PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 maggio 2007.

(Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2007)

 

Disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea, di cui all'articolo 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica alle imprese che intendono fruire di agevolazioni qualificabili come aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 87 del Trattato istitutivo della comunità europea, sia nelle ipotesi in cui vi sia l'obbligo di notifica ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3, del Trattato che istituisce la Comunità europea, sia nei casi in cui detto obbligo non vi sia.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, gli aiuti di Stato sono definiti:

a) "automatici", quelli che possono essere fruiti dalle imprese destinatarie senza che sia necessaria una preventiva attività istruttoria da parte dell'amministrazione o dell'ente responsabile della gestione dell'aiuto;

b) "non automatici", quelli la cui fruizione da parte delle imprese comporta un'attività di erogazione da parte dell'amministrazione o dell'ente a tal fine preposti, all'esito di una previa istruttoria;

c) "regimi di aiuti", quelli di cui all'art. 1, paragrafo 1, lett. d), del Reg. (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999.

Art. 3.

Finalità

1. Il presente decreto:

a) stabilisce le modalità con le quali deve essere presentata la dichiarazione di cui al richiamato art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (1);

b) indica i casi specifici in relazione ai quali le imprese che intendono beneficiare delle agevolazioni qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'art. 87 del Trattato istitutivo della Comunità europea attestano, in ottemperanza a quanto previsto dal citato art. 1, comma 1223, della legge n. 296/2006, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti dichiarati illegali e incompatibili dalla Commissione europea.

2. I casi di aiuto di Stato di cui al comma 1, lettera b), sono indicati all'art. 4.

3. Il presente decreto potrà essere integrato o modificato qualora sia necessario indicare altri casi di aiuto, rispetto ai quali le imprese beneficiarie di aiuti di Stato dovranno effettuare la dichiarazione di cui al comma 1.

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(1) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2007, pag. 227.

Art. 4.

Oggetto della dichiarazione sostitutiva

1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 8, da effettuarsi ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, riguarda gli aiuti in relazione ai quali la Commissione europea ha ordinato il recupero, ai sensi delle seguenti decisioni:

a) decisione della Commissione dell'11 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 42, del 15 febbraio 2000, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia per interventi a favore dell'occupazione, mediante la concessione di agevolazioni contributive connesse alla stipulazione di contratti di formazione lavoro, previsti dalle seguenti norme:

1) D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, recante misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali;

2) legge 29 dicembre 1990, n. 407 (2), recante disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993;

3) decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 169 (3), recante disposizioni urgenti in materia di sostegno dell'occupazione;

4) decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451 (4), recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali;

5) art. 15 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (5), recante norme in materia di promozione dell'occupazione.

Il recupero ordinato dalla Commissione europea è effettuato secondo le procedure previste dalla disciplina generale della riscossione dei crediti vantati dall'INPS di cui al D.P.R. 9 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

b) decisione della Commissione del 5 giugno 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 77, del 24 marzo 2003, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia per esenzioni fiscali e mutui agevolati, in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico, istituite ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, previsti dalle seguenti norme:

1) art. 3, comma 70, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e art. 66, comma 14, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (6);

2) art. 9-bis del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale.

Il recupero ordinato dalla Commissione europea è effettuato secondo le procedure previste dalla disciplina speciale di cui all'art. 27 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (7) e all'art. 1 del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46 (8);

c) decisione della Commissione del 30 marzo 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 352, del 27 novembre 2004, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia per interventi urgenti in materia di occupazione, previsti dal decreto-legge 14 febbraio 2003, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 81 (9), recante disposizioni urgenti in materia di occupazione.

Il recupero ordinato dalla Commissione europea è effettuato secondo le procedure previste dalla disciplina generale della riscossione dei crediti vantati dall'INPS di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

d) decisione della Commissione del 20 ottobre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 100, del 20 aprile 2005, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia in favore delle imprese che hanno realizzato investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002, previsti dall'art. 5-sexies del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27 (10), recante disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità, e che proroga per determinate imprese i benefici previsti dall'art. 4, comma 1, della legge n. 383/2001 (11).

Il recupero ordinato dalla Commissione europea è effettuato secondo le procedure previste dalla disciplina speciale di cui all'art. 24 della legge 25 gennaio 2006, n. 29 (12), e al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, del 6 aprile 2006 (13), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 12 aprile 2006, n. 82.

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(2) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1991, pag. 494.

(3) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1991, pagg. 2058, 2063, 2064.

(4) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1994, pag. 2459; I.L.P. 1994, pag. 1472.

(5) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1997, pag. 2662; I.L.P. 1997, pag. 1631.

(6) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1993, pag. 3338.

(7) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2005, pag. 1446; I.L.P. 2005, pag. 1092.

(8) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2007, pag. 1249; I.L.P. 2007, pag. 1126.

(9) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2003, pag. 1444; I.L.P. 2003, pag. 1071.

(10) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2003, pag. 884; I.L.P. 2003, pag. 681.

(11) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2001, pag. 3188.

(12) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2006, pag. 692; I.L.P. 2006, pag. 635.

(13) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2006, pag. 1433; I.L.P. 2006, pag. 1039.

Art. 5.

Modalità della dichiarazione sostitutiva

relativa ad aiuti non automatici

1. Nel caso di aiuti di Stato non automatici, le amministrazioni o gli enti responsabili acquisiscono, da ciascuna impresa destinataria dell'agevolazione, la dichiarazione di cui all'art. 8, nel corso della relativa istruttoria.

Art. 6.

Modalità della dichiarazione sostitutiva relativa

ad aiuti di Stato automatici riferiti ad agevolazioni fiscali

1. Nel caso di aiuti di Stato automatici, riferiti ad agevolazioni fiscali, la dichiarazione di cui all'art. 8 è effettuata all'Agenzia delle entrate, secondo le modalità determinate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia medesima.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 è emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed è pubblicato immediatamente sul sito Internet dell'Agenzia delle entrate e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 7.

Modalità della dichiarazione sostitutiva

relativa ad aiuti di Stato automatici riferiti

ad agevolazioni diverse da quelle fiscali

1. Nel caso di aiuti di Stato automatici, riferiti ad agevolazioni diverse da quelle fiscali, la dichiarazione di cui all'art. 8 è effettuata all'amministrazione competente per la gestione degli aiuti medesimi, secondo le modalità determinate dall'amministrazione stessa, con apposito provvedimento.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 è emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed è pubblicato immediatamente sul sito Internet dell'amministrazione interessata e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 8.

Formulazione della dichiarazione sostitutiva

1. Nella ipotesi in cui le imprese non abbiano beneficiato di nessuno degli aiuti di Stato di cui all'art. 4, comma 1, neanche secondo la regola de minimis, esse attestano tale circostanza con un'unica dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, relativa cumulativamente agli aiuti dei quali non hanno beneficiato, secondo lo schema di cui all'allegato 1, in conformità con i modelli di dichiarazione predisposti dalle amministrazioni interessate.

2. Qualora le imprese abbiano beneficiato di taluno degli aiuti di Stato di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), entro la soglia de minimis, esse attestano tale circostanza, nonchè la loro posizione relativamente all'obbligo di restituzione delle somme fruite, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, secondo lo schema di cui all'allegato 2, in conformità con i modelli di dichiarazione predisposti dalle amministrazioni interessate.

3. Salvo quanto disposto dai commi 1 e 2, qualora le imprese abbiano beneficiato di taluno degli aiuti di Stato indicati nell'art. 4, comma 1, lettere b) e d), per i quali il recupero ordinato dalla Commissione europea è effettuato secondo le procedure previste da disciplina speciale, le imprese dichiarano di aver provveduto alla restituzione delle somme corrispondenti all'ammontare dell'aiuto, comprensive degli interessi determinati ai sensi del Regolamento (CE) n. 794/2004 del 21 aprile 2004 della Commissione, nella misura accertata dall'amministrazione competente per il recupero, secondo lo schema di cui all'allegato 3, in conformità con i modelli di dichiarazione predisposti dalle amministrazioni interessate.

4. Salvo quanto disposto dai commi 1 e 2, qualora le imprese abbiano beneficiato di taluno degli aiuti di Stato indicati nell'art. 4, comma 1, lettere a) e c), per i quali il recupero ordinato dalla Commissione europea è effettuato secondo le procedure previste da disciplina generale, le imprese dichiarano di aver provveduto alla restituzione ai sensi e secondo le modalità di cui al comma 3, oppure di aver provveduto al deposito in un conto di contabilità speciale presso la Banca d'Italia, appositamente acceso dall'amministrazione competente al recupero, delle somme corrispondenti all'ammontare dell'aiuto, comprensive degli interessi determinati ai sensi del Regolamento (CE) n. 794/2004 del 21 aprile 2004 della Commissione, nella misura accertata dall'amministrazione competente per il recupero, secondo lo schema di cui all'allegato 4, in conformità con i modelli di dichiarazione predisposti dalle amministrazioni interessate.

Art. 9.

Controlli

1. La dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 8, effettuata ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è soggetta ai controlli previsti dall'art. 71 del medesimo decreto e dalle norme speciali in materia fiscale.

2. Lo scambio di dati fra amministrazioni competenti all'erogazione degli aiuti e amministrazioni competenti per il recupero, finalizzato ai controlli di cui al comma 1, è effettuato sulla base delle norme vigenti e, quanto alle relative modalità telematiche, in conformità al D.L.vo 7 marzo 2005, n. 82.

Roma, 23 maggio 2007

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