PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 ottobre 2021.

(Gazzetta Ufficiale n. 290 del 6 dicembre 2021)

 

Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali di cui all'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate - Anno 2021.

 

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

...omissis...

 

Decreta:

 

Art. 1.

 

Destinatari della riduzione d'imposta

1. La riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, di cui all'art. 45, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, si applica al personale militare delle Forze armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare in costanza di servizio nel 2021, che ha percepito nell'anno 2020 un reddito da lavoro dipendente, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, complessivamente non superiore ad € 28.974.

Art. 2.

 

Misura della riduzione di imposta

1. Nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2021, l'imposta lorda determinata sul trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa corrisposte al personale del comparto sicurezza e difesa è ridotta per ciascun beneficiario fino ad un importo massimo di € 609,5.

2. Il sostituto di imposta applica la riduzione di imposta di cui al comma 1 in un'unica soluzione, anche in sede di conguaglio fiscale, riferito all'imposta lorda calcolata sul trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa, corrisposto nell'anno 2021 e fino a capienza della stessa. Qualora la detrazione d'imposta non trovi capienza sull'imposta lorda determinata ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la parte eccedente può essere fruita in detrazione dell'imposta dovuta sulle medesime retribuzioni corrisposte nell'anno 2021 ed assoggettate all'aliquota a tassazione separata di cui all'art. 17 del citato D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Ai fini del presente decreto costituiscono trattamento economico accessorio le voci retributive considerate come tali dagli accordi sindacali e dai provvedimenti di concertazione del personale di cui all'art. 1, nonchè dagli articoli 1791, c. 2 e 3, e 1792 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma, 27 ottobre 2021

 

Registrato alla Corte dei conti il 22-11-2021

Ufficio di controllo atti P.C.M. Ministeri della Giustizia e degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, n. 2827

 

 

Stampa l'Articolo   Aggiungi l'Articolo all'elenco dei tuoi Preferiti   Aggiungi/Visualizza i commenti sull'Articolo   Chiudi Scheda