PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 novembre 2002, n. 294.

(Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2003)

 

Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4 del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463 (75).

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

...omissis...

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Destinatari delle agevolazioni

1. Possono usufruire delle tariffe agevolate di cui all'articolo 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (76), le imprese editrici di giornali e periodici iscritti al registro previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249 (77), ovvero al Registro nazionale della stampa, tenuti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le imprese editrici di libri, nonchè le associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro. Si intendono per associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro quelle di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (78), le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 (79), le organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 (80), le fondazioni ed associazioni senza fini di lucro aventi scopi religiosi nonchè gli enti ecclesiastici.

2. Sono ammesse alle agevolazioni le associazioni di categoria per i bollettini degli organi direttivi nazionali.

---------

(75) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2002, pag. 328; I.L.P. 2002, pag. 307.

(76) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1997, pag. 271; I.L.P. 1997, pag. 119.

(77) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1997, pagg. 3279, 3280.

(78) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1998, pag. 613; I.L.P. 1998, pag. 372.

(79) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1991, pag. 2648; I.L.P. 1991, pag. 1739.

(80) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1987, pag. 1179; I.L.P. 1987, pag. 588.

Art. 2.

Caratteristiche dei prodotti esclusi dalla tariffa agevolata

1. Sono esclusi dalla tariffa agevolata:

a) i giornali che contengono inserzioni pubblicitarie per un'area superiore al 45% dell'intero stampato e quelli per i quali i relativi abbonamenti sono stati stipulati a titolo oneroso dai destinatari per una percentuale inferiore al 60% del totale degli abbonamenti;

b) i giornali di pubblicità;

c) i giornali di promozione delle vendite di beni o servizi;

d) i giornali di vendita per corrispondenza;

e) i cataloghi;

f) i giornali non posti in vendita, ivi compresi quelli a carattere postulatorio, ad eccezione delle pubblicazioni informative delle fondazioni ed associazioni senza fini di lucro e dei giornali postulatori utilizzati dalle organizzazioni senza fini di lucro e dalle fondazioni religiose esclusivamente per le proprie finalità di autofinanziamento;

g) i giornali di enti pubblici e di altri organismi, comprese le società riconducibili allo Stato ovvero ad altri enti territoriali, o che svolgano una pubblica funzione;

h) i giornali contenenti supporti integrativi o altri beni diversi da quelli definiti nell'articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (81), ai fini dell'ammissione al regime speciale previsto dallo stesso articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

i) i giornali pornografici.

2. Per giornali e periodici di pubblicità si intendono quelli diretti a pubblicizzare prodotti o servizi contraddistinti con il nome o altro elemento distintivo e diretti prevalentemente ad incentivarne l'acquisto. Per cataloghi si intendono le elencazioni di prodotti o servizi anche se contenenti indicazioni sulle caratteristiche dei medesimi. Si intendono per giornali e periodici posti in vendita quelli distribuiti con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento. Sono considerati giornali e periodici a carattere postulatorio quelli finalizzati all'acquisizione di contributi, offerte, ovvero elargizioni di somme di denaro.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 27 novembre 2002

Registrato alla Corte dei conti il 31-12-2002

Ministeri istituzionali, registro n. 14, foglio n. 48

---------

(81) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2000, pag. 2301.

Stampa l'Articolo   Aggiungi l'Articolo all'elenco dei tuoi Preferiti   Aggiungi/Visualizza i commenti sull'Articolo   Chiudi Scheda