PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 marzo 2008.
(Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2008)
Disposizioni in materia di decentramento delle funzioni catastali ai comuni e definizione dei criteri di individuazione delle unità di personale da trasferire o distaccare.
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
Criteri e modalità per l'assegnazione delle risorse umane
1. Il contingente di personale necessario all'esercizio delle funzioni catastali, di cui all'art. 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, individuato dall'articolo 11, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 giugno 2007 (17) nella misura massima di 2.955 unità, è ripartito a livello territoriale, sulla base dei volumi delle attività caratterizzanti i processi catastali svolte nel 2006, tenendo conto che le opzioni a) e b) assumono un peso percentuale rispettivamente pari al 32% e al 55% dell'opzione c), equivalente alla misura massima sopra indicata, secondo quanto riportato nell'allegata tabella A.
2. L'Agenzia del territorio, entro 45 giorni dall'emanazione del parere della Conferenza Stato-città ed Autonomie locali sulla mappatura delle scelte gestionali comunali, prevista ai sensi dell'art. 10, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 giugno 2007, provvede ad individuare, per ciascun ufficio provinciale, il contingente massimo di personale che può essere messo a disposizione in relazione alla tipologia di opzione esercitata e alla distribuzione del personale per area e profilo professionale, tenendo conto dei vincoli connessi allo svolgimento dei compiti e al mantenimento dei livelli di servizio per ciascuna sede. Il contingente di personale individuato non può comunque essere di norma inferiore al numero di unità risultante dall'applicazione dei criteri di cui al comma 1 a quello delle unità effettivamente impiegate nei servizi catastali in ciascun Ufficio provinciale alla data del 31 dicembre 2006.
3. L'individuazione dei predetti contingenti è determinata dall'Agenzia del territorio, sulla base dei pareri dei Comitati tecnici regionali territorialmente competenti, acquisiti tramite il Comitato paritetico centrale, costituiti in attuazione del protocollo d'intesa sottoscritto da ANCI e Agenzia del territorio in data 17 luglio 2007, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, anche a seguito di apposite valutazioni di impatto organizzativo.
4. Per lo svolgimento delle funzioni catastali di cui all'opzione a) di norma non è prevista l'assegnazione ai comuni o loro aggregazioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 giugno 2007, di personale con profilo professionale di tipo tecnico. Per lo svolgimento delle funzioni catastali di cui alle opzioni b) e c) il contingente di personale che può essere messo a disposizione è ripartito tra personale tecnico e personale amministrativo in misura proporzionale alla distribuzione tra professionalità tecniche e amministrative del personale adibito allo svolgimento delle funzioni catastali presente nell'ufficio provinciale di appartenenza.
5. La mappatura delle scelte gestionali e la individuazione dei contingenti di personale assegnabile ai comuni, o alle aggregazioni di cui al comma 4, saranno oggetto di verifica complessiva, a livello nazionale, secondo quanto previsto nel protocollo d'intesa sottoscritto da ANCI e Agenzia del territorio in data 4 giugno 2007, previa consultazione delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 197, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (18).
6. Entro 30 giorni dalla individuazione del contingente massimo di personale che può essere messo a disposizione dei comuni o delle aggregazioni di cui al comma 4, ai sensi del precedente comma 2, l'Agenzia del territorio pubblica presso ciascun ufficio provinciale e sulla propria rete Intranet: l'elenco dei comuni o delle aggregazioni di cui al comma 4, di destinazione, sulla base delle opzioni esercitate; il numero di dipendenti che può essere messo a disposizione per ciascun comune o aggregazione di cui al comma 4, ripartito per area e profilo professionale di appartenenza; le modalità di manifestazione delle preferenze da parte del personale per la destinazione e la forma di assegnazione.
7. L'assegnazione avviene mediante trasferimento ovvero distacco temporaneo, ai sensi dell'art. 1, comma 197, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il distacco con mantenimento del posto in organico del personale è disciplinato ai sensi dell'art. 1, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (19). Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro il 15 dicembre 2009, a seguito delle scelte esercitate dai comuni, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 giugno 2007, è determinata la durata massima del distacco. In sede di prima applicazione la durata del distacco è prevista in 2 anni con la possibilità di rinnovo di 1.
8. Il personale interessato addetto ai servizi catastali, di cui al comma 4, presenta all'Ufficio di appartenenza, entro 15 giorni lavorativi dalla pubblicazione di cui al precedente comma 6, domanda di trasferimento o distacco presso un comune o aggregazione di cui al comma 4, compresi nell'elenco di cui al comma 6, indicando una o più sedi nell'ambito della propria provincia, e in subordine regione, in ordine di preferenza tra quelle individuate. L'Agenzia del territorio può eccezionalmente accettare richieste volontarie di distacchi interregionali avanzate da dipendenti.
9. Se le domande di distacco o di trasferimento risultano superiori al contingente prefissato, l'Agenzia del territorio, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative predispone una graduatoria sulla base dei criteri e dei punteggi indicati nella tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2000, n. 446 (20).
10. Nel caso in cui le domande di trasferimento o di distacco risultino inferiori al contingente individuato per ciascuna tipologia in ciascuna sede, esaurite le procedure di cui al comma 8, l'Agenzia del territorio procede, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, all'individuazione del personale da assegnare mediante distacco temporaneo, nell'ambito provinciale, per comuni o aggregazioni di cui al comma 4, predisponendo graduatorie tra il personale addetto ai servizi catastali che non ha manifestato interesse, sulla base dei criteri e dei punteggi indicati nella tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2000, n. 446.
11. Alla formazione delle graduatorie di cui ai commi 9 e 10 provvede la direzione regionale dell'Agenzia territorialmente competente.
12. Ai sensi dell'art. 1, comma 197, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'assegnazione delle risorse umane è effettuata con provvedimenti del direttore dell'Agenzia del territorio, nei casi di distacco, ovvero del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, nei casi di trasferimento. Detti provvedimenti contengono gli elenchi del personale da assegnare su base provinciale, le relative risorse finanziarie e il termine entro il quale il personale medesimo prende servizio presso il comune o l'ente capofila di destinazione.
13. Nel caso di trasferimento del personale al comune, o aggregazione di cui al comma 4, si procede al corrispondente trasferimento delle risorse finanziarie con le modalità di cui all'art. 11, comma 7, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 giugno 2007. Attraverso lo strumento della convenzione Agenzia del territorio/comuni o aggregazioni di cui al comma 4 sono disciplinate le modalità di trasferimento ai comuni delle risorse finanziarie necessarie per il riconoscimento, nel rispetto delle procedure di contrattazione vigenti, delle quote di retribuzione accessoria di risultato (premio di professionalità e premio di produttività) prevista dalla contrattazione integrativa di Agenzia, correlate al raggiungimento degli obiettivi annualmente assegnati all'Agenzia dal Ministero dell'Economia e delle Finanze da riferire ai comuni/aggregazioni di cui al comma 4.
14. La equiparazione tra i livelli di inquadramento del personale dell'Agenzia del territorio e i corrispondenti livelli presso gli Enti locali, a seguito di trasferimento, è individuata nella Tabella B. Al personale trasferito si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, comma 1, e all'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 2000, numero 446.
15. In caso di distacco del personale assegnato ai comuni, al personale medesimo viene assicurato il mantenimento dell'istituto della retribuzione accessoria di risultato (premio di professionalità e premio di produttività) correlata al raggiungimento dei corrispondenti obiettivi di risultato. La relativa quota è definita in sede di contrattazione integrativa di Agenzia, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro delle Agenzie fiscali, tenuto conto dell'articolo 1, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, numero 244 e degli obiettivi fissati nel sistema delle convenzioni Ministero dell'Economia e delle Finanze/Agenzia del territorio e Agenzia territorio/comuni.
16. L'Agenzia del territorio provvede semestralmente a trasmettere all'ANCI gli elenchi relativi alla quantità del personale assegnato ai comuni su base provinciale, corredati dai dati relativi alle retribuzioni complessive ed agli oneri previdenziali.
17. Le modalità di incentivazione della mobilità territoriale del personale dall'Agenzia del territorio da distaccare ai comuni in attuazione dell'art. 1, comma 199, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono definite, entro 45 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, in sede di contrattazione integrativa dell'Agenzia del territorio con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 9, comma 1, del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Agenzie fiscali per il quadriennio 2002-2005, utilizzando le risorse previste dall'art. 1, comma 280, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e tenendo conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 357, della stessa legge.
18. Allo scopo di assicurare il mantenimento dei livelli di servizio, il personale distaccato presso un comune, o aggregazione di cui al comma 4, in attuazione dell'art. 1, comma 199, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è di norma destinato, nell'ambito della organizzazione dell'ente medesimo, alle funzioni in base alle quali il distacco è disposto, comunque correlate all'esercizio delle funzioni catastali.
19. In caso di cessazione dal servizio per qualsiasi motivo del personale distaccato presso un comune o aggregazione di cui al comma 4, si procede al trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie al comune o all'aggregazione, secondo le modalità previste dal successivo comma 20.
20. Nel caso in cui al comune o un'aggregazione di cui al comma 4, al termine delle procedure di cui al presente decreto, sia assegnato un contingente di personale inferiore a quello necessario all'esercizio delle funzioni catastali, individuato sulla base delle scelte opzionali e dei volumi delle attività caratterizzanti i processi catastali svolti nel 2006, si procede al trasferimento al comune o all'aggregazione di cui al comma 4, delle risorse finanziarie corrispondenti al personale non assegnato, con le modalità, di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 giugno 2007, ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1999, numero 488 (21); ai predetti fini, per effettive esigenze organizzative, potranno essere utilizzate le risorse di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, numero 286 (22); e, nella misura stabilita dall'Agenzia del territorio di concerto con l'ANCI nell'ambito del Comitato paritetico centrale, una quota delle risorse di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 giugno 2007, e comunque, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 marzo 2008
Registrato alla Corte dei conti l'8-5-2008
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 104
Allegato ...omissis...
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(17) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2007, pag. 2108; I.L.P. 2007, pag. 1690.
(18) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2007, pag. 227; I.L.P. 2007, pagg. 116, 228.
(19) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2008, pag. 227; I.L.P. 2008, pagg. 130, 229.
(20) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2001, pag. 1231.
(21) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2000, pag. 245; I.L.P. 2000, pag. 121.
(22) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2006, pag. 3380; I.L.P. 2006, pag. 2470.