PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 luglio 2016.

(Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2016)

 

Criteri di riparto della quota del 5 per mille dell'IRPEF destinata, a scelta del contribuente, al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto stabilisce le modalità di individuazione dei soggetti ammessi al riparto della quota del 5‰ dell'imposta sui redditi delle persone fisiche destinata, a scelta del contribuente, al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, ai sensi dell'articolo 23, comma 46, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonchè le procedure per la corresponsione delle quote.

2. Quanto previsto dal presente decreto si applica a decorrere dall'anno finanziario 2017 con riferimento al precedente periodo di imposta. A decorrere dal medesimo anno finanziario è abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 2012, recante: "Determinazione delle modalità di richiesta, delle liste dei soggetti ammessi al riparto e delle modalità di riparto della quota del 5‰ dell'imposta sul reddito delle persone fisiche destinata, in base alla scelta del contribuente, alla finalità del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici".

3. Per quanto non previsto dal presente decreto, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010, e successive modificazioni.

Art. 2.

Individuazione dei soggetti ammessi al riparto

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di beni culturali, beni paesaggistici e attività di tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.

2. Ai fini del presente decreto, per soggetti da ammettere al riparto, ai sensi dell'articolo 1, sono da intendersi, alternativamente:

a) il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (di seguito anche Ministero);

b) gli istituti del medesimo Ministero dotati di autonomia speciale ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e dell'articolo 30 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171;

c) gli enti senza scopo di lucro, legalmente riconosciuti, che realizzino, conformemente alle proprie finalità principali definite per legge o per statuto, attività di tutela, promozione o valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e che dimostrino di operare in tale campo da almeno 5 anni.

3. I soggetti di cui al comma 2, lettera c), che intendono beneficiare del riparto, presentano istanza di iscrizione nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. L'istanza deve essere presentata entro il 28 febbraio di ciascun anno esclusivamente per via telematica, mediante apposita procedura accessibile dal sito web del Ministero, al seguente indirizzo: www.beniculturali.it

4. Alla domanda presentata ai sensi del comma 3 deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, relativa al possesso dei requisiti che qualificano il soggetto fra quelli contemplati dalle disposizioni di cui al comma 2, nonchè una relazione sintetica descrittiva dell'attività di tutela, promozione o valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici svolta nell'ultimo quinquennio. In caso di interventi di restauro devono altresì essere allagate, le copie, dichiarate conformi ai relativi originali ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, delle autorizzazioni alla realizzazione degli interventi rilasciate dalle competenti soprintendenze e dei conseguenti atti di collaudo.

5. Entro il 20 marzo di ciascun anno, il Ministero redige l'elenco degli enti di cui al comma 2, lettera c), indicando per ciascuno di essi denominazione, sede e codice fiscale. Tale elenco è pubblicato sul sito web del Ministero. Il legale rappresentante dell'ente richiedente può chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione entro l'1 aprile. Dopo aver proceduto alla rettifica degli eventuali errori di iscrizione il Ministero, entro l'1 maggio, pubblica sul proprio sito web 2 distinti elenchi definitivi, relativi ai soggetti ammessi al riparto e a quelli esclusi, che trasmette altresì all'Agenzia delle entrate.

6. Il Ministero procede ai controlli, anche a campione, circa la veridicità della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 4 del presente articolo. I soggetti che non risultino in possesso dei requisiti previsti sono cancellati dall'elenco con provvedimento del Direttore generale bilancio del Ministero.

7. La richiesta di iscrizione al riparto della quota del 5‰ dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla persistenza dei requisiti per l'ammissione al contributo di cui ai commi 3 e 4, regolarmente adempiute, esplicano effetti, fermi restando i requisiti per l'accesso al beneficio, anche per gli esercizi finanziari successivi a quello di iscrizione.

8. Gli enti che, in presenza delle condizioni di cui al comma 7 del presente articolo, non sono tenuti a riprodurre la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva, sono inseriti in un apposito elenco, integrato, aggiornato e pubblicato sul sito web del Ministero entro il 3l marzo di ciascun anno. Eventuali errori rilevati nell'elenco o variazioni intervenute possono essere fatti valere, entro il 20 maggio, dal legale rappresentante dell'ente richiedente, ovvero da un suo delegato, presso il medesimo Ministero.

9. La dichiarazione sostitutiva di cui al comma 4 perde efficacia in caso di variazione del rappresentate legale. Il nuovo rappresentante deve provvedere, a pena di decadenza, a sottoscrivere e trasmettere una nuova dichiarazione con l'indicazione della data della sua nomina e di quella di iscrizione dell'ente alla ripartizione del contributo.

10. In caso di sopravvenuta perdita dei requisiti, il rappresentante legale dell'ente sottoscrive e trasmette all'amministrazione competente, con le medesime modalità della dichiarazione sostitutiva, la revoca dell'iscrizione. Qualora il contributo sia stato indebitamente percepito in assenza di revoca si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del presente decreto.

Art. 3.

Destinazione del 5‰

1. Il contribuente può destinare la quota del 5 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per il finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, apponendo la firma nell'apposito riquadro che figura nel modello CUD, nel modello 730/1, nel modello Unico persone fisiche ovvero nella scheda per la scelta dell'8 per cento e del 5 per cento, inserita nel fascicolo delle istruzioni alla compilazione del modello Unico persone fisiche e riservata ai soli soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione.

2. Nel riquadro presente nei modelli di cui al comma 1 corrispondente alla finalità di cui all'articolo 1, il contribuente oltre all'apposizione della propria firma, può altresì indicare il codice fiscale dello specifico istituto o ente cui intende destinare direttamente la quota del 5‰ dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'elenco degli istituti e degli enti accreditati e dei relativi codici fiscali è disponibile sul sito del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

3. L'apposizione della firma in più riquadri rende nulle le scelte operate. L'apposizione nel riquadro di segno non riconducibile a firma rende nulla la scelta effettuata.

4. Gli importi relativi alle scelte prive di indicazione del codice fiscale, ovvero recanti un codice fiscale che risulti errato o riferibile ad un soggetto non inserito negli elenchi di cui al comma 2, sono ripartiti in proporzione al numero complessivo delle scelte ottenute da ciascuno dei soggetti presenti nei predetti elenchi.

5. Ai fini della determinazione del cinque per mille afferente ai singoli contribuenti, l'Agenzia delle entrate deve fare riferimento all'imposta personale netta di ciascuno.

Art. 4.

Corresponsione del 5‰

1. L'Agenzia delle entrate, sulla base delle scelte operate dai contribuenti, trasmette in via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i dati occorrenti a stabilire, sulla base degli incassi relativi all'imposta sui redditi delle persone fisiche, gli importi delle somme che spettano a ciascuno dei soggetti a favore dei quali i contribuenti hanno effettuato una valida destinazione della quota del 5‰ della loro imposta sui redditi delle persone fisiche.

2. Le somme da stanziare, in base alla legislazione vigente, per la corresponsione del 5‰ saranno iscritte in bilancio sull'apposito fondo nell'ambito del centro di responsabilità Ragioneria generale dello Stato dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

3. Gli importi di cui al comma 1 saranno ripartiti, nei limiti di quanto stanziato in bilancio sul fondo di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze nello stato di previsione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, sulla base dei dati comunicati dall'Agenzia delle entrate.

4. La corresponsione a ciascun beneficiario delle somme spettanti sarà effettuata, sulla base degli elenchi all'uopo predisposti dall'Agenzia delle entrate, dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

5. Per ragioni di economicità amministrativa, non verranno erogate le somme di importo complessivo inferiore a € 12, in coerenza con le indicazioni contenute nell'art. 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

6. Entro 3 mesi dalla data di erogazione del contributo, il Ministero provvede alla pubblicazione in apposita sezione del proprio sito web degli elenchi dei soggetti ai quali lo stesso contributo è stato erogato, della data di erogazione e del relativo importo.

Art. 5.

Obbligo di rendicontazione delle somme

e di pubblicazione dei rendiconti

1. Con riferimento agli obblighi relativi alla rendicontazione da parte dei soggetti destinatari delle somme di cui al precedente articolo, e agli obblighi di pubblicazione dei rendiconti da parte dell'Amministrazione, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010, e successive modificazioni. A tal fine l'Amministrazione competente è il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

2. Le somme erogate quali contributo del cinque per mille non possono in ogni caso essere utilizzate per coprire le spese di pubblicità sostenute per fare campagna di sensibilizzazione sulla destinazione della quota del cinque per mille dell'imposta sui redditi delle persone fisiche.

Art. 6.

Modalità e termini per il recupero delle somme

1. I contributi erogati sono soggetti a recupero nei casi e secondo le modalità previsti dall'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010, e successive modificazioni.

2. Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo previa contestazione, provvede al recupero del contributo.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2016

Registrato alla Corte dei conti il 24-8-2016

Ufficio controllo atti P.C.M. - Ministeri Giustizia e Affari Esteri - Reg.ne - Prev. n. 2378

 

Stampa l'Articolo   Aggiungi l'Articolo all'elenco dei tuoi Preferiti   Aggiungi/Visualizza i commenti sull'Articolo   Chiudi Scheda