PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 settembre 2011, n. 191.
(Gazzetta Ufficiale n. 272 del 22 novembre 2011)
Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell'articolo 33, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
1. L'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1999, n. 535 (1), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 2000, è sostituito dal seguente:
"Art. 9 (Soggiorno). - 1. La durata totale del soggiorno di ciascun minore non può superare i 120 giorni, frutto della somma di più periodi, riferiti alle permanenze effettive nell'anno solare, fruiti nel rispetto della normativa sui visti di ingresso. Il Comitato può proporre alle Autorità competenti l'eventuale estensione della durata del soggiorno in relazione a casi di forza maggiore. L'eventuale estensione della durata della permanenza è comunicata alla questura competente ai fini dell'eventuale rinnovo o della proroga del permesso di soggiorno per gli accompagnatori e per i minori.".
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(1) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2000, pag. 593.
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 27 settembre 2011
Registrato alla Corte dei conti il 7-11-2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 13, foglio n. 150