PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 febbraio 2009.
(Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 2009)
Riduzioni d'imposta previste dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 285, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (09A04189).
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
Destinatari della riduzione d'imposta
1. I soggetti destinatari della riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (20), nella misura indicata all'art. 2, sono tutto il personale militare delle Forze armate, compreso il Corpo delle Capitanerie di porto, il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che abbia percepito nell'anno 2008 un reddito da lavoro dipendente, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, complessivamente non superiore a € 35.000,00.
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(20) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2008, pag. 3604; 2009, pag. 612; I.L.P. 2008, pag. 2469; 2009, pag. 412.
Art. 2.
Misura della riduzione di imposta
1. Nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2009 e il 31 dicembre 2009, l'imposta lorda determinata sul trattamento economico accessorio, corrisposto al personale del comparto sicurezza e difesa e del soccorso pubblico, è ridotta per ciascun beneficiario dell'importo massimo di € 134,00.
2. Il sostituto di imposta applica la riduzione di imposta di cui al comma 1 in un'unica soluzione, fino a capienza dell'imposta lorda calcolata sul trattamento economico accessorio erogato e, per l'eventuale importo residuo, in occasione delle successive erogazioni effettuate nell'anno al medesimo titolo.
3. Ai fini del presente decreto costituiscono trattamento economico accessorio le voci retributive considerate trattamento economico accessorio dai decreti del Presidente della Repubblica di recepimento degli accordi sindacali e dai provvedimenti di concertazione del personale di cui all'art. 1.
4. Per il personale volontario non in servizio permanente delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè per gli allievi delle accademie, delle scuole e degli istituti di istruzione, secondo i rispettivi ordinamenti, del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, la riduzione di imposta di cui al comma 1 si applica sull'imposta lorda determinata sulla metà del trattamento economico complessivamente percepito.
Roma, 27 febbraio 2009
Registrato alla Corte dei conti il 25-3-2009
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 125