PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 dicembre 2003.

(Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2004)

 

Determinazione per il triennio 2002/2004 del contributo di solidarietà di cui all'art. 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

DEI MINISTRI

...omissis...

Decreta:

1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 il contributo di cui all'art. 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (10), è determinato, in relazione al rapporto tra lavoratori iscritti attivi e pensionati risultante per ciascuna gestione dalla media dei valori mensili nell'anno di competenza, secondo le conseguenti misure:

- 0,50% per un rapporto inferiore a 3 unità attive per ogni pensionato;

- 0,75% per un rapporto pari o superiore a 3 ma inferiore a 5 unità attive per ogni pensionato;

- 1,00% per un rapporto pari o superiore a 5 ma inferiore a 7 unità attive per ogni pensionato;

- 1,50% per un rapporto pari o superiore a 7 ma inferiore a 10 unità attive per ogni pensionato;

- 2,00% per ogni rapporto pari o superiore a 10 unità attive per ogni pensionato.

2. Le misure percentuali di cui al comma 1 sono ridotte del 50% per le gestioni per le quali nell'esercizio relativo all'anno di competenza si verificano disavanzi economici.

3. Il contributo è corrisposto sulla base di dati previsionali, con l'obbligo di provvedere ai definitivi conguagli entro il secondo trimestre dell'anno successivo a quello di competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2003

---------

(10) Ved. Boll. Lav. 1986, pagg. 666, 872; I.L.P. 1986, pagg. 408, 444.

 

Stampa l'Articolo   Aggiungi l'Articolo all'elenco dei tuoi Preferiti   Aggiungi/Visualizza i commenti sull'Articolo   Chiudi Scheda