PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 ottobre 2008.
(Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 2008)
Individuazione dei soggetti competenti a designare, per la parte datoriale, i componenti dei primi organi collegiali dei fondi pensione per i pubblici dipendenti.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
Primi organi collegiali
1. Per i fondi pensione relativi al personale dipendente dalle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (13), i componenti dei primi organi collegiali rappresentanti di parte datoriale sono designati, su proposta dei competenti Comitati di settore di cui all'articolo 41, commi 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, numero 165, con decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, e nominati in sede di atto costitutivo, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (14), come modificato dall'articolo 74, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, numero 388 (15).
2. Nell'ambito dei componenti dei primi organi collegiali di cui al comma 1 designati su proposta del Comitato di settore di cui all'art. 41, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è designato un rappresentante del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.
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(13) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2001, pagg. 2282, 3268; I.L.P. 2001, pagg. 2266, 2576.
(14) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1993, pag. 1552; I.L.P. 1993, pag. 1032.
(15) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2001, pag. 243; I.L.P. 2001, pag. 116.
Art. 2.
Assemblea dei delegati
1. Per i fondi pensione relativi al personale dipendente dalle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i rappresentanti delle amministrazioni medesime nella assemblea dei delegati sono designati, su proposta dei competenti Comitati di settore di cui all'art. 41, comma 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.
Art. 3.
Organi collegiali
1. Per i fondi pensione relativi al personale dipendente dalle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le liste dei candidati per l'elezione, da parte dell'Assemblea dei delegati, dei componenti, in rappresentanza delle amministrazioni, nel Consiglio di amministrazione e nel Collegio dei revisori contabili sono predisposte dai competenti Comitati di settore di cui all'articolo 41, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, numero 165, secondo le modalità stabilite nelle fonti istitutive.
Art. 4.
Norme finali
1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 maggio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 2003 n. 201, è abrogato.
2. Sono fatti salvi i provvedimenti già adottati per il fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori della scuola Espero, ed i provvedimenti già adottati per il fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori dei Comparti regioni - autonomie locali - sanità Perseo.
Roma, 29 ottobre 2008