PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 marzo 2011.

(Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 2011)

 

Disposizioni in materia di attuazione dell'articolo 1, comma 93, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Misure correttive del nuovo patto di stabilità interno 2011.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Interventi per Expò 2015

1. Per l'anno 2011, nel saldo finanziario calcolato in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 89 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (7), non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le spese sostenute dalla provincia e dal comune di Milano per gli interventi necessari per la realizzazione dell'Expò di Milano 2015. L'esclusione delle spese opera nei limiti di 20 milioni di euro per la provincia e di 110 milioni di euro per il comune.

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(7) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2011, pag. 140; I.L.P. 2011, pag. 109.

Art. 2.

Distribuzione del contributo

1. Per l'anno 2011, i comuni di cui al comma 87 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, con popolazione superiore a 200.000 abitanti, per i quali l'incidenza percentuale dell'importo del saldo finanziario di cui al comma 92 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sulla media triennale 2006-2008 delle spese correnti, risulti superiore al 10,5%, considerano, come saldo obiettivo del patto di stabilità interno, l'importo corrispondente al 10,5% della suddetta media triennale.

2. Per l'anno 2011, i comuni di cui al comma 87 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, con popolazione compresa tra 10.000 e 200.000 abitanti, per i quali l'incidenza percentuale dell'importo del saldo finanziario di cui al comma 92 dello stesso articolo, sulla media triennale 2006-2008 delle spese correnti, risulti superiore al 7%, considerano, come saldo obiettivo del patto di stabilità interno, l'importo corrispondente al 7% della suddetta media triennale.

3. Per l'anno 2011, i comuni di cui al comma 87 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, per i quali l'incidenza percentuale dell'importo del saldo finanziario di cui al comma 92 dello stesso articolo, sulla media triennale 2006-2008 delle spese correnti, risulti superiore al 5,4%, considerano, come saldo obiettivo del patto di stabilità interno, l'importo corrispondente al 5,4% della suddetta media triennale.

4. Per l'anno 2011, le Province di cui al comma 87 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, per le quali l'incidenza percentuale della riduzione dei trasferimenti, operata con decreto del Ministero dell'Interno del 9 dicembre 2010, sulla media delle spese correnti registrate nel triennio 2006-2008 risulti superiore al 7%, riducono il proprio saldo obiettivo di un importo pari alla somma del valore ottenuto moltiplicando la popolazione per 1,963 e del valore ottenuto moltiplicando la superficie territoriale per 248.

5. Ai fini del presente articolo la popolazione di riferimento è quella rilevata dall'ISTAT al 31 dicembre 2009 e la superficie territoriale, espressa in chilometri quadrati, assunta a riferimento è quella relativa all'1 gennaio 2010 pubblicata sul sito dell'ISTAT.

Art. 3.

Entrate straordinarie

1. Nel saldo finanziario calcolato in termini di competenza mista - individuato ai sensi del comma 89 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno - sono considerate le entrate originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali, nonchè quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società, qualora quotate in mercati regolamentati, e le risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare, di cui al comma 10 dell'art. 7-quater del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 (8), come richiamato dal comma 4-quinquies dell'art. 4 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42 (9).

Roma, 23 marzo 2011

Registrato alla Corte dei conti il 4-5-2011

Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 186

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(8) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2009, pagg. 548, 1092; I.L.P. 2009, pagg. 408, 807.

(9) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2010, pagg. 508, 972; I.L.P. 2010, pag. 207, 885.

 

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