categorie residuali, al CCNL per i dipendenti degli studi e delle attività professionali.

2. La durata massima, riferita alla coppia genitoriale, è fissata in 12 mesi, anche frazionabili nell'arco di 24 mesi.

3. I progetti devono prevedere azioni che consentano ai titolari di impresa, ai lavoratori autonomi o ai liberi professionisti, per esigenze legate alla maternità o alla presenza di figli minori o figli disabili, di attivare una sostituzione o una collaborazione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, lettere f) e g).

4. I familiari partecipanti, i soci partecipanti all'impresa e gli eventuali associati in partecipazione non possono, in nessun caso, rivestire il ruolo di sostituti o di collaboratori.

Art. 10.

Soggetti finanziabili

1. Possono presentare progetti disciplinati dal presente Capo:

a) i liberi professionisti ed i lavoratori autonomi, ivi compresi i lavoratori a progetto. Questi ultimi devono dimostrare l'assenso esplicito del committente, al quale possono anche scegliere di delegare integralmente gli adempimenti relativi alla presentazione e alla gestione del progetto.

b) i titolari di impresa individuale;

c) i titolari di impresa collettiva, limitatamente ai casi in cui:

1. partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza e risultino iscritti, da almeno 6 mesi, ad un'assicurazione obbligatoria;

2. sussista l'autorizzazione da parte degli altri soci alla sostituzione o alla collaborazione.

2. Sono equiparati ai soggetti di cui alla lettera c) del comma 1:

a) i liberi professionisti costituiti in associazione;

b) i familiari partecipanti all'impresa di cui all'articolo 230-bis del Codice civile, nei limiti dallo stesso previsti;

c) gli associati in partecipazione di cui agli articoli 2549 e seguenti del Codice civile.

3. Tra i soggetti finanziabili sono soddisfatti, in via prioritaria per ciascuna scadenza, coloro la cui media del reddito imponibile, dichiarato negli ultimi 2 anni antecedenti alla domanda, non sia superiore a € 70.000, sempre che, laddove titolari di impresa individuale o collettiva, la stessa si avvalga dell'apporto lavorativo complessivo di non più di 10 soggetti, ivi compresi il titolare o i soci che partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.

4. I soggetti che hanno già usufruito di finanziamenti ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge possono presentare una nuova domanda di finanziamento alle seguenti condizioni:

a) che il progetto finanziato sia realizzato in ogni sua fase, e siano concluse le procedure di verifica, nonchè sia rilasciata l'autorizzazione al pagamento del saldo;

b) che si presenti una specifica esigenza di conciliazione tra vita professionale e vita familiare legata ad un nuovo evento, quale una nuova maternità o adozione.

Art. 11.

Requisiti di priorità o preferenza

1. Per i progetti disciplinati dal presente capo, è assegnato un punteggio addizionale in presenza di figli fino a 3 anni di età o figli disabili ovvero in presenza di particolari carichi di cura, nonchè nel caso in cui gli stessi siano promossi attraverso reti.

Art. 12.

Criteri di valutazione e selezione dei progetti

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 11, per la valutazione dei progetti di cui al comma 3 dell'articolo 9 della legge, la Commissione tecnica di cui all'articolo 15 utilizza i seguenti criteri:

a) concretezza dell'azione, intesa come chiara individuazione e coerenza delle azioni progettate e dei loro presupposti, con particolare riguardo alle esigenze di conciliazione tra vita professionale e vita familiare del soggetto proponente;

b) efficacia dell'azione, intesa come idoneità delle azioni a raggiungere gli specifici obiettivi del progetto, anche alla luce del contesto familiare e lavorativo di riferimento;

c) economicità dell'azione, intesa come corretta articolazione e congruità dei costi illustrati nel piano finanziario, con particolare riguardo al compenso del sostituto.

CAPO IV

PRESENTAZIONE, VALUTAZIONE

E SELEZIONE DEI PROGETTI

Art. 13.

Modalità e termini di presentazione

1. I soggetti proponenti fanno pervenire all'ufficio i progetti, allegando l'apposita domanda di ammissione a finanziamento e il relativo piano finanziario, sulla base dei modelli predisposti e resi disponibili dall'ufficio stesso.

2. Le domande sono presentate entro il 10 febbraio, il 10 giugno e il 10 ottobre di ciascun anno, salva diversa indicazione contenuta nell'avviso di finanziamento annuale.

Art. 14.

Condizioni di ammissibilità

1. L'ufficio verifica la regolare presentazione dei progetti pervenuti e li dichiara non ammissibili a valutazione in presenza di una o più delle seguenti condizioni:

a) la domanda di finanziamento è pervenuta fuori termine;

b) la domanda di finanziamento non risulta sottoscritta dal proponente o dal suo legale rappresentante ovvero da altro soggetto specificamente autorizzato;

c) il soggetto proponente non è fra quelli finanziabili;

d) le azioni proposte non rientrano tra quelle ammissibili;

e) manca il piano finanziario redatto in base al modello proposto dall'ufficio e non è possibile operare un'esatta imputazione dei costi alle attività, nè valutare la congruità dei costi stessi;

f) per i progetti di cui all'articolo 9, comma 1, della legge, manca l'accordo contrattuale.

2. L'ufficio chiede l'integrazione della documentazione, da produrre nel termine perentorio di 15 giorni, in presenza di una o più delle seguenti condizioni:

a) non è possibile risalire con evidenza ai soggetti sottoscrittori dell'accordo contrattuale, purchè gli stessi risultino individuabili;

b) manca l'indicazione del CCNL o, in mancanza, dell'accordo aziendale applicato dal proponente;

c) manca la documentazione giustificativa (delega o atto costitutivo) che autorizza un soggetto diverso dal proponente alla sottoscrizione della domanda di finanziamento, del piano finanziario o dell'accordo contrattuale;

d) per i progetti di cui all'articolo 9, comma 3, della legge del presente decreto, manca documentazione relativa al reddito imponibile prodotto nei 2 anni precedenti alla presentazione della domanda di finanziamento.

Art. 15.

Commissione tecnica di valutazione

1. La selezione è affidata ad un'apposita Commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Ministro o Sottosegretario delegato alle politiche per la famiglia.

2. La Commissione, la cui composizione è individuata nel successivo decreto di nomina, è presieduta dal Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia o da un dirigente da lui delegato e vede rappresentate le Amministrazioni concertanti, nonchè le regioni e gli Enti locali. La Commissione può avvalersi della consulenza di esperti.

3. La Commissione funziona a titolo gratuito. Il rimborso delle eventuali spese di missione in favore dei componenti fuori sede è a carico delle rispettive amministrazioni di appartenenza.

4. Ai fini della individuazione della composizione della Commissione, si terrà conto dell'opportunità di garantire il coordinamento con il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e con il Comitato per l'imprenditoria femminile di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 101.

Art. 16.

Formazione delle graduatorie

1. Le risorse annualmente disponibili per il finanziamento dei progetti disciplinati, rispettivamente, al comma 1 ed al comma 3 dell'articolo 9 della legge sono ripartite, nei limiti delle quote stabilite dall'articolo 2, comma 1, in base al numero di scadenze fissate nell'arco dell'anno per la presentazione delle domande di finanziamento.

2. I progetti riferiti alle 2 tipologie, una volta valutati, sono inseriti in 2 elenchi distinti, all'interno dei quali sono formate graduatorie prioritarie in relazione alle categorie di soggetti individuati, rispettivamente, all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) e all'articolo 10, comma 3.

3. Sono dichiarati ammissibili a finanziamento i progetti che riportano un punteggio minimo di 50.

4. Sono, infine, ammessi a finanziamento, in ordine di punteggio, i progetti dichiarati ammissibili a finanziamento, a partire dalle graduatorie prioritarie di cui al comma 2 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili per la scadenza considerata.

Art. 17.

Scorrimento della graduatoria

1. Nel caso di risorse eccedenti rispetto alle somme richieste per finanziare i progetti dichiarati ammissibili a finanziamento per ciascuna scadenza, le stesse sono riportate sulla scadenza successiva, nei limiti dell'anno di riferimento.

2. Nel caso di risorse insufficienti rispetto alle somme richieste per finanziare tutti i progetti dichiarati ammissibili a finanziamento per ciascuna scadenza, i progetti non finanziati concorrono, nel rispetto dei requisiti di priorità, a formare le graduatorie della scadenza successiva, nei limiti dell'anno di riferimento.

3. Quando le risorse che residuano dall'attribuzione progressiva delle somme riconosciute dalla Commissione ai singoli proponenti non sono sufficienti a finanziare tutti i progetti che riportano il medesimo punteggio nell'ambito della categoria di riferimento, detti progetti concorrono, nel rispetto dei requisiti di priorità, a formare le graduatorie delle scadenze successive, sulle quali sono altresì riportate le somme residue disponibili, nei limiti dell'anno di riferimento.

Art. 18.

Modalità di erogazione del contributo

1. I progetti selezionati sono approvati e ammessi al rimborso totale o parziale degli oneri connessi alla loro realizzazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Ministro o Sottosegretario delegato alle politiche per la famiglia, entro 180 giorni dalla data di scadenza prevista per la loro presentazione, sulla base di una specifica convenzione predisposta dall'ufficio e sottoscritta, per accettazione, dal proponente.

2. L'erogazione totale del contributo complessivamente destinato al finanziamento di ciascun progetto è subordinata alla effettiva e corretta attuazione e rendicontazione dello stesso, nonchè all'esito delle eventuali verifiche disposte dall'ufficio, anche tramite i servizi ispettivi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

3. In particolare, il contributo concesso è erogato in 2 quote con le seguenti modalità:

a) la 1ª quota, pari al 40% del contributo ammesso al finanziamento, è corrisposta a titolo di anticipo, dopo la comunicazione circa l'accoglimento della domanda, previa presentazione di idonea fideiussione bancaria o assicurativa e della ulteriore documentazione richiesta dall'ufficio;

b) il saldo, pari al 60% del contributo ammesso a finanziamento, è corrisposto a conclusione di tutte le azioni programmate in rapporto alle spese sostenute, certificate da un revisore dei conti e dietro presentazione all'ufficio di apposita relazione, che, per i progetti di cui all'articolo 9, comma 1, della legge, è sottoscritta congiuntamente dal datore di lavoro e dai lavoratori interessati, con dichiarazione sindacale di conformità al progetto concordato, rilasciata dalla stessa struttura stipulante l'accordo.

4. L'ufficio competente può rivolgersi, in ogni momento fino alla corresponsione del saldo, ai servizi ispettivi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per la verifica presso il proponente della corretta attuazione e rendicontazione del progetto.

5. I proponenti destinatari dei contributi sono tenuti a collaborare alle attività di monitoraggio qualitativo svolte dall'ufficio competente.

CAPO V

SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19.

Sanzioni

1. In caso di mancata osservanza della convenzione ovvero di irregolarità nell'attuazione o nella rendicontazione del progetto, anche sulla base dei riscontri effettuati dai servizi ispettivi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'ufficio, previo preavviso ovvero diffida ad adempiere entro il termine perentorio di 10 giorni ed esaminate le eventuali osservazioni dell'interessato rese ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 241/1990 (3), con decreto motivato revoca il finanziamento e procede al recupero delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali.

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(3) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1990, pag. 2677; I.L.P. 1990, pag. 1630.

Art. 20.

Abrogazioni

1. Il decreto interministeriale 15 maggio 2001 è abrogato.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 23 dicembre 2010

Registrato alla Corte dei conti il 2-3-2011

Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 202

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