PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 agosto 2020.

(Gazzetta Ufficiale n. 240 del 28 settembre 2020)

 

Disposizioni applicative in materia di contributo una tantum a favore delle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione.

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

...omissis...

 

Decreta:

 

Art. 1.

 

Oggetto e beneficiari

 

1. Ai sensi dell'art. 189, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (1), è riconosciuto un contributo una tantum fino a € 500 alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione, a titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell'attività durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19.

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(1) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2020, pag. 2445.

 

Art. 2.

 

Requisiti

1. Sono requisiti di ammissione al beneficio di cui all'art. 1, comma 1:

a) l'esercizio dell'attività di rivendita esclusiva di giornali e riviste, con l'indicazione nel Registro delle imprese del codice di classificazione ATECO 47.62.10, quale codice di attività primario, con sede legale in uno Stato dell'Unione europea o nello Spazio economico europeo. La predetta attività può essere esercitata da persona fisica in forma di impresa individuale, ovvero da persona fisica quale socio titolare dell'attività nell'ambito di società di persone;

b) non essere titolare di redditi da lavoro dipendente o redditi da pensione.

Art. 3.

 

Accesso al contributo

1. I soggetti che intendono accedere al contributo di cui all'articolo 1 del presente decreto presentano apposita domanda, per via telematica, al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso la procedura disponibile nell'area riservata del portale www.impresainungiorno.gov.it Il termine per l'invio della domanda telematica è fissato nel periodo compreso tra l'1 ed il 30 ottobre 2020.

2. La domanda di cui al comma 1 deve includere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta e sottoscritta attraverso la suddetta procedura telematica, attestante il possesso di ognuno dei requisiti di cui all'art. 2 del presente decreto, nonchè gli estremi del conto corrente intestato al beneficiario.

 

Art. 4.

 

Riconoscimento del contributo

1. Acquisite le domande di cui all'art. 3, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede a formare l'elenco dei soggetti ai quali è riconosciuto il contributo, con l'importo a ciascuno spettante, nel limite massimo di € 500.

2. Qualora il totale dei contributi richiesti risulti superiore alle risorse disponibili, si procede al riparto proporzionale tra tutti i soggetti aventi diritto. In tal caso l'importo indicato nell'elenco di cui al comma 1 è determinato tenendo conto dell'esito della ripartizione proporzionale.

3. L'elenco di cui al comma 1 è approvato, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di accesso al contributo, con decreto del Capo del Dipartimento e immediatamente pubblicato, con la dovuta evidenza, sul sito istituzionale del Dipartimento.

4. In considerazione della necessità di garantire la più rapida e tempestiva fruizione del beneficio in favore di tutti i richiedenti in possesso dei requisiti di legge, il Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria è autorizzato ad accendere un apposito conto corrente bancario o postale dedicato, nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla direttiva del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 8 novembre 2017, presso un ente o istituto che garantisca la gestione massiva dei predetti pagamenti.

Art. 5.

 

Erogazione del contributo

1. Il contributo di cui all'art. 1 del presente decreto è erogato mediante accredito sul conto corrente intestato al beneficiario, dichiarato nella domanda ai sensi dell'art. 4, comma 2, del presente decreto.

2. Il contributo di cui all'art. 1 del presente decreto non concorre alla formazione del reddito ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

 

Art. 6.

 

Cause di revoca e di recupero del contributo

1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria, qualora, a seguito dei controlli effettuati, accerti l'insussistenza di uno o più dei requisiti previsti, ovvero nel caso in cui risultino false le dichiarazioni rese, procede alla revoca del riconoscimento e al recupero del contributo erogato.

2. I soggetti beneficiari del contributo erogato ai sensi del presente decreto sono tenuti a comunicare tempestivamente al Dipartimento per l'informazione e l'editoria l'eventuale perdita dei requisiti di ammissibilità al beneficio richiesto, nonchè ogni altra variazione che incida sulla concessione dello stesso.

Art. 7.

 

Disposizioni finali

1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria assicura l'attuazione del presente decreto, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Il contributo di cui all'articolo 1 del presente decreto è riconosciuto ed erogato agli aventi diritto nel limite di spesa complessivo previsto dal comma 1, dell'articolo 189 del decreto-legge 19 maggio 2020, numero 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, numero 77. Il presente decreto sarà trasmesso ai compenti Organi di controllo.

Roma, 3 agosto 2020

 

Registrato alla Corte dei conti il 10-9-2020

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della Giustizia e degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, reg.ne n. 2111

 

 

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