PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 aprile 2001.

(Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2001)

 

Differimento per l'anno 2001 dei termini di presentazione delle dichiarazioni e di effettuazione dei versamenti nonchè di presentazione delle domande relative al regime fiscale delle attività marginali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Termini per la presentazione delle dichiarazioni tramite le banche o gli uffici postali

e per l'effettuazione dei versamenti per l'anno 2001

1. Nell'anno 2001, le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, compresa quella unificata, delle persone fisiche e delle società o associazioni di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (39), sono presentate tramite le banche o gli uffici postali, ove non obbligate alla presentazione delle dichiarazioni in via telematica ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, dal 2 maggio al 31 luglio 2001. I versamenti delle imposte risultanti dalle predette dichiarazioni, nonchè quelli relativi alle dichiarazioni presentate dai medesimi soggetti in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, sono effettuati:

a) dal 2 maggio al 20 giugno 2001, senza alcuna maggiorazione;

b) dal 21 giugno al 20 luglio 2001, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

2. Le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, compresa quella unificata, redatte sui modelli approvati nell'anno 2001, dei soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere c) e d), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, numero 917 (40), nonchè le dichiarazioni dell'imposta regionale sulle attività produttive, compresa quella unificata, dei soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, i cui termini di presentazione tramite le banche o gli uffici postali scadono fino al 20 luglio 2001, sono presentate con tale modalità entro il 20 luglio 2001 ove i predetti soggetti non siano obbligati alla presentazione delle dichiarazioni in via telematica ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto. I versamenti delle imposte risultanti dalle predette dichiarazioni, nonchè quelli relativi alle dichiarazioni presentate in via telematica ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, del presente decreto, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, sono effettuati entro il 20 luglio 2001 con applicazione della maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, a decorrere dal ventunesimo giorno successivo a quello di scadenza dell'ordinario termine di versamento.

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(39) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1999, pag. 2244; I.L.P. 1999, pag. 2022.

(40) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2000, pag. 2257; I.L.P. 1998, pag. 1574.

Art. 2.

Termini per la presentazione in via telematica delle dichiarazioni dei redditi,

dell'IRAP e dell'IVA per l'anno 2001

1. Le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, compresa quella unificata, redatte sui modelli approvati nell'anno 2001, i cui termini di trasmissione in via telematica scadono fino al 31 ottobre 2001, sono presentate con tale modalità entro il 31 ottobre 2001, direttamente, anche utilizzando il servizio telematico Internet, ovvero tramite i soggetti incaricati di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (41), e successive modificazioni, da:

a) i soggetti tenuti nell'anno 2000 alla presentazione delle dichiarazioni periodiche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100 (42), e successive modificazioni;

b) i soggetti tenuti nell'anno 2001, alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'articolo 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998;

c) i soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, numero 917.

2. Entro lo stesso termine del 31 ottobre 2001 i soggetti diversi da quelli indicati nel comma 1, possono presentare le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, compresa quella unificata, redatte sui modelli approvati nell'anno 2001, mediante il servizio telematico, direttamente ovvero tramite i soggetti incaricati di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, e successive modificazioni.

3. Salvo quanto previsto dal comma 1 per la dichiarazione unificata, la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno solare 2000 è presentata dai contribuenti che si avvalgono del servizio telematico, direttamente ovvero tramite i soggetti incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica numero 322 del 1998 e successive modificazioni, entro il 20 luglio 2001.

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(41) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2000, pag. 2436; I.L.P. 2000, pag. 1689.

(42) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1998, pagg. 1367, 1610; I.L.P. 1998, pag. 905.

Art. 3.

Termini per la presentazione in via telematica

delle dichiarazioni periodiche IVA per l'anno 2001

1. Le dichiarazioni periodiche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e successive modificazioni, relative ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2001 sono presentate in via telematica, direttamente ovvero tramite i soggetti incaricati di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, entro il 20 giugno 2001, le dichiarazioni periodiche relative al mese di aprile ed al primo trimestre dell'anno 2001 sono presentate con le stesse modalità entro il 20 luglio 2001.

Art. 4.

Termine per la presentazione della domanda

relativa al regime fiscale

delle attività marginali per l'anno 2001

1. Il termine del 31 marzo 2001 previsto dall'art. 14, comma 3, della legge 29 dicembre 2000, n. 388 (43), per avvalersi del regime fiscale delle attività marginali per l'anno 2001 è differito al 31 maggio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2001

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(43) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2001, pag. 243; I.L.P. 2001, pag. 116.

 

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