PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 settembre 2005.

(Gazzetta Ufficiale n. 280 dell'1 dicembre 2005)

 

Inserimento dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo nella tabella B allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, riguardante l'istituzione del sistema di tesoreria unica per gli enti ed organismi pubblici.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

...omissis...

Decreta:

Articolo unico

1. L'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo è inserito dall'1 novembre 2005, nella tabella B allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 (2).

2. Entro il 31 ottobre 2005, l'Ente dovrà provvedere al versamento di tutte le disponibilità liquide detenute sul sistema bancario e postale che eccedano il limite del 3% delle entrate nell'apposito conto corrente infruttifero che verrà aperto presso la Tesoreria centrale.

3. Entro il 31 dicembre 2005 l'Ente dovrà provvedere altresì allo smobilizzo dei titoli di sua proprietà, disponendo il versamento del ricavato sul conto corrente di tesoreria di cui al comma 2. Sono esclusi dallo smobilizzo i titoli e i depositi concernenti accantonamenti per fondi di previdenza a capitalizzazione per la quiescenza del personale dipendente, i valori mobiliari provenienti da atti di liberalità di privati (come eredità, legati, donazioni) e affetti da vincolo di destinazione, nonchè i titoli concernenti la partecipazione a forme societarie previste da specifica normativa o assunte in relazione al perseguimento di finalità istituzionali.

4. Le disponibilità che concorrono al limite del 3% possono essere indistintamente costituite da disponibilità liquide e/o da valori mobiliari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2005

Registrato alla Corte dei conti il 26-10-2005

Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 12, foglio n. 254

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(2) Ved. Boll. Lav. 1984, pag. 2406.

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